CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): LINEE GUIDA PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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Commissione “Antiriciclaggio”
Documento redatto a cura del
Sottogruppo di lavoro
“Adeguata verifica della clientela”
INDICE
Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 6
I PARTE. CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA……………………………………………………………….. “ 7
II PARTE. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA RICHIESTA…………………………………………. “ 11
Tempi di esecuzione……………………………………………………………………………………………………………………….. “ 12
- Obblighi ordinari ……………………………………………………………………………………………………………………. “ 12
Ambito di applicazione……………………………………………………………………………………………………….. “ 12
Contenuto degli obblighi…………………………………………………………………………………………………….. “ 12
Altri obblighi……………………………………………………………………………………………………………………….. “ 13
- Obblighi semplificati………………………………………………………………………………………………………………. “ 15
Requisiti soggettivi…………………………………………………………………………………………………………….……………. “ 15
Ambito di applicazione……………………………………………………………………………………………….………. “ 15
Verifica dei requisiti…………………………………………………………………………………………………….……… “ 16
Requisiti soggettivi…………………………………………………………………………………………………………………….…… “ 16
Ambito di applicazione………………………………………………………………………………….…………………… “ 17
Verifica dei requisiti…………………………………………………………………………………………………………… “ 17
Portata della semplificazione…………………………………………………………………………………………………………. “ 18
Altri obblighi………………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 19
Attività da svolgere……………………………………………………………………………………………………………………….. “ 19
Eccezioni……………………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 20
- Obblighi rafforzati………………………………………………………………………………………………………………… “ 22
- Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo…………………………………………… “ 22
Ambito di applicazione…………………………………………………………………………………………………….. “ 22
Contenuto degli obblighi………………………………………………………………………………………………….. “ 22
Altri obblighi…………………………………………………………………………………………………………………….. “ 23
- Cliente non fisicamente presente……………………………………………………………………………………………… “ 23
Caso a.
Ambito di applicazione e verifica………………………………………………………………………………………. “ 23
Altri obblighi……………………………………………………………………………………………………………………… “ 24
Caso b.
Ambito di applicazione…………………………………………………………………………………………………….. “ 24
Verifica…………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 24
Altri obblighi……………………………………………………………………………………………………………………. “ 25
Attività da svolgere………………………………………………………………………………………………………….. “ 25
Eccezioni…………………………………………………………………………………………………………………………. “ 25
Caso c.
Ambito di applicazione e verifica……………………………………………………………………………………. “ 25
Contenuto degli obblighi……………………………………………………………………………………………….. “ 25
Altri obblighi…………………………………………………………………………………………………………………. “ 26
- Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PEP)…………………….………………… “ 26
Ambito di applicazione……………………………………………………………………………….…………………. “ 27
Verifica……………………………………………………………………………………………………….………………… “ 27
Contenuto degli obblighi……………………………………………………………………………..……………….. “ 28
Altri obblighi………………………………………………………………………………………………….…………….. “ 28
L’identificazione del titolare effettivo………………………………………………………………………….……….…… “ 32
Alcune ipotesi………………………………………………………………………………………………………………… “ 32
L’esecuzione da parte di terzi…………………………………………………………………………………………………… “ 35
Modalità di esecuzione …………………………………………………………………………………………………. “ 35
Requisiti dell’attestazione……………………………………………………………………………………………… “ 35
III PARTE. VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO…….……….. “ 37
L’obbligo………………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 37
Tempi di esecuzione………………………………………………………………………………………………………………… “ 37
La procedura …………………………………………………………………………………………………………………………… “ 38
- Aspetti connessi al cliente………………………………………………………………………………………… “ 39
- Aspetti connessi all’operazione………………………………………………………………………………… “ 40
- Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo……………….. “ 41
IV PARTE. TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE…………………….. “ 45
L’obbligo …………………………………………………………………………………………………………………………………… “ 45
La procedura …………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 45
V PARTE. CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE………………………………………………………………………….. “ 47
L’obbligo ……………………………………………………………………………………………………………………………………. “ 47
La procedura …………………………………………………………………………………………………………………………….. “ 47
Attività da svolgere …………………………………………………………………………………………………………………… “ 48
Allegati
Allegato A – IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007…………………………………………………………………………………………………. “ 50
Allegato B – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 …………………………………………………………………………………………………. “ 53
Modello B.1 – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 …………………………………………………………………………… “ 53
Modello B.2 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007…………….. “ 54
Allegato C – DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 ………………………………………………………………………………………………….. “ 56
Modello C.1. – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 23
DEL D.LGS. N. 231/2007……………………………………………………………………………………….. “ 56
Modello C.2 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30
DEL D.LGS. N. 231/2007……………………………………………………………………………………….. “ 57
PREMESSA
Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pongono in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione.
Per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio decreto (art. 19, comma 2, d.lgs. 231/2007).
In considerazione del fatto che l’emanazione di disposizioni attuative è prevista dal legislatore come una mera facoltà, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende fornire ai propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi.
L’assenza di procedure operative, infatti, rende estremamente difficoltoso l’adempimento de quo. Lo stesso approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la nuova procedura di identificazione, è disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise.
In tal senso, l’emanazione delle presenti guidelines da parte del C.N.D.C.E.C. può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
Le procedure di seguito esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel d.m. 3 febbraio 2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, per le parti non dichiarate espressamente incompatibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell’art. 66 d.lgs. 231/2007.
Le presenti Linee Guida tengono conto, infine, delle indicazioni presenti nel documento “Risk Based Approach – Guidance for Accountants” recentemente diffuso dal F.A.T.F.-G.A.F.I.
PARTE PRIMA
Clienti e operazioni oggetto di verifica
In relazione a ciascun cliente, il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica. A tal fine, posto che l’art. 16 del d.lgs 231/07 contiene un’elencazione dei casi in cui l’adempimento in oggetto deve essere espletato, è senz’altro utile una classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti.
Nella tabella che segue le principali tipologie di prestazioni professionali sono suddivise a seconda che diano luogo o meno agli obblighi di adeguata verifica[1].
PRESTAZIONI ESCLUSE |
Docenze a corsi, convegni e simili[2] |
Svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi[3] |
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio[4] |
Funzione di revisore in enti pubblici[5] |
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)[6] |
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali[7] |
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende[8] |
Incarico di recupero crediti[9] |
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80[10] |
Pareri giuridici pro-veritate[11] |
Perizie e consulenze tecniche[12] |
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale[13] |
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, co. 1, l. 11 gennaio 1979, n. 12[14] |
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA |
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro* |
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni |
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie |
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti |
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale |
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici |
Consulenza contrattuale |
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.[15] |
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili |
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche |
Custodia e conservazione di beni e aziende |
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito |
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia |
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative |
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese |
Operazioni di finanza straordinaria |
Redazione di stime e perizie di parte |
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari |
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo |
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile |
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari |
Assistenza in procedure concorsuali |
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo |
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi |
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali |
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie |
Consulenze in materia di contabilità e bilanci |
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità |
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi |
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni |
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi |
Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali |
Tenuta di contabilità[16]: – regimi dei minimi – contabilità semplificata – contabilità ordinaria – contabilità analitica |
Regolamenti e liquidazioni di avarie |
Revisione contabile |
Trasformazioni |
Fusioni e scissioni |
*Le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n. 231/2007, ossia nei casi di “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.
PARTE SECONDA
Individuazione della tipologia di verifica richiesta
Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:
- ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 231/07.
- semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’ 25 del d.lgs 231/07 e dell’art. 4 dell’allegato tecnico;
- rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’ 28, commi 2 e 5 del d.lgs 231/07 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico;
L’adempimento può essere schematizzato mediante il seguente flusso di lavoro.
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Tempi di esecuzione
Per quanto concerne i tempi di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 22 del D.lgs. n. 231/2007, l’identificazione e la verifica dell’identità del nuovo cliente (e del titolare effettivo) é svolta al momento in cui é conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. In altri termini il professionista dovrebbe acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale.
In riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2007) e ancora in essere a tale data, il Consiglio Nazionale si riserva di chiedere alle Autorità competenti l’individuazione di un termine adeguato per consentire anche a tali soggetti l’adempimento degli obblighi; nelle more della definizione del suddetto termine è, in ogni caso, opportuno che il professionista proceda tempestivamente all’adempimento.
- OBBLIGHI ORDINARI
Ambito di applicazione
Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, che si individuano, tuttavia, in via residuale: quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.
Contenuto degli obblighi
Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica è illustrato dagli artt. 18 e 19 del decreto e i parametri di riferimento sono specificati dall’art. 20.
Schematizzando:
Attività | Modalità di adempimento |
Identificazione e verifica dell’identità del cliente | – in presenza del cliente; – anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; – mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico[17], – al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere |
Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo
| – contestualmente all’identificazione del cliente; – per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; – dichiarazione scritta del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. L’art. 55, comma 2, prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false», non consentendo di individuare il titolare effettivo della operazione realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da sei mesi a un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro. |
Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale | – dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma). A tal fine si fa presente che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Si deve evidenziare, peraltro, che la violazione di questo obbligo di collaborazione attiva espone il cliente al rischio di vedersi addebitata una responsabilità di tipo penale. L’art. 55, comma 3, punisce infatti l’esecutore dell’operazione «che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false». Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione punita con la pena detentiva dell’arresto da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria dell’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. |
Controllo costante nel corso della prestazione professionale
| – analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e – aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute. |
Altri obblighi
In relazione alla prestazione professionale, l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto i documenti, aventi le caratteristiche indicate dalla norma, relativi alla prestazione professionale resa.
Quanto alla registrazione, essa dovrà riguardare i dati identificativi del cliente e dell’eventuale soggetto per conto del quale viene richiesta la prestazione professionale e dei dati relativi alla prestazione stessa.
- OBBLIGHI SEMPLIFICATI
L’art. 25 prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando sussistano, alternativamente requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).
Non vi sono, attualmente, altri casi in cui possono trovare applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica.
In particolare, il professionista non può individuare ulteriori casi di esenzione in applicazione dei criteri indicati all’art. 4 dell’allegato tecnico. Tale disposizione, non è, infatti, rivolta ai professionisti ma al MEF cui, ai sensi dell’art. 26 del decreto, sono dettati i criteri per individuare i casi – ulteriori rispetto a quelli individuati dall’art. 25 – in cui si possono applicare obblighi semplificati in relazione a soggetti e prodotti che presentano basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Requisiti soggettivi
Ambito di applicazione
L’art. 25, comma 1 dispone che i professionisti non sono soggetti agli obblighi di cui alla sezione I del decreto se il cliente è uno dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 del medesimo articolo.
Si tratta, per lo più, di soggetti che, al pari dei professionisti, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio e, in relazione all’attività finanziaria da essi svolta, sono sottoposti ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore:
Soggetto | Norma che prevede l’obbligo di iscrizione in appositi elenchi |
Banche | Art. 13 tub |
Poste italiane Spa | |
Istituti di moneta elettronica | art. 114 bis comma 2 tub |
SIM | Art. 20 tuf |
SGR | Art. 35 tuf |
SICAV | Art. 44 tuf |
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita | Art. 13-14 CAP |
Agenti di cambio | |
Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi | Art. 53 d.lgs. 446/1997 |
Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB | Art. 107 tub |
Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB | Art. 106 tub |
Succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero | |
Succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento | |
Cassa depositi e prestiti Spa | |
Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del TUB | Art. 155 tub |
Cambiavalute iscritti nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 5, del TUB | Art. 155 tub |
Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva |
E, inoltre, di uffici della pubblica amministrazione, cioè:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
E’ infine prevista l’applicazione di obblighi semplificati nei casi in cui il cliente sia un ente creditizio o finanziario situato in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto previsto dall’art. 25, comma 2, tali Paesi sono stati recentemente individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 agosto 2008.[18]
Verifica dei requisiti
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del decreto, “nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi”.
Per poter applicare l’esenzione, è quindi necessario appurare che il cliente rientri in una delle categorie sopra indicate.
Nel caso di soggetti tenuti all’iscrizione in appositi albi o elenchi, la verifica può agevolmente essere effettuata mediante:
- richiesta al cliente di presentazione della lettera con cui l’autorità preposta comunica l’avvenuta iscrizione all’albo/elenco, oppure
- visura camerale (dalla quale deve risultare l’esercizio della specifica attività per quale è richiesta l’iscrizione in apposito albo o elenco), oppure
- consultazione diretta dell’elenco sul sito dell’autorità preposta al controllo.
