CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Circolare 05 settembre 2017, n. 1144
Riforma della normativa relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e del Regolamento UE n. 2015/847
SOMMARIO
1. Premessa e quadro normativo
2. Nozioni generali
3. Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
4. Principali adempimenti di legge
5. Criteri generali per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio
6. Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
7. Principali sanzioni amministrative
8. Principali sanzioni penali
9. Conclusioni
Il Consiglio Nazionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE in materia di antiriciclaggio, ha predisposto il presente approfondimento sul tema.
1. Premessa e quadro normativo
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017), in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e del Regolamento (UE) n. 2015/847, ha introdotto significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riscrivendo, tra l’altro, integralmente il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato “il Decreto”.
Le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità, da un lato, di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia finalizzate alla stabilità finanziaria e, dall’altro, di operare un più rigoroso contrasto alla crescente diversificazione del mercato criminale atteso che i flussi di denaro illecito compromettono la stabilita e l’integrità del settore finanziario e rappresentano una concreta minaccia per il mercato dell’Unione Europea e dei singoli Stati.
La novella normativa amplia e razionalizza il principio dell’approccio basato sul rischio (c.d. risk based approach), volto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presenti nell’esercizio delle attività finanziarie e professionali. In particolare, e stata eliminata ogni esenzione assoluta in presenza di basso rischio di riciclaggio ed è stato ampliato il novero dei soggetti tenuti al cd. obbligo rafforzato.
Da segnalare è, altresì, l’abolizione del registro dei clienti, fermo l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione. Si tratta di una significativa semplificazione: i professionisti potranno conservare i dati del cliente nel fascicolo della pratica, come probabilmente fanno già, a prescindere dalla normativa antiriciclaggio.
Al fine di aderire meglio allo spirito della direttiva, anche tenendo conto dell’esercizio della vigilanza a cui sono sottoposti, i destinatari della normativa, secondo l’art. 3 del Decreto, sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria fra i quali gli iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco.
Per quanto qui di interesse, è utile sottolineare che il Decreto, tra le altre sostanziali novità, all’art. 1, comma 2, lett. aa), conia l’organismo di autoregolamentazione individuando, lo stesso, nell’ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale.
2. Nozioni generali
Al fine del Decreto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, per riciclaggio s’intende:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, le intenzioni o la finalità possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, per finanziamento del terrorismo s’intende «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».
Ambito di applicazione e obblighi dei consulenti del lavoro
Il nuovo art. 3, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017, annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati alle disposizioni della disciplina in esame.
Pertanto, fatto salvo la specifica esenzione dall’obbligo di adeguata verifica, disposta dal riformato art. 17, comma 7, del predetto decreto n. 231/2007, relativa allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e fatto obbligo agli stessi di procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, vale a dire di acquisire tutte le informazioni relative agli stessi in occasione di:
a) instaurazione di un rapporto continuativo o conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
b) esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che costituisca un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro per via telematica da parte di un prestatore di servizi a pagamento così come definito dall’art. 3, paragrafo 1, punto 9, Regolamento (UE) 2015/847.
Ad ogni modo, i Consulenti del Lavoro, quali soggetti obbligati, devono procedere, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando:
– vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga esenzione o soglia applicabile;
– vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Principali adempimenti di legge
Tra i principali adempimenti che il riformato Decreto n. 231/2007 prescrive ai Consulenti del Lavoro, in qualità di soggetti obbligati, vi sono le seguenti attività:
1. identificazione del cliente;
2. identificazione del titolare effettivo;
3. ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;
4. valutazione del rischio;
5. controllo costante durante la prestazione professionale;
6. conservazione dati;
7. segnalazioni delle operazioni sospette;
8. formazione del personale ove esistente.
A titolo meramente esplicativo sono oggetto di adeguata verifica della clientela le seguenti prestazioni professionali:
– consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
– consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
– consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
– consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
– gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
– assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
– gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
– gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito;
– consulenza in materia di contabilità e bilanci;
– ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
– redazioni di stime e perizie di parte;
– assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
– arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.
Criteri generali per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio
L’adeguata verifica e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo costituiscono uno dei punti centrali del riformato impianto normativo.
Al riguardo, i Consulenti del Lavoro sono tenuti ad adottare misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché a dimostrare alle Autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate risultano adeguate al rischio rilevato.
All’uopo, il citato Decreto fissa i criteri generali di cui i soggetti obbligati devono tener conto nel graduare l’entità delle predette misure:
con riferimento al cliente:
1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere:
1. la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o rapporto professionale posto in essere;
2. le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l’ammontare dell’operazione;
4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
6. l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione occasionale.
