CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 23 gennaio 2019, n. 8
Antiriciclaggio – regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007
Ti invio il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”, approvato dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.
L’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Le regole tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
– valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
– conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).
Con riferimento alla valutazione del rischio, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea e richiamata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.
La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica, individuando regole facilmente attuabili nel rispetto dei precetti normativi.
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione in modalità e-learning nei prossimi sei mesi.
Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
Per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC emanerà a breve anche le linee guida operative per il supporto all’attività degli iscritti.
Attesa l’importanza del documento, Ti prego di volerne dare massima diffusione tra gli iscritti.
Allegato
“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”
Indice
Premessa
1. Regola tecnica n. 1 . Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
2. Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30 d.lgs. 231/2007)
2.1. Valutazione del rischio
2.1.1. Valutazione del rischio inerente
2.1.2. Valutazione del rischio specifico
2.1.3. Determinazione del rischio effettivo
2.2. Prestazioni professionali
2.3. Adeguata verifica ordinaria
2.4. Adeguata verifica semplificata
2.5. Adeguata verifica rafforzata
2.6. Persone politicamente esposte
2.7. Titolare effettivo
2.8. Esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi
3. Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)
3.1. Conservazione cartacea
3.2. Conservazione informatica
3.3. Conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti
Premessa
Le presenti regole tecniche sono emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La norma citata dispone:
“Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”
Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.
Le presenti regole tecniche sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: – valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007)
– adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)
– conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)
Con riferimento agli studi associati e alle società tra professionisti le regole tecniche individuano modalità di adeguata verifica e conservazione tali da consentire la gestione in forma accentrata dei relativi adempimenti.
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle presenti regole tecniche, il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione in modalità e-learning nei prossimi sei mesi. Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
Per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC emanerà inoltre linee guida con valenza meramente esemplificativa.
1. Regola tecnica n. 1 . Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d’ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.
A tal fine i professionisti valutano il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonchè l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.
L’autovalutazione del rischio e un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio – richiamata nel prosieguo – assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.
Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo, I professionisti possono utilizzare la seguente scala graduata:
Rilevanza | valori dell’indicatore di intensità |
NON SIGNIFICATIVA | 1 |
POCO SIGNIFICATIVA | 2 |
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA | 3 |
MOLTO SIGNIFICATIVA | 4 |
Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:
1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti
La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.
L’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.
Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall’efficacia dei seguenti elementi:
1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante ed é determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.
Vulnerabilità
Rilevanza | Valore numerico |
Non significativa per presidi completi e strutturati | 1 |
Poco significativa per presidi ordinari | 2 |
Abbastanza significativa per presidi lacunosi | 3 |
Molto significativa per presidi assenti | 4 |
La determinazione del rischio residuo avviene mediante l’utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:
RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%) | Molto Significativo | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4 |
Abbastanza significativo | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | |
Poco significativo | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 | |
Non significativo | 1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | |
non significativa | Poco significativa | Abbastanza significativa | Molto Significativa | ||
VULNERABILE (coefficiente di ponderazione=60%) |
In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:
valori ponderati | livello di rischio residuo |
1 – 1,5 | NON SIGNIFICATIVO |
1,6 – 2,5 | POCO SIGNIFICATIVO |
2,6 – 3,5 | ABBASTANZA SIGNIFICATIVO |
3,6 – 4 | MOLTO SIGNIFICATIVO |
Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.
A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) (NOTA 1) e il numero delle sedi in cui viene svolta l’attività:
– per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
– per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Nell’ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva altresì la formazione del personale con carattere di programmazione e permanenza.
Considerato che:
– la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere – l’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria hanno cadenza triennale, i professionisti effettuano l’autovalutazione del rischio con analoga periodicità.
Per quanto detto, la prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base all’ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all’indomani della pubblicazione di quella nuova. Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
La documentazione relativa all’autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all’art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.
2. Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30 d.lgs. 231/2007)
2.1. Valutazione del rischio
2.1.1. Valutazione del rischio inerente
Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio normativamente previsto.
All’esito della mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, di seguito sono elencate in primo luogo le attività il cui rischio inerente è risultato non significativo e, successivamente, le altre attività con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.
Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.
Tra le prime, oltre alle prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, co. 7, d.lgs. 231/07), sono indicate anche quelle operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l’ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa. Ciò pare coerente con le finalità della norma, dovendo l’adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.
La seguente elencazione potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione dei dettati normativi.
In ogni caso la casistica ivi indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.
Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a rischio non significativo, salvo diverse situazioni specifiche, le prestazioni evidenziate nella tabella seguente poiché merita di essere valorizzata l’incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall’osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista, nello svolgimento di procedure o nell’espletamento di uffici e funzioni che l’ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua specifica expertise.
Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo
Prestazioni a rischio non significativo
1. Collegio sindacale
Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:
– dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
– le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. In relazione al fatto che la funzione sindacale presuppone sempre nella s.p.a., nelle s.r.l. o nelle cooperative la presenza di uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;
– i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, né la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all’art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all’art. 51;
– nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L’art. 2397 c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all’albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell’organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile.
Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L’adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell’art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l’obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.
2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali
Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Resta fermo che se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e, di conseguenza, non sembra necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto dell’assunzione dell’incarico di apposizione del visto.
Viceversa chi appone il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore e pertanto non è da ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che coinvolgono il depositario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario di mera “spunta” dei documenti contabili e verifica il corretto trattamento degli stessi ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall’impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità e che registra quotidianamente i fatti aziendali, spesso venendo coinvolto anche in via preventiva. Quest’ultimo ha una visione complessiva del proprio cliente che manca al professionista chiamato ad apporre il visto in modo magari occasionale.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
3. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali
Si tratta di interpelli presentati sempre in via preventiva, che illustrano analiticamente a soggetti pubblici (ministero sviluppo economico, ministero del lavoro, agenzie fiscali, ecc.) un caso concreto al quale rispondono l’amministrazione finanziaria o il Ministero.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
4. Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.
Si tratta di quesiti che i professionisti pongono per conto dei propri clienti ad altri professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai). La risposta, che consiste nel mero inquadramento dell’operazione dal punto di vista della corretta normativa da applicare, ovvero la conclusione che la soluzione prospettata dal soggetto che ha posto il quesito non risponde a norma di legge o a prassi, non conduce di fatto alla conoscenza di operazioni già realizzate e che peraltro potrebbero anche non realizzarsi mai. Di fatto con la risposta al quesito, ovvero con la redazione del parere, non si prende in alcun modo parte all’operazione e, in alcuni casi, non si viene nemmeno a conoscenza dei valori della stessa e dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: fermi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa civilistica, sostanziale e processuale, il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
5. Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative
6. Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)
7. Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14
8. Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie
9. Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale( art. 225 c.p.p.)
10. Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
11. Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80
12. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)
13. Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell’autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)
14. Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012
Si tratta di incarichi che derivano da nomine giudiziali nelle quali, di norma, il professionista si interfaccia con l’autorità giudiziaria. In tali incarichi il professionista, nelle relazioni tecniche all’autorità giudiziaria, evidenzia anche le eventuali irregolarità riscontrate sia a livello civile che penale (ad esempio nelle curatele fallimentari o negli incarichi di amministrazione giudiziale) e, quindi, anche le eventuali anomalie ai fini dell’antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In altre situazioni (ad esempio custode giudiziale di beni e aziende, amministratore giudiziario) il professionista è esso stesso amministratore dei beni, mentre nelle perizie di stima di valore egli non ha alcuna possibilità di valutazione in merito al cliente e si limita alla valutazione economica di un bene o di una azienda.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria e gli obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria.
15. Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza
16. Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l’organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
17. Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
18. Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
19. Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati
20. Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
21. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l’utente finale
Si tratta di tipiche e pure prestazioni intellettuali svolte da professionisti, in relazione alle quali è assente ogni risvolto patrimoniale e finanziario (e quindi viene meno ogni ragione di un monitoraggio ai fini antiriciclaggio).