Le prime due modalità, fondate su documenti che possono essere archiviati e successivamente esibiti, in caso di controllo, risultano particolarmente efficaci per dimostrare l’avvenuta verifica delle condizioni per l’applicazione di obblighi semplificati. Tuttavia la verifica con la modalità di cui al punto 3 appare necessaria in ogni caso, considerato che consente al professionista di avere un dato aggiornato (circostanza non egualmente garantita, ad esempio, nel caso in cui la verifica sia effettuata con la modalità di cui al punto 1).
Requisiti oggettivi
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 25, comma 6, gli obblighi di adeguata verifica non si applicano in relazione ad una serie di prodotti tassativamente elencati.
Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le ipotesi elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare quasi esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano.
Ciò nondimeno, l’esenzione opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li abbia ad oggetto, verosimilmente sotto il profilo della consulenza (ad eccezione, probabilmente, del caso della moneta elettronica, per la quale si fa riferimento a condizioni che paiono specificamente dettate per gli emittenti).
L’applicazione di obblighi semplificati ad altri prodotti o transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è subordinata all’emanazione, da parte del MEF, di apposito decreto ai sensi dell’art. 26 (secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 6).
Verifica dei requisiti
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, la verifica del professionista verterà sull’oggetto della prestazione professionale richiesta, che dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
- contratti di assicurazione vita, cioè, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 209/2005 (CAP), quelli aventi ad oggetto:
- le assicurazioni sulla durata della vita umana,
- le assicurazioni di nuzialità e di natalità,
- le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento,
- le operazioni di capitalizzazione,
- le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
- forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005 a condizione che:
- non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
- non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.
Portata della semplificazione
– In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, dai commi 1 e 3 (requisiti soggettivi)
Una volta appurato che il cliente appartiene ad una delle categorie “esenti”, appare imprescindibile verificare che “egli è veramente chi dice di essere”. Insomma, non sarà sufficiente verificare che la “Società XYZ” è effettivamente un intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 T; occorrerà anche verificare che il cliente che conferisce l’incarico sia davvero la “Società XYZ”.
In altre parole, anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati, occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l’adeguata verifica: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità e la verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza.
La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l’adeguata verifica, che non dovranno, quindi, essere espletate:
- b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.
La conclusione di cui sopra si impone per le seguenti considerazioni:
- per applicare una semplificazione, con deviazione dagli obblighi standard che la norma impone con riferimento a tutti i clienti, occorre verificare con accuratezza che sussistano le condizioni. A conferma di ciò, l’art. 25, comma 5 afferma che non è possibile applicare gli obblighi semplificati quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie;
- i dati identificativi sono comunque necessari per adempiere agli obblighi di registrazione.
– In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi)
Una volta verificato che l’oggetto della prestazione richiesta rientra tra quelli sopra indicati, il professionista dovrà pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l’adeguata verifica: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità e la verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza.
La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l’adeguata verifica, che non dovranno, quindi, essere espletate:
- b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.
La conclusione di cui sopra si impone per il fatto che i dati identificativi sono comunque necessari per adempiere agli obblighi di registrazione.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno consentito al professionista di acquisire informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista la semplificazione, quelli inerenti la sua identità e l’esistenza del potere di rappresentanza.
In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi), l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l’oggetto della prestazione ricade tra quelli per i quali è prevista la semplificazione, quelli inerenti l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza.
Attività da svolgere
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), il professionista: – verifica, secondo una delle modalità indicate, che il cliente appartenga ad una delle categorie previste; – verifica l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza; – conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza. É, invece, dispensato: – dall’identificare l’eventuale titolare effettivo e dal verificare la sua identità; – dall’ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; – dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale. |
Ai fini dell’applicazione delle semplificazioni per i casi di cui all’articolo 25, comma 6 (requisiti oggettivi), il professionista: – verifica che l’oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla norma; – verifica l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza; – conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza. É, invece, dispensato: – dall’identificare l’eventuale titolare effettivo e verificare la sua identità; – dall’ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale. |
Eccezioni
- Ai sensi dell’art. 25, comma 5, il professionista che abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata sia inattendibile, ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).
- Ai sensi dell’art. 27 la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato terzo ha una legislazione che non soddisfa determinati requisiti individuati dalla direttiva 2005/60/CE, adotta una decisione per l’accertamento della situazione di fatto. L’adozione di tale decisione impedisce l’applicazione di obblighi semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato.
- OBBLIGHI RAFFORZATI
L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:
- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando il cliente non è fisicamente presente;
- in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo .
- Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Ambito di applicazione
Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all’art. 20 (al riguardo si veda la terza parte di questo documento).
In esito a tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre casi:
- non vi è rischio o il rischio è basso;
- vi è un rischio elevato o più elevato;
- vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto.
Nel caso a) troveranno applicazione gli obblighi ordinari di adeguata verifica (o quelli semplificati ove ne ricorrano i presupposti).
Nel caso c), il professionista dovrà astenersi dall’erogare la prestazione professionale ed effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Il caso b) rileva ai fini dell’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica.
Contenuto degli obblighi
Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, il decreto non prevede specifici adempimenti, diversi e ulteriori rispetto a quelli in cui consiste l’adeguata verifica. Di conseguenza, il professionista dovrà applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile.
In particolare:
– per l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 21, ma procedere comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l’identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto;
– le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell’analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all’analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell’attività svolta;
– il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito (al riguardo si veda la quinta parte di questo documento).
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
- Cliente non fisicamente presente
Potrebbe trattarsi del caso in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico telefonicamente, oppure di un nuovo cliente che conferisce un incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o, ancora, ad esempio, il caso in cui il professionista segue la holding italiana di un gruppo multinazionale e una consociata estera gli richiede di eseguire una prestazione in Italia (o viceversa).
Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:
- il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana – in tal caso trova applicazione l’art. 28, comma 3;
- il cliente fornisce attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati – in tal caso trova applicazione l’art. 30;
- non si verifica alcuna delle condizioni precedenti – il caso rileva ai fini dell’applicazione degli obblighi di rafforzata verifica.
Caso a.
Ambito di applicazione e verifica
Nel caso di cliente già identificato dal professionista, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate (come richiede l’art. 28, comma 3), cioè che:
- i dati identificativi del cliente non siano variati (in particolare, che il documento impiegato a suo tempo per l’identificazione non sia nel frattempo scaduto);
- continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che conferisce l’incarico per conto terzi);
- il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in seguito a modificazioni nella compagine della società).
