Antiriciclaggio: adeguata verifica ed esonero per la trasmissione delle dichiarazione fiscali Gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa sull’antiriciclaggio per il professionista in sede di dichiarazione dei redditi ruotano attorno all’ adeguata verifica. Qualora si esegua la sola e semplice trasmissione delle dichiarazioni fiscali asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria allora vi è l’esonero dai predetti obblighi.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotte regole più ampie a tutela del sistema finanziario, mediante misure di adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettividelle transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.Nell’attuale sistema di prevenzione assume un ruolo basilare  l’elemento rischio  che i professionisti soggetti agli obbligati previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 devono tener conto non solo per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l’applicazione di procedure differenziate, semplificate e rafforzate di identificazione e di verifica della clientela. Pertanto al fine di adempiere a tale obbligo il professionista  non dovrà riferirsi a un approccio orientato all’applicazione di una procedura unica e standardizzata, ma orientarsi a una modalità di esecuzione di tale obbligo i cui contenuti sono modulari in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I soggetti normativamente ricompresi nell’art.12 del D.Lgs. 231-2007 sono obbligati ad effettuare, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, apposita comunicazione alla competente Ragioneria territoriale di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, se nell’espletamento della loro attività vengono a conoscenza del trasferimento di:
  • denaro contante o
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore o
  • titoli al portatore in euro o in valuta estera

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamentepari o superiore a € 1.000.

Le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio vanno dal 3% al 30% della somma, con un minimo di € 3.000 e senza la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione. Va sottolineato però che non c’è infrazione se una delle parti del trasferimento è una Banca o Poste Italiane (giudicheranno loro se l’operazione è compatibile con il cliente che l’ha effettuata).

Nel caso di acconti su operazioni di importo complessivo pari o superiore a € 1.000, sono necessarie alcune valutazioni, che variano in rapporto alla natura delle transazioni effettuata (per es. distribuzione di dividendo societario o di utile nell’ambito dell’impresa familiare). Lo scopo è quello di scindere quelle che costituiscono “operazione frazionata”, e che quindi vanno comunicate al MEF, da quelle che invece non possono considerarsi tali, e che quindi sono “nella norma”.

Secondo quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 231-2007, è vietato il trasferimento di denaro e libretti e titoli al portatore anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia (€ 1.000) che appaiono artificiosamente frazionati.

Il dettato della normativa antiriciclaggio è alquanto stringato e, pertanto, un valido supporto interpretativo per i professionisti è rappresentato dagli orientamenti tratti dalla giurisprudenza, pronunce del MEF, istruzioni del Comando generale della Guardia di Finanza ai Nuclei operativi.

I professionisti ricompresi nell’art. 12 del D.Lgs. 231/2007 devono adempiere, ai sensi del disposto dell’art. 16, agli obblighi di adeguata verifica della clientela nelle ipotesi in cui:
  • la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
  • eseguano prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.
In riferimento alle prestazioni a valore indeterminato o indeterminabile ovvero nel caso di significativi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ma anche dubbi sui dati ottenuti dal cliente, tale obbligo deve essere assolto dal professionista in ogni caso.
L’identificazione delle persone che compiono tali azioni (che destabilizzano il sistema economico-finanziario sano), sono alla base dello svolgimento dei compiti di adeguata verifica della clientela dettati dall’art. 18 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 che prevedono di:
  • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • identificare l’eventuale titolare effettivo  (e cioè la persona/e fisica nell’interesse della quale/i il cliente agisce);
  • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo/prestazione professionale richiesta;
  • svolgere costantemente nel tempo, il controllo della posizione.

Lo scopo della normativa dettata dal predetto D. Lgs. 231-2007 (recepimento italiano della III Direttiva comunitaria 2005/60/CE, meglio nota come “antiriciclaggio”) è quello di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico, per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

È per questo scopo d’interesse generale che il legislatore ha chiamato a collaborare attivamente intermediari finanziari, professionisti ed imprenditori che, per l’attività esercitata, possono più facilmente di altri imbattersi in coloro che vogliono immettere nel circuito della legalità beni o denaro che invece provengono da fonti illecite, per cancellarne le tracce e dissimularne l’origine.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono per le attività di redazione e/o di trasmissionedelle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.A tal proposito il Cndcec ha fornito idonee procedure di ausilio per l’adempimento di tali obblighi con il documento “Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): linee guida per l’adeguata verifica della clientela” al fine di consentire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili un approccio uniforme al problema. Con riguardo alle prestazioni escluse, tali Linee Guida evidenziano che tra le attività “esentate” dovrebbero rientrare tutte quelle elencate dall’art. 1, co. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139: quindi, oltre all’elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali.