ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI
La normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) pone a carico dei destinatari della normativa una serie di obblighi. Analizziamo in particolare quelli posti a carico dei professionisti, di seguito elenchiamo tali obblighi:
1. Adeguata verifica della clientela
2. Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo)
3. Conservazione dei documenti (Fascicolo del cliente)
4. Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
5. Formazione del personale
6. Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore
Per quel che concerne l’adeguata verifica della clientela il D.Lgs. n. 231/2007 dedica la sezione III del Capo I in essa sono raggruppati le disposizioni volte ad individuare ipotesi e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente da verificare.
L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela avviene secondo varie fasi:
a) Identificazione del cliente e verifica della sua identità;
b) Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo;
c) Raccolta delle informazioni;
d) Monitoraggio e controllo.
Esecuzione degli obblighi da parte di terzi (art. 26)
L’articolo 26 – sul presupposto dell’economicità del reimpiego dei dati e delle informazioni acquisite da un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa – individua, sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella, quali siano i terzi legittimati all’effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto.
Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (art. 27)
L’articolo 27 – sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella – definisce le modalità che assicurano il carattere dell’adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto.
Responsabilità dei soggetti obbligati (art. 28)
L’articolo 28 – a salvaguardia dell’efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio – fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all’esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi.
Esecuzione da patte di terzi avente sede in paesi ad alto rischio (art. 29)
L’articolo 29 stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.
Esclusioni (art. 30)
L’articolo 30 chiarisce – sostanzialmente in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 ante novella – che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest’ultimo in forza di rapporti lato sensu riconducibili a rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.
Modalità di acquisizione della clientela
I metodi di identificazione del cliente si dividono in identificazione diretta, indiretta o a distanza.
L’identificazione diretta si ha quando c’è la presenza fisica del cliente. Può essere effettuata dal professionista o da un suo collaboratore o dipendente. In quest’ultimo caso il professionista è
responsabile dell’attività svolta dal collaboratore o dipendente. L’identificazione del cliente avviene mediante l’annotazione degli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’UIC ha chiarito che “non è necessario acquisire copia del documento di riconoscimento in quanto sufficiente annotarne gli estremi e monitorare la scadenza”. Se il cliente è una società o un ente occorre acquisire i dati del rappresentante legale e del titolare effettivo.
L’identificazione indiretta si verifica quando non è presente fisicamente il cliente.
Non è necessaria la presenza fisica nei seguenti casi:
- per i clienti già identificati dal professionista in relazione ad un rapporto in essere;
- quando i dati identificativi del cliente risultino da documenti ritenuti idonei a garantire la certezza dell’identità del cliente, ad esempio dati acquisiti da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti firmati digitalmente;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell’Unione Europea che ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.
L’identificazione a distanza si ha senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, per i clienti ai quali sia stata rilasciata un’apposita attestazione.
Il soggetto attestante, presso il quale il cliente è già stato identificato, deve rientrare in una delle seguenti categorie:
a) mediatori creditizi e mediatori di assicurazione iscritto nell’apposito registro.
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
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