In materia di antiriciclaggio nell’ipotesi in cui il professionista si trovi in presenza di una richiesta, da parte del proprio cliente, di realizzare una prestazione professionale o un’operazione di natura “sospetta” scatta a carico del professionista dell’area giuridico economica una serie di obblighi imposti dalla normativa sull’antiriciclaggio. Il professionista, pertanto, deve gestire tale circostanza al fine di evitare le violazioni amministrative e nei casi più gravi sanzioni penali a proprio carico, oltre, naturalmente a carico del cliente.
In tali circostanze si origina di fatto un procedimento che, a seconda dei casi, può avanzare in diverse situazioni e che, sotto il profilo giuridico, deve rispondere ad una triade di disposizioni contenute nel D.Lgs n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs n. 90/2017: gli artt. 35, 39 e 42.
Il professionista deve rispettare gli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs n. 90/2017, che prevedono oltre all’astensione anche quello di segnalazione di operazione sospetta, il tutto nel rispetto dell’obbligo di riservatezza.
Segnalazione delle operazioni sospette
In base al nuovo contenuto dell’art. 35 del D.Lgs n. 231/2007, i professionisti obbligati al rispetto degli obblighi della normativa sull’antiriciclaggio, devono, prima di dar corso all’operazione, inviare senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che:
- siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007, dopo la modifica ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, contiene elementi più cogenti rispetto alla precedente contenuto. Infatti, qualora il professionista è in presenza di elementi di sospetto è obbligato a non compiere l’operazione finché non abbia provveduto ad inoltrare la segnalazione alla Uif, vi sono delle eccezioni costituite dalle operazione che debbone essere eseguita per obbligo normativo, ovvero le circostanze in cui il differimento possa ostacolare le indagini.
L’articolo 37 prevede che la segnalazione può essere trasmessa, a discrezione del professionista, direttamente all’Uif, ovvero all’Ordine professionale di appartenenza.
Obbligo di astenersi
L’articolo 42 del D.Lgs. n. 231 del 2007 stabilisce le condizioni, al cui verificarsi, opera l’obbligo di astensione dall’effettuare l’operazione sospetta.
Divieto di comunicazione
Al professionista ed a chiunque ne sia comunque a conoscenza è assolutamente vietato di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L’ “obbligo di riservatezza” opera nei confronti di tutti i soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio e non solo a coloro che hanno inviato la segnalazione alla Uif.
Legittime comunicazioni
La normativa sull’antiriciclaggio precisa che non costituisce violazione del divieto di comunicazione o obbligo di riservatezza, la comunicazione che il professionista effettua nei confronti del collega, in quanto incaricati in forma congiunta dello svolgimento della prestazione professionale, come anche quella effettuata nei confronti di dipendenti o collaboratori che, a qualche titolo, sono chiamati a coadiuvare il professionista nello sviluppo dell’incarico ricevuto dal cliente. fermo restando il divieto di comunicazione ad altri soggetti, anche appartenenti al medesimo studio professionale, che non hanno parte attiva nella gestione della pratica.
Il secondo comma dell’articolo 39 prevede che è legittima ogni comunicazione (concernente la segnalazione e, quindi, il sospetto di riciclaggio) rilasciata alla Guardia di finanza in occasione dei controlli istituzionali in materia antiriciclaggio, nonché ogni comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.
Tale ultima previsione appare esonerare il professionista da ogni responsabilità qualora dia comunicazione, anche d’iniziativa, agli organi deputati alle investigazioni nello specifico settore, di informazioni su operazioni sospette acquisite nel contesto della propria attività professionale sul conto del cliente, a prescindere dall’invio di un’apposita segnalazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 231/2007.
Opera di dissuasione.
La problematica relativa all’eventuale tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere quella determinata operazione o prestazione oggetto di richiesta. Infatti in tale ipotesi il tentativo di dissuasione del cliente possa essere considerato o meno violazione al divieto di comunicazione di cui all’art. 39.
Il comma 6 dell’articolo 39 chiarisce che il tentativo di dissuasione posto in essere dal professionista non costituisce violazione all’obbligo di riservatezza. La stessa norma non considera violazione del divieto di comunicazione anche nel caso in cui il cliente non desista dalle proprie intenzioni e quindi il professionista ponga in essere comunque la prestazione o l’operazione richiesta.
Per cui il professionista che, dopo aver avvisato il cliente sulla natura “sospetta” dell’operazione o prestazione, la ponga in essere in quanto comunque commissionata dal cliente, non risponderà della violazione del divieto in commento.
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