Se i dati in proprio possesso non sono aggiornati occorrerà procedere all’ordinaria adeguata verifica.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui dati identificativi del cliente “e le altre informazioni da acquisire” risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
Caso b.
Ambito di applicazione
Il cliente non è fisicamente presente, non è mai stato identificato precedentemente dal professionista, i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all’art. 28, comma 3, ma egli fornisce un’idonea attestazione, che dovrà pervenire da uno dei seguenti soggetti:
- banche;
- Poste italiane Spa;
- istituti di moneta elettronica;
- SIM, SGR, SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dagli articoli 106 o 107 del TUB;
- succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
- Cassa depositi e prestiti Spa;
- enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;
- banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE purché aderenti al GAFI;
- professionisti di cui all’art. 12 nei confronti di altri professionisti.
L’attestazione, inoltre, deve essere idonea:
- a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante;
- l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
Verifica
Il professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi dovrà:
- verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell’iscrizione all’albo cui appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all’albo cui appartiene, ecc.). L’indicazione di tali dati è anche necessaria perché il professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente, nonché di verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza e dei dati del titolare effettivo (su cui infra);
- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte.
Si evidenzia poi che, ai sensi del comma 2 dell’art. 30, l’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato – cliente del professionista – e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza. Ciò significa che, qualora l’attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il professionista dovrà provvedere in proprio all’identificazione e alla verifica dell’identità del titolare effettivo.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
Attività da svolgere
In caso di cliente non fisicamente presente il professionista può utilizzare un’idonea attestazione per: – identificare il cliente ed, eventualmente; – identificare il titolare effettivo purché l’attestazione: – provenga da un soggetto abilitato a rilasciarla; – contenga tutti i dati necessari e questi siano aggiornati.
Il professionista dovrà provvedere a: – ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione; – svolgere il controllo costante. |
Eccezioni
Il professionista che in qualunque momento maturi dei dubbi sull’identità del cliente dovrà effettuare una nuova identificazione, che dia certezza dell’identità dello stesso. In tal caso, è opportuno che la nuova identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione degli obblighi rafforzati.
Caso c.
Ambito di applicazione e verifica
L’applicazione degli obblighi rafforzati è dovuta quando il cliente:
- non è fisicamente presente;
- non è mai stato identificato in precedenza dal professionista;
- i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all’art. 28, comma 3;
- non è disponibile un’idonea attestazione ai sensi dell’art. 30.
Contenuto degli obblighi
Il professionista deve comunque porre in essere gli obblighi di adeguata verifica nelle quattro attività individuate dall’art. 18, osservando, nell’adempimento, una o più tra le prescrizioni aggiuntive previste dall’art. 28, comma 2.
In relazione agli adempimenti “base”, il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le consuete dichiarazioni:
- documento atto ad effettuare l’identificazione (diversi da quelli previsti dall’art. 28, comma 3) che, essendo il cliente non fisicamente presente, sarà verosimilmente prodotto in copia;
- documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentanza quando il cliente è una società;
- dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.
Tali dati ottenuti dal cliente dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:
- a) accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a, dovranno comunque provenire da “fonte affidabile e indipendente”;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce alcun chiarimento in merito alla “certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva”;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l’ente creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l’ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno richiedere all’ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell’art. 30.
Se in seguito a tali ulteriori misure, il professionista è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati, potrà erogare la prestazione. Se nonostante le ulteriori misure non è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati dovrà astenersi dalla prestazione professionale.
Stante le difficoltà applicative di questa modalità di identificazione, pur astrattamente prevista dalla legge, è opportuno, per quanto possibile, verificare la concreta possibilità di reperire un’idonea attestazione ai sensi dell’art. 30.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
- Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PEP)
Ambito di applicazione
L’art. 28 richiede al professionista specifici adempimenti per il caso in cui il cliente – cioè il soggetto al quale il professionista rende una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico – può qualificarsi come persona politicamente esposta.
In base alla definizione di cui sopra, il professionista deve quindi verificare se è PEP:
- il soggetto che conferisce l’incarico per sé;
- il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di un’altra persona fisica.
Cosa succede nel caso in cui un soggetto PEP conferisce un incarico professionale per conto di un soggetto non PEP? L’ipotesi non è espressamente prevista dalla norma; tuttavia, si ritiene che anche in tal caso sia opportuno applicare obblighi rafforzati.
La definizione di PEP è contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. o) e ulteriormente specificata nell’art. 1 dell’allegato tecnico del decreto. In base alla definizione normativa, non sono qualificabili PEP i cittadini/residenti in Italia.
Definizione generale PEP | Soggetti PEP |
Persona fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche | – capi di Stato – capi di Governo – Ministri e Vice ministri e Sottosegretari – parlamentari – membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali – membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali – ambasciatori,incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate – membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato |
I loro familiari diretti | – coniuge – figli e loro coniugi – coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra indicati – genitori |
Coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami | – qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1 – qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1 |
Verifica
Anche nel caso di specie, come per ogni cliente, il professionista deve porre in essere le consuete attività in cui si articola l’adeguata verifica.
La norma afferma, però, che il professionista deve “stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta”.
Tale verifica, che non è affatto agevole, diviene pressoché impossibile in relazione al caso di coloro con i quali le PEP intrattengono “notoriamente” stretti legami.
Al di là delle difficoltà legate all’interpretazione dell’espressione utilizzata dal legislatore, si ritiene che il professionista non sia tenuto ad effettuare vere e proprie indagini, essendo invece obbligato ad un’accurata attività di valutazione dei soli dati in proprio possesso.
Ove le Autorità di vigilanza non dovessero provvedere a rendere pubbliche apposite PEP list, una soluzione potrebbe essere ricercata nell’art. 21, secondo cui i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela: in altre parole il cliente, reso edotto della nozione di PEP, dichiarerà di essere/non essere tale.
Starà poi al professionista valutare l’attendibilità della dichiarazione resa e decidere se applicare obblighi rafforzati oppure no.
Contenuto degli obblighi
Appurato che il cliente è una PEP, il decreto indica in che cosa consistono gli obblighi rafforzati:
- adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione (tale controllo – peraltro previsto ove necessario anche nei casi “ordinari”, nell’ambito del controllo costante nel corso della prestazione professionale – è strettamente legato alla specificità del caso e alla finalità di contrastare l’impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione);
- assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni).
