ANPAL – Nota 10 luglio 2018, n. 7571
Comunicazione ex articolo 39-quater d.lgs. 165/2001 – Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
Alla luce delle novità introdotte in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si rende opportuno fornire chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione del disposto normativo.
L’articolo 10 del richiamato d.lgs. 75/2017, nel recare modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha introdotto una serie di previsioni normative tra cui l’articolo 39-quater in materia di “Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
La nuova disciplina normativa prevede che, al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente (art. 39-quater comma 1).
Entro i successivi sessanta giorni le predette amministrazioni pubbliche trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati, tra l’altro, eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 68/1999, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse al fine di consentire una completa verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39-quater comma 2).
Le predette informazioni sono raccolte nell’ambito della banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (art. 39-quater comma 3).
Al fine di rafforzare la tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità, il medesimo articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001 prevede che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella stessa previsione o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 39-quater comma 4).
1. Invio, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 1, d.lgs. 165/2001, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999.
Come noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della richiamata legge 68/1999, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della medesima legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo (NOTA 1) dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della stessa legge, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. In base alla medesima previsione normativa se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che come detto è stato introdotto dall’articolo 10 del d.lgs. 75/2017, l’obbligo di invio del prospetto informativo è stato esteso alle “amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio” ossia alle amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999 a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale. A fronte delle citate disposizioni normative, pertanto, le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999 avrebbero dovuto inviare il prospetto informativo anche nei casi in cui, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non fossero intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Qualora le predette amministrazioni non vi abbiano provveduto entro il 31 gennaio 2018 ossia entro il termine fissato dall’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 2 novembre 2010 (NOTA 2) (data che, per l’anno in corso, è stata prorogata al 28 febbraio 2018 con comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche e sociali), potranno effettuare l’invio del prospetto informativo entro il termine del 15 settembre 2018, assumendo comunque a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.
2. Trasmissione telematica, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 2, d.lgs. 165/2001, della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva.
Rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno inviato il prospetto informativo nel predetto termine del 28 febbraio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, con mail del 26 aprile 2018, ha richiesto ai datori di lavoro che in sede di compilazione del prospetto informativo hanno dichiarato la scopertura della quota di riserva di cui agli articoli 3 e/o 18 della legge 68/1999 di comunicare di aver avviato le attività di programmazione dei tempi e delle modalità di copertura della quota di riserva.
Con successiva mail del 31 maggio 2018 sono state inviate le istruzioni per l’accesso al modello telematico della comunicazione.
Ciò detto, la nuova procedura telematica – predisposta con la collaborazione della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – a cui dovranno accedere le amministrazioni pubbliche con scopertura delle quote di riserva sarà resa disponibile a decorrere dal 23 luglio 2018, all’interno della sezione “Strumenti e servizi” del portale lavoro.gov.it. La trasmissione informatica del modello dovrà essere effettuata entro il 15 settembre 2018.
Le amministrazioni pubbliche che non hanno provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018 potranno effettuare, entro il predetto termine del 15 settembre 2018, sia l’invio del prospetto informativo sia la trasmissione del modello di comunicazione.
Con la trasmissione informatica del predetto modello da parte delle amministrazioni pubbliche rientranti nelle fattispecie descritte saranno assolti simultaneamente gli obblighi di invio anche al servizio inserimento lavorativo territorialmente competente e al Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001.
Considerato che le disposizioni richiamate non hanno modificato il termine per l’assolvimento dell’obbligo di copertura delle quote di riserva previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 68 del 19993, si chiarisce che la comunicazione di cui all’articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001, essendo finalizzata alla verifica della corretta e uniforme applicazione della legge 68/1999, ha valore meramente ricognitivo.
Nell’allegare il citato modello, si forniscono istruzioni ai fini della compilazione.
Le amministrazioni in indirizzo, come sopra descritte, dovranno specificare:
– Modalità di copertura
– Numero di Unità
– Tempi
In particolare, le amministrazioni avranno a disposizione diverse opzioni di selezione, da scegliere a seconda della qualifica professionale da reclutare. Per ogni opzione di selezione dovrà essere indicato il numero di unità dei soggetti appartenenti alle categorie protette che si intende reclutare con la modalità prescelta e il tempo di copertura della quota, secondo le indicazioni che seguono.
