L’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016 prevede che non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione pecuniaria amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
In materia di antiriciclaggio, ci si riferisce all’art. 55 commi 1 e 4 del D.Lgs. 231-2007, che riguardano rispettivamente:
- le violazioni dell’obbligo di identificazione (del cliente e del titolare effettivo);
- le violazioni (omissione, tardività o incompletezza) dell’obbligo di registrazione sia nell’archivio tenuto in modalità informatica che nel registro della clientela tenuto manualmente.
Prima di questa novità, le violazioni di cui sopra erano punite con la multa da € 2.600 a € 13.000.
Come è noto, la multa è la sanzione pecuniaria prevista per i reati penali più gravi (mentre l’ammenda riguarda i reati penali minori).
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa che sostituisce la multa è determinata da € 5.000 a € 30.000.
Il nuovo regime sanzionatorio potrà essere applicato anche alle violazioni di cui si tratta, commesse precedentemente al 6 febbraio 2016, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In questi casi la sanzione pecuniaria amministrativa non potrà essere d’importo superiore al massimo della pena originaria (€ 13.000).
In linea generale, per i procedimenti penali in corso al 6 febbraio 2016, nel termine di 90 giorni, si disporrà la trasmissione degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati divenuti illeciti amministrativi all’Autorità amministrativa competente (MEF).
Successivamente, la predetta Autorità amministrativa notificherà gli estremi della violazione agli interessati, e precisamente entro 90 giorni se residenti nel territorio della Repubblica ed entro 370 giorni se residenti all’estero.
Ricevuto l’atto, ci sarà la possibilità di pagare la metà delle sanzioni, oltre però alle spese di procedimento. Comunque, per le sanzioni, sarà possibile avvalersi del pagamento in misura ridotta di 1/3 della sanzione massima o, se più favorevole, del doppio della sanzione minima, di cui all’art. 16 della L. n. 689 – 1981.
Infatti, nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 8 – 2016, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I (e cioè quelle riguardanti i principi generali e di applicazione) della L. 24.11.1981 n. 689.
Le sanzioni in materia di antiriciclaggio – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
SANZIONI AMMINISTRATIVE:
- Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro in caso di omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all’uso del contante e di altri strumenti di pagamento.
- Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera c), del decreto 231/2007.
- Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
- Sanzione da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo di istituire l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Si ricorda che sono obbligati all’istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art.37 del decreto 231/2007 gli intermediari finanziari, le società di revisione e gli altri soggetti indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e) (giochi e scommesse online con vincite in denaro).
- La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto 231/2007.
- Sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale.
- Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.