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
C.2 OBBLIGHI RAFFORZATI
L’individuazione del titolare effettivo
Ai sensi dell’art. 19, l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all’identificazione del cliente: il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente e proprio il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell’art. 55), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell’identificazione del titolare effettivo.
Da un punto di vista operativo, dunque, è il cliente che, ai sensi dell’art. 21:
– dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;
– fornisce al professionista le informazioni necessarie per l’identificazione dello stesso.
Sotto il profilo operativo, dunque, si ritiene che l’identificazione del titolare effettivo debba essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l’utilizzo delle altre modalità suggerite dall’art. 19, comma 1, lett. b).
Alcune ipotesi
- a) Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.
- b) Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.
- c) Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire le complete generalità dell’eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica.
Resta inteso che, ove il cliente dichiari di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio[19].
Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.
- d) Il cliente è una società fiduciaria: con riferimento alle società fiduciarie, va sottolineato che esse non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, salvo eventuali successive indicazioni da parte del MEF, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni[20].
L’art. 19 parrebbe imporre al professionista l’obbligo di identificare il titolare effettivo in ogni caso. Alla luce dei principi di carattere generale della sostenibilità e della valutazione sulla base del rischio sembra potersi concludere, tuttavia, che l’obbligo per il professionista di procedere alla identificazione del titolare effettivo nasca solo quando altre circostanze connesse al tipo cliente, alla prestazione professionale e alla identificazione effettuata dallo stesso cliente lo rendano necessario.
Di conseguenza il professionista, in base all’indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente):
- i) di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
- ii) di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.
Il professionista che proceda all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente[21] sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.
In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà considerare l’intera catena di controllo. Si consideri il seguente esempio:
1) Cliente: società A
Soci:
B persona fisica titolare del 5%;
C persona giuridica titolare del 25%;
D persona giuridica titolare del 70%.
Soci di C:
E: persona fisica al 50%;
F: persona fisica al 50%;
Soci di D
G: persona fisica al 50%;
H: persona fisica al 40%
I: persona fisica al 10%
I titolari effettivi sono in questo caso G e H.
Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie, anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando per queste applicazione gli obblighi semplificati di adeguata verifica, potrà chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza.
Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo. In questo caso come per l’ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell’accennato criterio, al momento dell’identificazione del titolare effettivo, dovrà essere considerata anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).
Da ultimo, si ritiene di dover evidenziare:
- che l’obbligo di verifica del titolare effettivo opera anche nel caso in cui il cliente sia una persona fisica;
- che l’obbligo di identificazione del titolare effettivo non opera nei casi previsti all’ 25;
- che coloro i quali svolgono professionalmente l’attività di amministratore o dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all’identificazione della società e del titolare effettivo)[22]. In tal caso, avendo già provveduto all’identificazione della società e del titolare effettivo, sarà l’amministratore o il dirigente a fornire i relativi dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 30 del D.lgs. n. 231/2007.
L’esecuzione da parte di terzi
Appare opportuno, a fini di completezza, un breve cenno alla fattispecie dell’esecuzione da parte di terzi, su cui sono incentrati gli artt. da 29 a 35 del d.lgs. 231/2007.
Nell’ottica di evitare una duplicazione delle procedure, tali norme consentono al professionista (e agli altri soggetti destinatari del decreto) di avvalersi dell’adeguata verifica già effettuata da terzi, fermo restando che la responsabilità per l’assolvimento dei relativi obblighi continua a permanere su colui che a tale modalità ha fatto ricorso.
Modalità di esecuzione
L’art. 30 contiene un principio di fondamentale importanza, in virtù del quale l’obbligo di adeguata verifica della clientela può considerarsi assolto anche in assenza del cliente ove venga fornita idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti:
- intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria);
- enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’art. 3, par. 1 e par. 2 lett. b), c), e d), della direttiva;
- banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
- professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.
I soggetti elencati devono avere già identificato il cliente in virtù dell’esistenza di un rapporto continuativo ovvero del conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.
Requisiti dell’attestazione
L’attestazione rilasciata dai “terzi” deve possedere le caratteristiche elencate dall’art. 30. In particolare, essa deve “confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza”.
La norma precisa inoltre che l’attestazione:
- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione;
- non può mai essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese;
- può essere rilasciata in forme e modalità ulteriori, in considerazione dell’evolversi delle tecniche di comunicazione a distanza, purché ciò sia previsto dalle autorità di vigilanza di settore.
Attenzione: nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull’identità del cliente, il professionista dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull’identità dello stesso.
Requisiti e obblighi dei “terzi”
I requisiti (art. 32) Affinché l’obbligo di adeguata verifica della clientela possa considerarsi regolarmente assolto da parte di terzi, occorre che questi ultimi: a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta dalla legge; b) applichino misure di verifica della clientela e obblighi di conservazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/Ce e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto della direttiva stessa. Ove i soggetti “terzi” siano situati in uno Stato extracomunitario, ai fini del regolare assolvimento dell’obbligo è necessario che quest’ultimo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal d.lgs. 231/2007.
Gli obblighi (art. 34) In relazione al cliente per il quale il professionista ricorre all’esecuzione da parte di terzi, questi ultimi devono: – mettere immediatamente a disposizione del professionista le informazioni relative all’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica; – ove richiesto, trasmettere senza ritardo le copie dei dati identificativi e di qualsiasi altro documento relativo all’identità del cliente o del titolare effettivo. |
PARTE TERZA
Verifica della clientela secondo l’approccio basato sul rischio
L’obbligo
L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente acquisito e di prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. A tal fine l’art. 20 detta una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al cliente, per il professionista rilevano i seguenti elementi:
- natura giuridica;
- prevalente attività svolta;
- comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione professionale;
- area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
mentre, con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono oggetto di valutazione:
- tipologia;
- modalità di svolgimento;
- ammontare;
- frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
- ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).
Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare a ciascun cliente un determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La valutazione del rischio deve essere effettuata anche nei confronti della clientela già acquisita; nel prevedere l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di tutti i nuovi clienti, infatti, l’art. 22 ne stabilisce l’estensione anche alla clientela già acquisita, previa valutazione del rischio presente.
Obbligo di astensione
Strettamente correlato alla valutazione del rischio è l’obbligo di astensione sancito dall’art. 23, in virtù del quale il professionista che non é in grado di rispettare il contenuto dell’obbligo di adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo e dall’eseguire la prestazione professionale, ovvero deve porre fine ai rapporti già instaurati, valutando l’opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato alla UIF.