In estrema sintesi i Consulenti del lavoro beneficiano delle seguenti fonti normative e di prassi ai fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio:
1. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
2. Gli indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia16 aprile 2010;
3. Gli schemi di anomalia redatti dall’U.I.F. (http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatorianomalia);
4. Le regole tecniche che saranno emanate dagli organismi di autoregolamentazione.
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
I Consulenti del Lavoro, prima di compiere l’operazione, devono inviare all’U.I.F. una segnalazione di operazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
Il ricorso frequente o ingiustificato del contante anche se non eccedenti la soglia di 3.000 euro e, in particolare, il prelievo e il versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
I Consulenti del lavoro che si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare la verifica della clientela devono astenersi dall’avviare ovvero dal continuare l’attività professionale.
Principali sanzioni ammnistrative
Il recente intervento normativo ha rimodulato le sanzioni amministrative in ossequio ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività. Inoltre, l’art. 69, comma 1, del Decreto introduce l’importante principio del favor rei nell’ambito della disciplina sanzionatoria amministrativa in aperta discontinuità rispetto al pregresso principio del tempusregit actum.
Il novellato D.lgs. n. 231/2007 ha statuito le seguenti principali sanzioni amministrative pecuniarie:
– inosservanza degli obblighi di adeguata verifica . sanzione di 2.000 euro, fatte salve le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime da 2.500 a 50.000 euro;
– inosservanza di obblighi di conservazione dei documenti e informazioni ivi previste
– sanzione di 2.000 euro, fatte salve le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime da 2.500 a 50.000 euro;
– inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo delle segnalazioni delle operazioni sospette – salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione di euro 3.000; in ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime da 30.000 a 300.000 euro. Nel caso in cui le stesse producono un vantaggio economico determinato o determinabile l’importo massimo delle sanzioni e elevato al doppio;
diversamente, se l’importo non e determinabile fino ad un milione di euro;
– limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
– il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche quando il valore oggetto di trasferimento è pari superiore a 3.000 euro sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro (gli assegni pari o superiori a 1.000 euro devono arrecare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità).
8. Principali sanzioni penali
Tra le principali sanzioni penali, il Decreto riformato all’art. 55 prevede le seguenti fattispecie delittuose:
– falsificazione dati e informazioni – chiunque, essendo tenuto all’obbligo di adeguata verifica falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o alla prestazione professionale e all’operazione e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;
– utilizzo di dati e informazione falsi – alla medesima pena di cui sopra soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dei predetti adempimenti utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione occasionale e dell’operazione;
– conservazione dati e informazioni non veritiere – chiunque obbligato acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione occasionale e dell’operazione si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicarne la corretta conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;
– fornitura dati falsi o informazioni non veritiere – Alla medesima pena di cui sopra, soggiace chiunque essendo obbligato a fornire i dati per l’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
– utilizzo indebito ai fini del profitto di carte di credito o pagamento – salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone il titolare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contanti o all’acquisto di beni o prestazioni di servizi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al medesimo fine, falsifica o altera i predetti documenti.
I Consulenti del Lavoro devono prestare particolare attenzione al divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate di cui all’art. 39, comma 1. Infatti, al soggetto tenuto alla segnalazione ed anche ai terzi è fatto espresso divieto di comunicare l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta al cliente interessato dalla stessa ovvero a terzi. La violazione del suddetto precetto costituisce reato contravvenzionale ed è sanzionata con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
Conclusioni
Per quanto riguarda i Consulenti del Lavoro, la Direttiva (UE) 2015/849 recepita dal Decreto Legislativo n. 90/2017, da un lato, ha mantenuto l’esenzione dall’obbligo di adeguata verifica relativa allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, della L. n. 12/1979; dall’altro, tuttavia, ha confermato gli stessi tra i principali soggetti obbligati al rispetto dell’intera disciplina, ampliandone notevolmente gli adempimenti e le correlate sanzioni per inosservanze, in quanto Professionisti con attività polivalente e, pertanto, annoverati a pieno titolo quali attori principali nella prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento.
Al fine di facilitare gli adempimenti iniziali posti a carico dei Consulenti del Lavoro, si ritiene utile fornire in allegato un fac-simile di una dichiarazione da sottoporre ai propri clienti (allegato 1), di una scheda di valutazione del rischio (allegato 2), nonché alcune FAQ esplicative (allegato 3).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Circolare 27 aprile 2020, n. 1163 - Atto di coordinamento ed indirizzo delle funzioni dei Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 a…
- CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Circolare 26 febbraio 2021, n. 1170 - Ulteriore atto di coordinamento ed indirizzo delle funzioni dei Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio…
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 19 novembre 2021 - Conflavoro sceglie l’Asse.Co. dei Consulenti del Lavoro - Siglato l’accordo tra Confederazione nazionale Piccole e Medie Imprese e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per la promozione di un…
- IVASS - Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111 - Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione…
- CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 24 maggio 2021 - Riforma giustizia tributaria: le proposte del Consiglio Nazionale dell’Ordine - Nel documento presentato in audizione i Consulenti del Lavoro chiedono il potenziamento degli strumenti di risoluzione…
- Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa CNDCEC-UIF: Riattivazione del servizio di inoltro all’UIF per il tramite del Consiglio Nazionale delle SOS trasmesse dagli Iscritti - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 104 del 2 agosto 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…