AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 ottobre 2020, n. 433
Anstalt – distribuzioni a soggetto residente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale ai fini IRPEF, ovvero ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle somme ricevute, in data 29 ottobre 2019, da soggetto giuridico del Liechtenstein, costituito sotto forma di “Anstalt ” denominato Alfa Anstalt (di seguito, “Alfa”).
Più precisamente Alfa Anstalt è un ente dotato di autonomia patrimoniale e di una propria organizzazione. Ai sensi degli articoli 4 e 7 dello statuto, Alfa non svolge attività di carattere commerciale, e si occupa prevalentemente dell’amministrazione e gestione del proprio patrimonio in favore dei propri beneficiari. L’organo amministrativo è il Consiglio d’Amministrazione, composto da professionisti esteri, a cui lo statuto demanda la gestione degli affari dell’Anstalt e, più in generale, tutti i poteri non attribuiti dallo statuto ad altri organi (articolo 16 dello Statuto).
Alfa è stato costituito nel xxxx dagli ascendenti depistante che in origine coincidevano con i “titolari dei diritti del fondatore”, tutti membri dell’assemblea (articoli 7 e 8 dello Statuto). In seguito al decesso dei fondatori, la qualifica di beneficiari è stata trasmessa ai loro eredi succedutisi nel tempo, in proporzione alla quota di patrimonio agli stessi riferibile.
Atteso il rilevante numero di eredi, in data xx xx xxxx l’assemblea ha deliberato all’unanimità di trasferire tutti “i diritti del fondatore” a due degli eredi (a cui è demandato il mero ruolo di interfaccia con il Consiglio di Amministrazione), mantenendo per gli altri la sola qualifica di beneficiari (tra cui l’Istante che è titolare del xx% del patrimonio di Alfa).
In data xx xx xxxx, l’Istante – cosi come gli altri beneficiari – ha provveduto a regolarizzare il patrimonio di Alfa, ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (cd. voluntay disclosurè), dichiarando pro quota il patrimonio di Alfa detenuto in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale con riferimento ai periodi d’imposta dal xxxx al xxxx.
Tale patrimonio è costituito da partecipazioni in due società estere che a loro volta partecipano in altre due società estere.
Nel xxxx, le quattro società estere sono state oggetto di un processo di riorganizzazione e hanno distribuito dividendi in favore di Alfa.
A seguito di tali distribuzioni, in data xx xx xxxx, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire euro xxxx ai beneficiari, ciascuno in proporzione alla propria quota, di conseguenza l’istante ha ricevuto, in data xx xx xxxx, l’importo di euro xxxx.
Tanto premesso, l’Istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme a lui corrisposte da Alfa in data xx xx xxxx, ai fini Irpef ovvero – nel caso di irrilevanza ai fini delle imposte dirette – ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che l’Anstalt, quale istituto caratteristico dell’ordinamento del Liechtenstein, privo di equivalenti in quello italiano, possa prestarsi ad essere assimilato a diversi istituti a seconda della sua concreta articolazione.
In particolare XIstante, facendo leva sull’attività svolta, sulla istituzione con atto unilaterale mediante trasferimento a titolo gratuito, sulla presenza di una classe di beneficiari e sulla presenza di un patrimonio indiviso, ritiene che Alfa possa essere assimilato ad un trust estero opaco, vale a dire senza beneficiari individuati, con la conseguenza che le somme da esso distribuite a beneficiari residenti in Italia non sarebbero imponibili in capo a questi ultimi ai fini IRPEF.
L’Istante ritiene, inoltre, che quand’anche si reputasse di applicare alla fattispecie il nuovo articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, e il Liechtenstein dovesse essere ritenuto un Paese a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47 -bis del Tuir, nel caso di specie, atteso che le distribuzioni di Alfa discendono da redditi prodotti e tassati invia ordinaria all’estero, opererebbe l’esimente introdotta dal comma 2, lettera b), del citato articolo 47bis
Nell’ipotesi in cui si ritenesse condivisibile la soluzione interpretativa volta al riconoscimento della non tassabilità ai fini IRPEF delle somme distribuite da Alfa e dell’assimilabilità di tale ente ad un trust, l’Istante ha chiesto chiarimenti in merito alla rilevanza di detti importi ai fini dell’imposta di successione e donazione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Al riguardo l’Istante ritiene che, il mancato assolvimento dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’istituzione di Alfa nel xxxx e le recenti pronunce della Cassazione, sembrerebbero portare all’imponibilità come liberalità indirette delle distribuzioni effettuate dell’ente ai beneficiari.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’Anstalt è una persona giuridica prevista dalla legislazione del Liechtenstein per la quale non sono previste limitazioni alle attività da essa gestibili.