In ogni caso il professionista deve astenersi dall’eseguire operazioni che ritiene sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve inviare immediatamente la segnalazione alla UIF.
Ove l’astensione non sia possibile (perché sussiste l’obbligo di legge di ricevere l’atto, ovvero si tratti di operazione non rinviabile o l’astensione possa ostacolare le indagini), il professionista dovrà eseguire l’operazione e immediatamente dopo informare la UIF.
Tempi di esecuzione
La norma tace in merito ai termini consentiti per l’applicazione dell’approccio basato sul rischio alla “vecchia” clientela.
Per gli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2007) e ancora in essere, il Consiglio Nazionale si riserva di chiedere alle Autorità competenti l’ individuazione di un termine adeguato per consentire anche a tali soggetti l’adempimento degli obblighi.
E’ in ogni caso opportuno che il professionista proceda tempestivamente ad una prima valutazione generale, tale da porre in evidenza tutte quelle situazioni che, stante il livello di rischio maggiormente elevato, richiedono maggiore attenzione. In relazione a queste ultime, infatti, si renderà opportuna l’immediata integrazione dei dati richiesti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica.
La procedura
La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti e, del resto, l’individuazione di una modalità standard di esecuzione dell’obbligo in oggetto risulterebbe tutt’altro che agevole. L’approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare. In pratica, attraverso tale approccio, é possibile effettuare una selezione a monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in modo consequenziale i relativi adempimenti.
Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di screening della clientela, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto.
Per questo motivo si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.
La procedura che si va ad esporre consente di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo di prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
Questi gli step della procedura:
- si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
- si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all’operazione;
- dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007.
- Aspetti connessi al cliente
A. Aspetti connessi al cliente | Livello di rischio |
a.1. Natura giuridica | |
Ditta individuale | |
Associazione professionale | |
Società di persone | |
Società di capitali | |
Trust | |
Società fiduciaria | |
Altro | |
Totale a.1. | |
a.2. Prevalente attività svolta[23] | |
Operazioni “normali” | |
Operazioni di particolare rilevanza | |
Operazioni “anomale” | |
Totale a.2. | |
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione | |
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) | |
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente) | |
Totale a.3. | |
a.4. Area geografica di residenza | |
Italia | |
Paesi UE | |
Paesi extra UE | |
Territori off shore | |
Totale a.4. | |
TOTALE PUNTEGGIO (A) |
Nota al punto a.1.
Alla complessità crescente della struttura organizzativa del cliente individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di riciclaggio.
Nota al punto a.2.
L’attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati.
Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.-Guidance for Accountants del G.A.F.I. possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato del normale le seguenti circostanze:
– effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell’impresa del cliente (p.e. numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni e natura della società, ecc. );
– clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad elevato rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto livello di transazioni in contanti ovvero che investono in immobili a prezzi minori/maggiori rispetto alla norma, o che effettuano pagamenti internazionali senza giustificazione economica, ecc.).
Nota al punto a.3.
Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.- Guidance for Accountants del G.A.F.I. ai fini della valutazione della trasparenza del cliente si potranno, ad esempio, valutare i seguenti comportamenti:
- Mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si ritengono normali;
- Frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della denominazione, trasferimenti di partecipazioni, .ecc.);
- Ingiustificata complessità della struttura del cliente;
- Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;
- Cambiamenti ingiustificati nella titolarità.
Nota al punto a.4
Con riferimento ai Paesi Extra UE, si segnala quanto segue:
Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio, considerare, conformemente a quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o meno:
- soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi internazionali;
- identificato da fonti accreditate (F.A.T.F.-G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of Financial Intelligence Units, ecc.) come Paese che:
- non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo,
- finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche,
- presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.
Ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, ad esempio, verificare se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal D.m. Economia e finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi):
1. Argentina; 2. Australia; 3. Brasile; 4. Canada; 5. Giappone; 6. Hong Kong; 7. Messico; 8. Nuova Zelanda; 9. Federazione Russa; 10. Singapore; 11. Stati Uniti d’America; 12. Repubblica del Sudafrica; 13. Svizzera.
Si evidenzia, infine, che qualora il cliente residente in uno dei sopraindicati Paesi sia un ente creditizio o finanziario si applicheranno gli obblighi semplificati (art. 25,co. 2).
- Aspetti connessi all’operazione
B. Aspetti connessi all’operazione | Livello di rischio |
b.1. Tipologia[24] | |
Ordinaria | |
Straordinaria | |
b.2. Modalità di svolgimento | |
Con banche | |
Tra soggetti privati | |
b.3. Ammontare[25] | |
Basso | |
Medio | |
Alto | |
b.4. Frequenza e durata | |
Occasionale | |
Poco frequente | |
Frequente | |
b.5. Ragionevolezza | |
Congrua | |
Non congrua | |
b.6. Area geografica di destinazione | |
Italia | |
Paesi UE | |
Paesi extra UE | |
Territori off shore | |
TOTALE PUNTEGGIO (B) |
Nota al punto b.5.
La coerenza dell’operazione deve essere valutata a seconda delle caratteristiche soggettive del cliente.
Nota al punto b.6
Vd. nota al punto a.4.
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo | |
Totale punteggio A | |
Totale punteggio B | |
TOTALE COMPLESSIVO (C) |
Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:
A. Aspetti connessi al cliente | |||
Minimo | Massimo | ||
1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 5 | |
Totale A | 4 | 20 | |
Rischio legato al cliente: basso da 4 a 12 medio da 13 a 16 alto da 17 a 20
| |||
B. Aspetti connessi all’operazione | |||
Minimo | Massimo | ||
1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 5 | |
6 | 1 | 5 | |
Totale B | 6 | 30 | |
Rischio legato all’operazione: basso da 6 a 18 medio da 19 a 24 alto da 25 a 30
| |||
Valutazione finale (A+B) | |||
Totale (A+B) | 10 | 50 | |
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: basso da 10 a 30 medio da 31 a 40 alto da 41 a 50
|
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA |
BASSO (da 10 a 30) | Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l’esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento). Nell’ambito del controllo costante il professionista deve: – analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, – verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, – aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare il controllo costante.
|
MEDIO (da 31 a 40) | Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell’ambito del controllo costante il professionista deve: – analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, – verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, – aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. |
ALTO (da 41 a 50) | Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell’ambito del controllo costante il professionista deve: – analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, – verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, – aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. |
PARTE QUARTA
Trascrizione dei dati raccolti e istituzione fascicolo cliente
L’obbligo
L’art. 36 pone in capo ai professionisti e ai revisori contabili l’obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente. In particolare i professionisti:
- per quanto riguarda l’adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.