2.1 Copertura della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999.
Il modulo prevede una prima sezione relativa alla copertura della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 (persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 legge 68/1999).
In tal caso, in particolare per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche basse) le informazioni da fornire sono le seguenti, a seconda delle modalità con cui si assolve all’obbligo:
1. Richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento: occorre indicare il numero delle unità e la data della richiesta al Centro per l’impiego territorialmente competente.
2. Convenzione ex art. 11 legge 68/1999: occorre indicare il numero delle unità, la data di trasmissione dello schema di convenzione e la data effettiva/prevista di stipula della convenzione.
Si evidenzia che, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Repertorio atti n. 184/CU – del 21 dicembre 2017 e dal successivo Accordo – Repertorio Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2018, le amministrazioni pubbliche potranno indicare il computo dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999 attraverso la compilazione del predetto modello di comunicazione.
Più nel dettaglio, nel modello andranno fornite le seguenti informazioni:
– Computo lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 4, commi 3-bis e 4, legge 68/1999 alla data del 31/12/2017: occorre indicare il numero di lavoratori disabili computati assumendo a riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017. Detta data corrisponde a quella considerata per i dati e le informazioni richieste nel prospetto informativo.
Per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche alte) le informazioni da fornire sono le seguenti. Nel caso di selezione della modalità:
1. Bando di concorso: occorre indicare la data effettiva/prevista di pubblicazione del bando di concorso.
2. Convenzione ex art. 11 legge 68/1999: vedasi il punto 2 relativo alle c.d. qualifiche basse, fermo restando che, nella circostanza, le amministrazioni, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, dovranno garantire il principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso.
Anche con riferimento alle c.d. qualifiche alte occorrerà fornire, all’occorrenza, le informazioni che riguardano il seguente punto:
– Computo lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 4, commi 3-bis e 4, legge 68/1999 alla data del 31/12/2017: vedasi il punto corrispondente illustrato nella parte relativa alle c.d. qualifiche basse.
2.2 Copertura della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999.
Con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; vittime del dovere; orfani e coniugi dei morti per fatto di lavoro, testimoni di giustizia; orfani per crimini domestici), si rinvia a quanto già detto in merito alla quota di riserva di cui all’articolo 3 della stessa legge 68/1999.
Resta fermo che per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche basse) le modalità di copertura sono le seguenti:
1. Richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
2. Chiamata diretta (nel solo caso di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, degli orfani o in alternativa dei coniugi superstiti dei morti per fatto di lavoro, dei testimoni di giustizia).
Per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche alte):
1. Bando di concorso.
2. Chiamata diretta (nel solo caso di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, degli orfani o in alternativa dei coniugi superstiti dei morti per fatto di lavoro, dei testimoni di giustizia) per i soli Ministeri per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all’ottavo livello retributivo ovvero, secondo l’attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell’Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Per le altre amministrazioni la modalità di reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo è esclusivamente quella del precedente punto 1 (Bando di concorso).
2.3 Il Computo delle quota di riserva presso le Unioni di Comuni.
Il citato Accordo, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Repertorio atti n. 184/CU – del 21 dicembre 2017, modificato dal successivo Accordo – Repertorio Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2018, ha tra l’altro stabilito l’applicazione della compensazione alle Unioni di comuni, con riferimento esclusivo a quelle ricadenti nello stesso ambito regionale.
Atteso che gli Accordi sono intervenuti a ridosso della scadenza della presentazione del prospetto informativo, appare opportuno permettere – in sede di trasmissione della comunicazione di cui alla presente nota – l’eventuale rideterminazione della base di computo e della conseguente quota di riserva in applicazione dell’Accordo medesimo. Pertanto, per le sole Unioni di comuni e per i comuni partecipanti è possibile compilare l’apposito campo indicato nel modello secondo le seguenti indicazioni.
