ANPAL – Nota 23 luglio 2018, n. 9352
Prime indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 (cd. AdR CIGS)
1. Premessa
Si riportano, di seguito, le prime indicazioni operative, per la richiesta, tramite applicativo informatico, di assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, così come previsto dalla circolare congiunta ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2 del 08 giugno 2018.
Si ricorda che, a termini di legge e come già specificato nella citata circolare n. 2, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione.
2. Prenotazione dell’assegno di ricollocazione.
Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo al seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa registrazione sul portale ANPAL. L’indirizzo è raggiungibile anche dalla home page del sito istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it).
Una volta effettuato l’accesso, il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l’inserimento delle seguenti informazioni:
– Codice fiscale dell’azienda;
– Numero di telefono cellulare del lavoratore;
– Conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione;
– l’avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatoria per poter procedere nella richiesta).
All’atto della conferma dell’operazione, l’applicativo fornirà una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della stessa.
A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione.
3. Verifica, completamento della domanda e rilascio dell’assegno
Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, si procederà alla verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati:
– Accordo di ricollocazione stipulato;
– Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione – esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo associato all’utenza – della possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione. Sarà, altresì, possibile, laddove l’ente prescelto abbia configurato l’agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario, ricevere i dati dell’ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del primo appuntamento.
Nel caso in cui l’istruttoria dia esito negativo, il sistema invierà una comunicazione nei seguenti casi:
– il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale;
– la prenotazione è stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell’accordo;
– la prenotazione è avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall’accordo, seppur eseguita nei termini previsti.
Si rappresenta, inoltre, che decorsi trenta giorni dalla prenotazione dell’assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della prenotazione.
4. Comunicazione dell’accordo di ricollocazione
Come già indicato nella nota ANPAL prot. 7185 del 11 giugno 2018, nelle more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l’accordo di ricollocazione viene trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula.
Ad integrazione delle predette indicazioni, si comunica che i datori di lavoro, oltre all’accordo, dovranno inviare, un prospetto, in formato excel, contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del d.lgs. 148/2015 (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione e data di assunzione). Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL, in questa prima fase, il caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a sistema.
5. Fasi successive
La gestione delle fasi successive al rilascio dell’assegno di ricollocazione, a cura dei soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, avverrà secondo le stesse modalità previste per l’assegno di ricollocazione per i percettori di NASpI.
A breve seguiranno ulteriori indicazioni operative relative ai punti 3 e 4 sopra descritto e alle successive fasi del processo di gestione della misura e di supporto alla ricollocazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di ANPAL, tramite e-mail: info@anpal.gov.it o tramite telefono: 800.00.00.39.
Allo scopo di dare la più ampia diffusione alla presente nota, la stessa viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ANPAL
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