La nuova formulazione dell’articolo 21 comma 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede l’obbligo posto a carico delle imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel registro delle imprese e le persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361 di comunicare al registro delle imprese le informazioni relative al titolare effettivo. La comunicazione deve essere eseguita esclusivamente in via telematica. Le predette informazioni saranno inserite in apposita sezione ad accesso riservato.
Il mancato rispetto di tale obbligo viene è punito con la sanzione prevista dall’art. 2630 Codice Civile, cioè da 206 a 2.065 euro.
La norma in commento prevede che l’accesso a tale sezione è consentito ai seguenti soggetti:
- Ministero dell’economia,
- Direzione Antimafia
- ‘Unità di Informazione Finanziaria
- Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza
- autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.
Oltre ai soggetti sopra indicati l’accesso è consentito anche ai professionisti obbligati all’adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e con pagamento dei diritti di segreteria; l’individuazione quindi del titolare effettivo dovrebbe semplificarsi (a pagamento), ma il condizionale è d’obbligo.
Obbligo a carico dei trust
Con il comma 3 dell’articolo 21 viene disposto lo stesso obbligo di comunicazione al registro delle imprese a carico dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del Tuir; in questo caso l’accesso ai dati è consentito al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai professionisti obbligati all’adeguata verifica della clientela, mentre viene esclusa la consultazione da parte delle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.
Modalità della comunicazione
Il comma 5 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che “Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonche’ le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);
c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui e’ titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette.”