Preliminarmente, è necessario stabilire se l’Unione di comuni sia obbligata o meno alla copertura della quota d’obbligo ai sensi degli articoli 3 e 18 della legge 68/1999, includendo nella base di computo anche le risorse umane conferite dai comuni partecipanti. Discende infatti dalla presenza o meno dell’obbligo in capo all’Unione di comuni una diversa determinazione della base di computo dei comuni che ne fanno parte e, più precisamente:
1) nel caso in cui l’Unione di comuni non sia obbligata alla copertura della quota d’obbligo, il comune partecipante include nella base di computo sia il personale in servizio sia quello conferito all’Unione (Articolo 3, comma 1, dell’Accordo);
2) ove, invece, l’Unione di comuni sia obbligata alla copertura della quota d’obbligo, il comune partecipante esclude dalla base di computo le risorse umane conferite all’Unione (Articolo 3, comma 2, dell’Accordo).
Laddove a seguito della rideterminazione della base di computo e della quota di riserva nelle modalità sopra specificate, venga evidenziata una scopertura, per ogni opzione di selezione dovrà essere indicato il numero di unità dei soggetti appartenenti alle categorie protette che si intende reclutare con la modalità prescelta e il tempo di copertura della quota.
Alla luce della rideterminazione della base di computo, nel caso 2) sopra indicato, presso i comuni che assumono o che hanno in servizio un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio corrispondente alla quota d’obbligo calcolata includendo anche le risorse umane conferite all’Unione di comuni a cui partecipano, potrebbero determinarsi delle eccedenze di assunzioni di categorie protette rispetto agli obblighi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato Accordo del 21 dicembre 2017, l’Unione di comuni obbligata alla copertura della quota d’obbligo potrà avvalersi dell’istituto della compensazione, indicando nel modello il minor numero dei lavoratori disabili assunti compensati con le eccedenze di lavoratori disabili assunti dai comuni partecipanti.
3. Effetto della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 39-quater o di mancato rispetto dei tempi concordati.
Come anticipato, secondo l’articolo 39-quater, comma 4, del d.lgs. 165/2001, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del medesimo articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali renderà disponibile ai servizi per il collocamento mirato l’elenco delle amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio che:
– non hanno inviato il prospetto informativo;
– hanno inviato il prospetto informativo da cui risulta la scopertura delle quote di riserva, ma non hanno inviato la comunicazione in oggetto.
I servizi avranno direttamente accesso alle comunicazioni contenenti tempi e modalità di copertura delle quote di riserva del proprio ambito territoriale di competenza accedendo alla procedura telematica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui le amministrazioni pubbliche hanno effettuato la predetta comunicazione.
Le indicazioni operative sotto riportate attengono ad una fase di prima applicazione della disciplina in oggetto e riguardano la seguente casistica:
a) mancato invio del prospetto informativo (articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001);
b) mancato invio della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva (articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001);
c) mancato rispetto dei tempi concordati per la modalità di copertura della quota di riserva (articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001).
Nel caso in cui l’amministrazione non abbia inviato il prospetto informativo (caso della lettera a), i servizi per il collocamento mirato intimeranno all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni.
Nel caso in cui l’amministrazione, che in base al prospetto informativo presenta scoperture delle quote d’obbligo, non abbia provveduto all’invio della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva (caso della lettera b) ovvero non abbia rispettato i tempi e le modalità di copertura delle quote di riserva previste nella predetta comunicazione (caso della lettera c), si attiverà l’avviamento numerico dei lavoratori con disabilità. Analogamente si provvederà laddove, nel caso di cui alla lettera a), si dovesse riscontrare la scopertura delle quote d’obbligo.
A tal fine i servizi per il collocamento mirato inviteranno l’amministrazione a comunicare, entro i successivi trenta giorni, il profilo professionale da assumere ai fini della copertura della quota d’obbligo.
In mancanza di tale comunicazione da parte dell’amministrazione, i servizi per il collocamento mirato provvederanno ad avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.
Le eventuali inadempienze saranno comunicate dai servizi per il collocamento mirato al Dipartimento della funzione pubblica attraverso la procedura telematica resa disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui le amministrazioni pubbliche hanno effettuato la predetta comunicazione. A tal fine sarà resa disponibile l’apposita sezione “Servizio competente”, in cui lo stesso servizio indicherà il numero delle scoperture residue.
Dell’avviamento numerico viene data comunicazione agli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio.
Resta fermo il disposto dell’articolo 15, comma 3, della legge 68/1999.
—
(1) Decreto interministeriale 2 novembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – “Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili”.
(2) V. nota 1.
(3( L’art. 9, comma 1, legge 68/1999 prevede che: “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili”.
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