La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
La procedura
Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito al contenuto del fascicolo della clientela che, in linea di massima, dovrà contenere:
- fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome )
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia partita iva
- visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- eventuale attestazione ex art. 30
- copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
- se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- documenti delle prestazioni professionali svolte
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.
Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.
In riferimento all’utilizzo del c.d. ‘fascicolo informatico’ si forniranno ulteriori indicazioni, anche alla luce degli esiti dei lavori della Commissione “Informatica” istituita presso il CNDCEC.
PARTE QUINTA
Controllo costante sul cliente
L’obbligo
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Detto controllo, come specificato dal successivo art. 19, comma 1, lett. c), deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del rapporto e verificandone la compatibilità con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
La procedura
Ai fini del corretto espletamento dell’obbligo di controllo costante, é preliminarmente consigliato il monitoraggio dei seguenti elementi:
- dati identificativi – natura giuridica
- attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
- area geografica di residenza o sede del cliente
- titolare effettivo
- area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- presenza di uno o più indicatori di anomalia
- frazionamento delle operazioni ai sensi dell’ 1 comma 2 lettera m)
- collegamento delle operazioni ai sensi dell’ 1 comma 2 lettera n)
- frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
- se necessario, controllo dell’origine e della destinazione del denaro utilizzato[26]
- confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l’attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)
Attività da svolgere
Nella tabella che segue sono indicate le principali attività che il professionista – o il suo dipendente/ausiliario – può espletare al fine di proceduralizzare, all’interno del proprio studio, le operazioni inerenti al controllo costante della clientela.
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati; 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione; 3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando: – la scadenza dei documenti di identificazione, – il termine per il rinnovo delle cariche sociali, – eventuali termini connessi a contratti od atti, – altri elementi ritenuti utili dal professionista; 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta); 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio; 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni. |
Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:
- la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- (segue) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio;
- é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
- l’attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito dell’attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell’incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.
Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:
- mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) facendo riferimento ai criteri indicati nella seconda parte del lavoro con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all’obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.
Allegato A – IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007
DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………
estremi del documento identificativo …………………………………………………………………………………………
DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………..
sede legale ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………..
partita iva persona giuridica …………………………………………………………………………………………………
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE
carica o qualifica …………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………….
luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
estremi documento identificativo ……………………………………………………………………………………………..
potere di rappresentanza verificato tramite ………………………………………………………………………………..
carica o qualifica ……………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
estremi documento identificativo ……………………………………………………………………………………………..
potere di rappresentanza verificato tramite ………………………………………………………………………………
DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE
incarico o qualifica ………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………….
luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………
estremi documento identificativo ………………………………………………………………………………………….
potere di rappresentanza verificato tramite …………………………………………………………………………….
incarico o qualifica …………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..
estremi documento identificativo ………………………………………………………………………………………….
potere di rappresentanza verificato tramite …………………………………………………………………………….
DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………….
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………….
DATI ACQUISITI TRAMITE:
O consultazione di pubblici registri ……………………………………………………………………
O atti o documenti pubblici ………………………………………………………………………………
O dichiarazione del cliente ex art. 21 d.lgs. 231/2007
O altro ……………………………………………………………………………………………………………
DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
sintetica descrizione della prestazione professionale richiesta ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
oggetto …………………………………………………………………………………………………………………….
scopo …………………………………………………………………………………………………………………….
valore dell’operazione oggetto della prestazione professionale
O indeterminato o non determinabile
O euro ……………………………………………..
O IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA
O IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE
Cognome e nome …………………………………………………………………….
luogo e data di nascita …………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………
incaricato all’identificazione tramite delega attribuitagli dal professionista
………………., lì ……………………..
FIRMA del Professionista o del Collaboratore/dipendente
Allegato B – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007
Modello B.1
In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………..
nazionalità ………………………………………………………………………………………………………………
tipo documento d’identificazione
ð Carta d’identità ð Passaporto ð Altro ……….…………………………….
Numero ………………………………………………………………….. rilasciato da ……………………………………………. il ……………………..,……………… con scadenza il ………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione/attività svolta ……………………………………………………………………………………………………
ð In forma societaria ð In forma individuale/singola
esercitata dal ………………… nell’ambito territoriale ……………………………………
Dichiaro inoltre
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società …………………………………………., con sede legale in …………………………………………., iscritta al Registro delle imprese di ……………………………….., numero di iscrizione e codice fiscale ………………………………………………, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
2) ð di costituire ð di non costituire
“persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono …………………………………………………………………………………………………………………………….:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SE NECESSARIO
4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….e, comunque, da attività lecita.
…………, lì ……………..…. FIRMA del Dichiarante
Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………., ai fini dell’identificazione del “titolare effettivo” di cui all’articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,
dichiaro
ð di agire in proprio e, quindi, l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.
ð di agire per conto dei seguenti titolari effettivi
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………
ð di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007
Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.
……………, lì ……………………..
firma del Dichiarante
Allegato C – DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007
Modello C.1. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
professionista di cui all’articolo 12, co. 1, D.lgs. n. 231/2007
dichiara che :
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………
nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………
rivoltosi al sottoscritto per il compimento della seguente operazione/prestazione professionale
(indicare la prestazione richiesta ) ………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
non e’ stato in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.
il sottoscritto pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 231/2007, si e’ astenuto dal compiere l’operazione/prestazione professionale richiesta.
…………, lì ……………………..
FIRMA del Dichiarante
Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
professionista di cui all’articolo 12, co. 1, D.lgs. n. 231/2007
attesta
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 231/2007 che:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………
nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………
ha conferito al sottoscritto incarico a svolgere una prestazione professionale
nei confronti del sopraindicato cliente il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall’art. 18, co. 1, lett. a) b) e c) del d.lgs. 231/2007
a tal fine si allega la documentazione relativa.
…………, lì ……………………..
FIRMA del Dichiarante
[1] Per la ricostruzione delle voci elencate nella tabella sono stati utilizzati i seguenti riferimenti:
- disposizioni dell’art. 16, comma, 1 punti a) , b), c) del d.lgs 231/07;
- definizioni di cui all’art.1, lett. l) e q) del d.lgs 231/07;
- elenco, all. A2, del provvedimento UIC 24/02/06;
- risposte ufficiali UIC del 24 febbraio 2006 e successive integrazioni;
- risposte UIC fornite nella videoconferenza di Italia Oggi del 24 Marzo 2007;
- risposte del MEF 12 giugno 2008, prot. 65633.
Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 66, co. 1, del d.lgs. 231/2007 le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili , fino alla (data di) entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del suddetto provvedimento.
[2] Vd. risposta U.I.C. n. 23 del 21 giugno 2006 che esclude dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio l’attività di docenza esplicata dal professionista in corsi di formazione e aggiornamento.
[3] Vd. Risposte fornite dal M.E.F. al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con nota prot. 65633 del 12 giugno 2008 che hanno confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 12, co. 3, d.lgs. 231/2007 per cui il riferimento alla mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi ricomprende anche le altre dichiarazioni fiscali in linea con quanto previsto dalla previgente normativa (art. 4 del D.M. 60 del 10 aprile 2007). Al riguardo si evidenzia che, a parere del C.N.D.C.E.C., tra le prestazioni escluse dovrebbero rientrare tutte quelle elencate dall’art. 1, co. 4, lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali.
Si segnala altresì che, a parere del M.E.F., i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista. Su tale posizione, proprio alla luce di quanto affermato dallo stesso M.E.F. in materia di dichiarazioni fiscali, non si può fare a meno di manifestare forte perplessità.
[4] In capo agli organi di controllo di queste ultime, infatti, l’art. 52 del d.lgs. 231/2007 pone esclusivamente obblighi di vigilanza e comunicazione, non anche di adeguata verifica.
[5] La funzione di revisore in enti pubblici era stata ricondotta all’ambito di esenzione definito dalla parte prima, paragrafo 2 del provvedimento UIC 24.02.2006 (vd. risposta UIC del 24.03.2007). Considerato che la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 con riferimento a detto provvedimento dichiara incompatibili con il d.lgs. 231/2007 le disposizioni a carattere generale di cui alla parte prima, artt. 1 e 2, primo paragrafo, si ritiene che detta esenzione continui ad operare anche in vigenza delle nuove disposizioni.
[6] Vd. Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, Parte I, par. 2 (la compatibilità di tale indicazione con l’attuale normativa è stata confermata dalla nota di chiarimenti del Ministero Economia e finanze del 19 dicembre 2007).
Nel caso in cui il collegio sindacale svolga anche la revisione contabile, invece, il M.E.F. ha recentemente affermato (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008) che, ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, “l’attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati”. Fermo restando il perdurante contrasto di interpretazioni, si ritiene che soggetti passivi degli obblighi in esame siano i singoli sindaci in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili e non il collegio sindacale in quanto organo della società. Ciascun sindaco dovrà, pertanto, identificare la società al momento dell’accettazione dell’incarico e registrare la relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio.
[7] Vd. risposta U.I.C. n. 15 del 21 giugno 2006 che ha chiarito che le attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità giudiziaria – quali ad esempio la curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio – devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e non sono pertanto ravvisabili le nozioni di ‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.
[8] Vd. nota precedente.
[9] Vd. risposta U.I.C. n. 22 del 21 giugno 2006 in cui si è precisato che l’incarico di recupero di credito di importo superiore a 12.500 euro in cui il professionista svolge l’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
[10] Vd. nota 7.
[11] Nel caso dei pareri giuridici pro-veritate, si ritiene che l’esclusione operi in virtù della natura della relativa prestazione che, non determinando una modificazione della situazione giuridica esistente, non si configura quale “operazione” ai sensi dell’art. 1, lett. l), d.lgs. 231/2007.
[12] Vd. nota n. 7.
[13] Vd. nota n. 7.
[14] Vd. Risposte fornite dal M.E.F. al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con nota prot. 65633 del 12 giugno 2008.
[15] La competenza dei dottori commercialisti ed esperti contabili in tale operazione è ora stabilita dall’art. 36, co.1 –bis, del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008. L’operazione deve considerarsi di valore indeterminato in caso di permuta ovvero donazione.
[16] A parere della Commissione “Antiriciclaggio” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi “operazione” ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Il Ministero dell’Economia e finanze , nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno ha risposto negativamente a tale interpretazione, limitandosi a riproporre la formulazione della norma senza fornire alcuna altra indicazione.
[17] Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato”.
[18] I Paesi individuati dal provvedimento ministeriale sono i seguenti:
- Argentina; 2. Australia; 3. Brasile; 4. Canada; 5. Giappone; 6. Hong Kong; 7. Messico; 8. Nuova Zelanda; 9. Federazione Russa; 10. Singapore; 11. Stati Uniti d’America; 12. Repubblica del Sudafrica; 13. Svizzera.
[19] Si consideri a tal proposito che, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del D.lgs. n. 231/2007, il professionista è tenuto:
– ad astenersi dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine alla prestazione professionale già in essere, nonché
– a valutare l’eventuale segnalazione dell’operazione
qualora questi non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, co. 1, lettere a), b) e c), del sopraindicato decreto.
[20] Si veda in proposito la circolare emanata da ASSOFIDUCIARIA il 27 dicembre 2007 (COM/2007/057).
[21] Per l’ipotesi di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi.
[22] In tal senso si è espresso il MEF nelle risposte fornite al CNDCEC il 12 giugno 2008, prot. 65633.
[23] Si precisa che per operazioni “normali” si intendono tutte quelle connesse all’attività abitualmente svolta dal cliente. Resta inteso che anche operazioni apparentemente “normali” potrebbero risultare anomale ove, ad esempio, l’importo dell’investimento ad esse correlato sia particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche e finanziarie del cliente e l’operazione venga finanziata con mezzi provenienti da fonti non abituali. In tal caso, infatti, l’operazione, pur configurandosi “normale”, di fatto perderebbe tale caratteristica in ragione delle dimensioni dell’investimento e delle relative modalità di finanziamento.
[24] In analogia con quanto precisato nella nota n. 23, anche l’ordinarietà (o, al contrario, la straordinarietà) dell’operazione deve essere considerata in relazione all’attività abituale del cliente, avuto riguardo alla tipologia e alle dimensioni della stessa.
[25] In ogni caso è opportuno evidenziare che alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l’impiego di denaro contante deve essere sempre attribuito un punteggio più elevato.
[26] Detto controllo, espressamente richiesto quando il cliente è una PEP, va effettuato anche negli altri casi (art. 19, comma 1, lett. c).
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