Gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa sull’antiriciclaggio per il professionista in sede di dichiarazione dei redditi ruotano attorno all’ adeguata verifica. Qualora si esegua la sola e semplice trasmissione delle dichiarazioni fiscali asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria allora vi è l’esonero dai predetti obblighi.
- denaro contante o
- libretti di deposito bancari o postali al portatore o
- titoli al portatore in euro o in valuta estera
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamentepari o superiore a € 1.000.
Le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio vanno dal 3% al 30% della somma, con un minimo di € 3.000 e senza la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione. Va sottolineato però che non c’è infrazione se una delle parti del trasferimento è una Banca o Poste Italiane (giudicheranno loro se l’operazione è compatibile con il cliente che l’ha effettuata).
Nel caso di acconti su operazioni di importo complessivo pari o superiore a € 1.000, sono necessarie alcune valutazioni, che variano in rapporto alla natura delle transazioni effettuata (per es. distribuzione di dividendo societario o di utile nell’ambito dell’impresa familiare). Lo scopo è quello di scindere quelle che costituiscono “operazione frazionata”, e che quindi vanno comunicate al MEF, da quelle che invece non possono considerarsi tali, e che quindi sono “nella norma”.
Secondo quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 231-2007, è vietato il trasferimento di denaro e libretti e titoli al portatore anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia (€ 1.000) che appaiono artificiosamente frazionati.
Il dettato della normativa antiriciclaggio è alquanto stringato e, pertanto, un valido supporto interpretativo per i professionisti è rappresentato dagli orientamenti tratti dalla giurisprudenza, pronunce del MEF, istruzioni del Comando generale della Guardia di Finanza ai Nuclei operativi.
- la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- eseguano prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.
- identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l’eventuale titolare effettivo (e cioè la persona/e fisica nell’interesse della quale/i il cliente agisce);
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo/prestazione professionale richiesta;
- svolgere costantemente nel tempo, il controllo della posizione.
Lo scopo della normativa dettata dal predetto D. Lgs. 231-2007 (recepimento italiano della III Direttiva comunitaria 2005/60/CE, meglio nota come “antiriciclaggio”) è quello di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico, per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
È per questo scopo d’interesse generale che il legislatore ha chiamato a collaborare attivamente intermediari finanziari, professionisti ed imprenditori che, per l’attività esercitata, possono più facilmente di altri imbattersi in coloro che vogliono immettere nel circuito della legalità beni o denaro che invece provengono da fonti illecite, per cancellarne le tracce e dissimularne l’origine.