L’attività delle Anstalt può riguardare la gestione e l’investimento di patrimoni, partecipazioni societarie e altri diritti (attività generalmente non considerata attività d’impresa) ovvero un’attività d’impresa di ogni tipo o il perseguimento di obiettivi noprofit.
Tale istituto è caratterizzato dalla particolare libertà per quanto riguarda la determinazione degli statuti e dell’organizzazione interna.
Il capitale minimo richiesto è di CHF 30.000 e generalmente non è diviso, per cui non vi sono soci, né azionisti.
Il fondatore o i titolari dei diritti di fondatore, il cui nome non è reso pubblico, costituisce sempre il supremo organo sociale dell’istituzione. I relativi diritti del fondatore sono strettamente regolati, al fine di garantire la piena attuazione della sua volontà e possono essere liberamente assegnati, trasferiti o ereditati.
Nonostante le sue particolarità organizzative, contabili e di gestione, XAnstalt quale persona giuridica prevista dall’ordinamento del Liechtenstein, è comunque riconosciuta anche in Italia (cfr. Sentenze della Corte di Cassazione n. 1853 del 15 febbraio 1993 e n. 14870 del 16 novembre 2000), ma non è sovrapponibile ad alcuna figura giuridica interna.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che dalle dichiarazioni rese dall’ Istante in sede di voluntary discloruse emerge che oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono le “attività finanziarie detenute”, “costituite dalla partecipazione nella”Alfa Anstalt e che ciascun partecipante è “titolare di una propria posizione”, “in base alle quote di competenza indicate dal regolamento della Anstalt stessa”.
Al riguardo, si ritiene utile richiamare quanto precisato nella circolare 16 luglio 2015, n. 27/E, relativamente all’inquadramento giuridico di una fondazione di famiglia in Liechtenstein nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. In tale documento è stato chiarito che, ai fini fiscali, occorre valutare, sulla base del reale comportamento, se si tratta di un veicolo fittiziamente interposto o se di fatto si configuri un diverso soggetto giuridico (paragonabile ad esempio ad una società semplice di fatto tra i beneficiari della fondazione).
Nel caso di specie, nell’ambito della procedura della voluntary disclosure, l’ Anstalt non è stato considerato un soggetto interposto, pertanto, si ritiene la partecipazione detenuta dall’Istante debba configurarsi al pari di una partecipazione in una società semplice.
Peraltro, non si ritiene corretta l’assimilazione delle Anstalt ai trust, in quanto, attraverso le delibere dell’Assemblea di Alfa – con il consenso di tutti i beneficiari – è sempre possibile disporre del potere e del controllo sui beni, realizzando di fatto una coincidenza tra le figure dei beneficiari e i titolari dei diritti del fondatore.
Tale conclusione trova conferma anche da quanto disposto dalla legge 3 novembre 2016, n. 210 che ha ratificato e dato esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
In particolare, all’articolo 5, paragrafo 4, di tale Accordo è previsto, tra l’altro, che ciascuna parte contraente «assicura che le proprie autorità competenti, in conformità ai termini delpresente Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta: f…]”cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione».
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie, Alfa possa rientrare tra le società e gli enti non residenti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Essendo la remunerazione derivante dalla partecipazione alla stessa commisurata ai risultati economici dell’ente, le somme percepite dall’Istante (persona fisica fiscalmente residente in Italia), in virtù della partecipazione al patrimonio di Alfa, costituiscono utili in base al combinato disposto dell’articolo 44, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a) del Tuir.
Si ricorda infine che, per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir, è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del Tuir (cfr. circolare 5 marzo 2015, n. 9/E).
Alla luce della ricostruzione fornita con riferimento al primo quesito, si ritiene non più attuale il quesito in merito all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.