ANPAL – Nota 13 marzo 2017, n. 3016
Programma Operativo Nazionale SPAO – “Incentivo Occupazione SUD” – Riscontro richiesta chiarimenti
In riferimento a quanto indicato nella Vostra nota in merito all’ “Incentivo Occupazione SUD” istituito con Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.
Al riguardo, comunque, si fa presente che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” e di soggetto responsabile della gestione diretta dell’incentivo, entro breve porterà a termine le attività di messa in esercizio delle procedure telematiche con le quali sarà possibile per i datori di lavoro privati interessati presentare l’istanza di ammissione all’incentivo.
Inoltre, in relazione alla gestione dell’incentivo in oggetto, si comunica che l’INPS ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 41 del 1° marzo 2017 (allegato n. 1) con la quale sono fornite indicazioni di carattere maggiormente operativo da seguire per la richiesta/gestione dell’incentivo.
In merito ai quesiti afferenti agli aspetti specifici del Decreto Direttoriale di cui sopra, si fornisce di seguito il relativo riscontro:
“(Art. 2 comma 1) anche per tale misura agevolativa, si rintraccia il concetto della “non obbligatorietà”, da parte del datore di lavoro, all’instaurazione del rapporto di lavoro per ammettere il godimento del beneficio; tale disposizione riferita ai termini “senza esservi tenuti” deve essere chiarita rispetto a tutte le ipotesi in cui in capo all’azienda esista l’obbligo di assunzione”.
La Circolare INPS n. 137/2012 del 12 dicembre 2012 (“Legge 28 giugno 2012, n. 92. Novità in materia di incentivi all’assunzione. Regole generali. Applicazione agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”) dettaglia i casi in cui per l’azienda sia previsto l’obbligo di assunzione (allegato n. 2).
“(Art. 2 comma 3 e Art.4 comma 5), è necessario specificare se la previsione normativa deve intendersi riferibile anche ai rapporti a tempo determinato avviati nel 2016 e trasformati nel 2017 (ovviamente sempre che mantengano le condizioni stabilite dal DM 20.03.2013)”.
Si conferma che l’incentivo può trovare applicazione anche per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017 (cfr. punto n. 4 della Circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017).
“Come già discusso in passato per altri provvedimenti, è necessario chiarire, in ragione di quanto previsto dal decreto e dalle norme di legge, se nel beneficio rientrano i contratti di lavoro intermittente”.
Per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente, si precisa che l’incentivo è escluso in caso di assunzioni con tale tipologia contrattuale (cfr. punto n. 4 della Circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017).
“(Art. 7 comma 2) nell’ambito delle norme di legge nazionali e comunitarie, dovrà essere specificato se le regole per l’eventuale calcolo dell’incremento occupazionale (oltre de minimis) saranno quelle previste, in modo chiaro, dalle disposizioni comunitarie oppure si farà sempre riferimento alle interpretazioni dell’INPS individuate nel passato (es. ULA Mobile)”.
Al riguardo si consideri quanto previsto dalla Circolare INPS n. 41 al punto 7.1, coerentemente con quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 34/2014 del 17 dicembre 2014 (allegato n. 3).
“(Art. 4 comma 3) è necessario che sia chiarito l’aspetto della cumulabilità della nuova agevolazione con i benefici dell’apprendistato, anche in ragione della compatibilità contemplata nel decreto stesso”.
Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.
“E’ indispensabile fornire precise indicazioni su quali informazioni (ovviamente non invasive e ricondotte al minimo necessario per il calcolo del beneficio) dovranno essere fornite per quantificare la somma che l’istituto deve prenotare sempre nel limite degli 8.060,00 euro”.
Per la determinazione del calcolo della decontribuzione di cui beneficerà il datore di lavoro è necessario fornire all’INPS (tramite apposito modulo di istanza che l’Istituto predisporrà per l’incentivo) l’importo della retribuzione media prevista o effettiva e l’aliquota contributiva datoriale (cfr. punto n. 9 della Circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017).
Allegato 1
(Circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017)
Allegato 2
(Circolare INPS n. 137 del 12.12.2012)
Allegato 3
(Interpello MLPS n. 34/2014 del 17.12.2014)
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