ANPAL – Nota 11 giugno 2018, n. 7122
Indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015
In attuazione dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015, ai sensi del quale i Centri per l’impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’ANPAL che all’INPS, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo in parola, si comunicano, di seguito, le modalità operative per provvedere.
Nelle more della entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà trasmesso ad ANPAL mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it.
Il medesimo provvedimento deve essere inviato anche alla sede INPS competente, per gli eventuali atti di propria competenza.
Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede di dare la più ampia diffusione ai Centri per l’impiego delle indicazioni contenute nella presente nota.