INPS – Messaggio 16 febbraio 2018, n. 737
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come modificato dall’articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – Comunicazione di adesione e recesso degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
1. Premessa
Con la circolare n. 28 del 13 febbraio 2017 l’Inps ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni indicate in oggetto.
Nello specifico, con riferimento alla presentazione della domanda di APE, è stato precisato che i “soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.”
Al riguardo, il comma 169 dell’articolo 1 della norma in esame, nel prevedere che il soggetto richiedente indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l’APE, nonché l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza, precisa che “i finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie”.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 150 del 4 settembre 2017, all’articolo 11, comma 1 e 2, definisce, pertanto, il contenuto degli accordi quadro tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA) e stabilisce i termini e le modalità di adesione agli stessi da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.
Poiché entrambi gli accordi quadro prevedono che gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici comunichino per iscritto all’Inps la propria adesione ai rispettivi accordi quadro, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni finalizzate alla suddetta comunicazione da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.
2. Istituti finanziatori
2.1 Adesione
L’accordo quadro bancario stipulato tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l’Associazione bancaria italiana (ABI) prevede che gli istituti finanziatori che intendono aderire all’accordo debbano comunicarlo all’INPS, e per conoscenza all’ABI, mediante un apposito modulo allegato all’accordo stesso.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”
L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
2.2 Recesso
Nel caso in cui gli istituti finanziatori intendano recedere dall’accordo quadro, gli stessi devono comunicare il recesso all’INPS e per conoscenza all’ABI.
La comunicazione di recesso deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Recesso Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
Le comunicazioni di recesso pervenute all’INPS entro il giorno 15 del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo; quelle pervenute all’INPS dopo il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.
Il recesso degli istituti finanziatori dall’accordo quadro bancario non produce effetti sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della data di efficacia del recesso medesimo.
3. Imprese assicuratrici
3.1 Adesione
L’accordo quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, stipulato tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), prevede che le imprese assicuratrici aderiscono all’accordo quadro assicurativo tramite comunicazione scritta da inviare all’INPS utilizzando l’apposito modulo allegato all’accordo stesso.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
3.2 Recesso
Nel caso in cui le imprese assicuratrici intendano recedere dall’accordo quadro assicurativo, le stesse devono comunicare il recesso all’INPS mediante l’apposito modulo allegato all’accordo stesso.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Recesso Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
Le comunicazioni di recesso pervenute all’INPS entro il giorno quindici del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo; quelle pervenute all’INPS dopo il giorno quindici del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.
Il recesso delle imprese assicuratrici dall’accordo quadro assicurativo non produce effetti sui contratti di assicurazione perfezionati prima della data di efficacia del recesso medesimo.
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