Il 24 maggio 2017 è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Con il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio che tende a rendere omogenee, nei vari Stati della UE, l’utilizzo degli strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento delle attività terroristiche.
Ampliata la categoria delle persone politicamente esposte
Nel nuovo decreto legislativo è stata ampliata la categoria delle “persone politicamente esposte”, nei confronti dei quali vanno effettuati controlli maggiormente approfonditi.
Pertanto in base alla nuova normativa i soggetti politicamente esposti sono i seguenti:
- alte cariche dello Stato,
- ministri e parlamentari,
- vertici della magistratura,
- assessori e consiglieri regionali,
- parlamentari europei
- direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere,
- sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
- vertici delle società da questi partecipate.
Nuovo ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo
Nel D. Lgs. viene rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo mediante un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni.
Nel rispetto dello spirito della direttiva viene istituito un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Operazioni sospette, compimento possibile solo dopo segnalazione
Viene statuito che le operazioni sospette non potranno essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione. L’UIF dovrà dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza.
Particolare esonero per i professionisti
Per i professionisti, la nuova normativa, prevede l’esclusione dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo al medesimo nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio vengono “graduato in funzione della gravità delle violazioni”.
Pertanto le predette sanzioni, come disposto dalla direttiva 2015/849, vengono rese “effettive, proporzionate e dissuasive”, applicabili sia nei confronti delle persone fisiche sia delle persone giuridiche direttamente responsabili delle violazioni previste.
Per quanto concerne le sanzioni penale viene previsto l’applicazione della medesima pena sia a chi, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifichi i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, sia a chi, sempre essendo tenuto all’adeguata verifica e in occasione dell’adempimento dei relativi obblighi, utilizzi dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore.
Registro titolari effettivi di persone giuridiche e razionalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio
Il nuovo decreto legislativo, tra le varie misure introdotte, prevede anche l’istituzione del Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, nonché la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.
Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
Viene segnalata, infine, la previsione di un intervento di razionalizzazione degli adempimenti a carico degli attori del sistema, con eliminazione di formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti.
Introdotto anche un sistema di controllo nei confronti degli operatori dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero con elevato rischio di infiltrazione criminale.
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