
La nuova versione del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, ha introdotte sostanziali integrazioni in tema di adeguata verifica.
Contenuto dell’adeguata verifica
La norma che istituisce e regola l’adeguata verifica è l’articolo 18 che prevede:
- a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità a mezzo il riscontro con un valido documento d’identità e/o sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità a mezzo l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali (anche se di valore inferiore a 15.000 euro).
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività.
L’identificazione dell’“esecutore”
La nuova normativa estende la procedura di identificazione e verifica dell’identità anche in capo all’esecutore, ossia “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente” (cfr. art. 1, co. 2, lett. p).
Tempi dell’identificazione
L’articolo 18 prevede, perentoriamente, che le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, vanno poste in essere prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
Pertanto il professionista potrà accettare l’incarico dal proprio cliente mediante formalizzazione di uno specifico mandato, solo dopo aver assolto compiutamente agli obblighi di identificazione di tutti i soggetti rilevanti ai fini della normativa in questione, ossia:
- del cliente;
- dell’esecutore (se diverso dal cliente);
- del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).
Va opportunamente evidenziato come vi sia coincidenza tra le tre figure elencate solo qualora il cliente che si presenta al professionista per la sottoscrizione del mandato sia una persona fisica che agisce in nome e per conto proprio; diversamente, avremo una dicotomia tra “cliente” ed “esecutore” ed, eventualmente, tra “cliente”, “esecutore” e “titolare/i effettivo/i”.
Rinvio dell’identificazione
Il terzo comma dell’articolo 18 prevede una deroga alla preventiva identificazione e verifica solo in presenza di un basso rischio di riciclaggio.
In tale ipotesi è ammessa la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo in un momento successivo al conferimento dell’incarico o all’instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. Fermo restando che i soggetti obbligati, che provvedono comunque all’identificazione dei predetti soggetti, mediante acquisizione dei pertinenti dati, informazioni e documenti, prima della sottoscrizione del mandato, devono completare le procedure di verificadell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla sottoscrizione medesima.
Qualora il professionista non sia oggettivamente in grado di eseguire la identificazione ed adeguata verifica prima dell’assunzione dell’incarico deve astenersi dal porre in essere la prestazione (come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 231/2007); inoltre, se ne sussistano i presupposti, dovrà inoltrare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35 del medesimo decreto.
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