CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 08 settembre 2017, n. 39
Normativa antiriciclaggio e ruolo degli ordini professionali alla luce del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
La informo che il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (in vigore dallo scorso 4 luglio) di recepimento della quarta direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, ha ampliato in modo significativo il ruolo degli Ordini professionali, ai quali peraltro la normativa previgente già assegnava specifichi obblighi di comunicazione verso le autorità di vigilanza nonché funzioni di controllo nei confronti dei propri iscritti.
Con riferimento agli Ordini professionali il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto la nozione di “organismo di autoregolamentazione”, definendo tale l’ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della Categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione (art. 1, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 231/2007).
Al riguardo, si reputa opportuno fornire un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 90/2017 a carico degli organismi di autoregolamentazione (rectius: Ordini professionali), i quali:
– entro il 30 marzo di ogni anno devono fornire al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo (art. 5, co. 7);
– promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi (art 11, co. 1);
– sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza. Sono inoltre sentiti dall’UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia e sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 11, co. 2);
– attraverso i Consigli di disciplina, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia i dati
attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli Ordini territoriali (art. 11, co. 3);
– possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro all’UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. Inoltre informano prontamente l’UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza neiresercizio della propria attività (art. 11, co. 4);
– collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, co. 1);
– ai fini dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, devono fornire dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l’importanza dei settori rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l’importanza economica di ciascun settore (art. 14, co. 2);
– dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell’esercizio della loro attività (art. 15, co. 1). A tal fine la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 15, co. 4);
– individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure (art. 16, co. 2);
– valutano l’adeguatezza – rispetto al rischio rilevato – delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti, che devono essere proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 17, co. 3);
– individuano fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio (art. 23, co. 3);
– vengono informati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime del D.Lgs. 231/2007, ai fini dell’adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Per il compimento di tali violazioni gli organismi di autoregolamentazione (in tal caso i consigli di disciplina competenti per territorio) applicano le sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti, fermo restando che l’eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell’attività o dell’incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni (art. 66, co. 1).
Sotto il profilo sanzionatorio, a carico degli organismi di autoregolamentazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione dell’obbligo di fornire all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) le informazioni e i dati richiesti. Si precisa che nessun’altra sanzione è prevista a carico degli Ordini professionali né dei singoli Consiglieri degli Ordini e del resto l’applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione.
Con riferimento a quanto sopra riportato, il Consiglio Nazionale emanerà a breve un documento recante Linee Guida al fine di agevolare gli Ordini territoriali nel concreto adempimento dei compiti descritti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali - Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 27 del 28 febbraio 2023
- Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali - Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 novembre 2020, n. 136
- CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota del 30 novembre 2023, n. 146 - Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli Iscritti da parte degli Ordini territoriali
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- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 - Semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 22 dicembre 2021, n. 120
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 17 luglio 2019, n. 68 - Differimento de/ termine di applicazione delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 11, co. 2. del D.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. n. 90/2017)
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