Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, con il recente decreto legislativo, si basa essenzialmente sul concetto di valutazione del rischio pur se già presente nella terza direttiva, quest’ultima recepita dal DLgs. 231/2007, imponendo ai soggetti obbligati di parametrare le misure di adeguata verifica della clientela al coefficiente di rischio riscontrato con riferimento sia al cliente, sia alla prestazione/rapporto professionale.
Il legislatore europeo, nella IV direttiva, ha recepito le raccomandazioni GAFI del 2012 estendendo il suddetto principio, ponendolo quale riferimento, da un lato, nell’adozione dei presidi da parte dei soggetti obbligati e, dall’altro, alla base dell’azione di controllo delle autorità.
Nella relazione illustrativa al decreto attuativo della quarta direttiva viene posta particolare attenzione al tema della valutazione del rischio e alla definizione di adeguate politiche di mitigazione.
I soggetti obbligati alla normativa sull’antiriciclaggio devono procedere a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche.
Criteri e metodologia
Con il nuovo decreto legislativo l’art. 15 demanda sia alle autorità di vigilanza che agli organismi di autoregolamentazione il compito di stabilire criteri e metodologie che i soggetti obbligati esposti ai rischi devono seguire nello svolgimento della propria attività per
- analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- considerando la natura della stessa e delle dimensioni dei diversi soggetti.
Le procedure adottate da questi ultimi dovranno essere “oggettive e coerenti” rispetto a tali criteri e metodologie e dovranno tener conto:
- del rischio associato alla tipologia di clientela
- dell’area geografica di operatività;
L’articolo 17 del nuovo decreto legislativo individua i criteri di valutazione, rimasti invariati rispetto a quelli attualmente previsti dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.
Per cui la valutazione del rischio eseguita secondo i criteri e metodologie, precedentemente illustrati, e dovrà essere:
- documentata;
- aggiornata periodicamente;
la valutazione eseguita e documentata dovrà essere messa a disposizione di autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione per l’esercizio delle funzioni di controllo.
Controlli
Con l’art. 16 viene imposto ai soggetti obbligati l’adozione di presidi e l’attuazione di controlli e procedure, adeguati per natura e dimensione, ai fini della gestione e mitigazione del rischio individuato secondo le prescrizioni di cui all’art. 15. Anche in questo caso è compito di autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base a cui i soggetti obbligati dovranno adottare specifici presidi, controlli e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché, ove reputato necessario, introdurre una funzione antiriciclaggio ed eventualmente nominare un responsabile della funzione antiriciclaggio.
Sul punto, viene correttamente richiamato il secondo comma dell’art. 11, che affida agli organismi di autoregolamentazione, vale a dire agli enti esponenziali rappresentativi delle categorie professionali, il compito di elaborare e aggiornare le regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Professionisti ed antiriciclaggio
Per i professionisti destinatari della nuova normativa sull’antiriciclaggio vengono modificati i relativi obblighi. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo la valutazione del rischio viene effettuata dai professionisti obbligati con modalità sicuramente non univoche. Ciò è dovuto all’assenza di prescrizioni attuative dell’art. 20 del DLgs. 231/2007.
Il CNDCEC elaborando un format, prima nel 2008 e poi aggiornate nel 2011, e delle linee guida per la valutazione del rischio. Infine nel 2015 il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato il “MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI” fornendo un nuovo e più completo modello.
L’intento è stato quello di mettere a disposizione dei professionisti uno strumento per adempiere nel modo più omogeneo e corretto possibile, in ragione del principio di “oggettività” che impone a ogni soggetto obbligato di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà nel caso concreto e ferma restando la “soggettività” derivante dalla circostanza che solo il professionista, venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti e di effettuare una valutazione completa.
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