Tali attività non consentono in alcun modo al professionista di entrare nel merito delle operazioni svolte dal committente, che in termini tecnici non rappresenta un “cliente” del professionista; esse comportano lo svolgimento di prestazioni a carattere didattico e/o divulgativo rivolte a terzi (discenti o lettori) che in nessun modo possono essere annoverati fra i clienti del professionista. Men che meno, ai fini antiriciclaggio, “cliente” può essere l’editore o la società di formazione committenti con cui di norma il professionista non instaura alcun rapporto professionale, ma svolge solo una prestazione scientifico/didattica, ovvero limitata alla valutazione dell’argomento dell’articolo o dell’oggetto della divulgazione orale. In altri termini, in queste situazioni il professionista si limita ad eseguire una collaborazione/prestazione che gli viene commissionata, la quale non lo pone nelle condizioni di poter eseguire alcuna valutazione sul committente, casa editrice o società di formazione, ne di entrare nel merito circa l’attività svolta da questi soggetti, che peraltro storicamente non sono mai stati ritenuti rischiosi ai fini del riciclaggio e del terrorismo internazionale per l’assoluta tracciabilità dei ricavi conseguiti e delle spese realizzate.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce e conserva una copia dell’incarico professionale.
22. Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001
Si evidenzia che l’OdV costituisce un elemento essenziale del modello organizzativo, deputato a verificare la corretta attuazione del medesimo al fine di prevenire la commissione dei reati e le relative responsabilità dettate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 evitando, da un lato, possibili contestazioni della c.d. “colpa da organizzazione” e dimostrando, dall’altro, l’interesse della società al controllo sulla regolarità e sulla legalità del proprio operato.
Nelle funzioni svolte dal componente di un OdV non è dato ravvisare qualsivoglia prestazione professionale con risvolti economico-finanziari-patrimoniali e, dunque, non vi è ragione per ritenere fondata in capo a quest’ultimo la sussistenza di obblighi di monitoraggio ai fini antiriciclaggio.
Peraltro gli OdV sono sempre a composizione variabile con componenti esterni o interni alle società. Nel dettaglio possono esserne parte tanto professionisti quanto soggetti non iscritti in albi, ma in possesso di specifiche competenze tecniche (esperti in materia di sicurezza, qualità, ambiente, ecc.). Possono essere parte degli OdV anche funzioni interne delle società (Internal Audit piuttosto che Compliance). Di conseguenza parrebbe illogico e non conforme alla disciplina vigente ipotizzare che nell’ambito di un medesimo OdV possano esservi componenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio (i commercialisti) e altri esclusi (si pensi agli avvocati, la cui prestazione non rientrerebbe tra quelle indicate all’art. 3, co. 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007).
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell’amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all’ ente che ne ha deliberato la nomina.
23. Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)
Si tratta di mere funzioni operative di carattere telematico che nulla hanno a che vedere con le prestazioni professionali. L’esecuzione delle stesse non consente alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente e non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l’esonero previsto dall’art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.
24. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)
Si tratta di meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell’ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni.
Rischio riciclaggio/fdt: non significativo
Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo
PRESTAZIONI PROFESSIONALI | RISCHIO INERENTE | |
1 | Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni | poco significativo |
2 | Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe | abbastanza significativo |
3 | Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria | poco significativo |
4 | Assistenza per richiesta finanziamenti | abbastanza significativo |
5 | Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica | abbastanza significativo |
6 | Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici | abbastanza significativo |
7 | Consulenza aziendale | abbastanza significativo |
8 | Consulenza contrattuale | poco significativo |
9 | Consulenza economico-finanziaria | abbastanza significativo |
10 | Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe | abbastanza significativo |
11 | Custodia e conservazione di beni e aziende | poco significativo |
12 | Consulenza in operazioni di finanza straordinaria | molto significativo |
13 | Tenuta della contabilità | abbastanza significativo |
14 | Consulenza in materia di redazione del bilancio | abbastanza significativo |
15 | Revisione legale dei conti | abbastanza significativo |
16 | Valutazione di aziende, rami d’azienda, patrimoni, singoli beni e diritti | poco significativo |
2.1.2. Valutazione del rischio specifico
Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompresso nell’intervallo da 1 a 4:
1 = non significativo
2 = poco significativo
3 = abbastanza significativo
4 = molto significativo
A. Aspetti connessi al cliente | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
Natura giuridica | |
Prevalente attività svolta | |
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico | |
Area geografica di residenza del cliente |
B. Aspetti connessi alla prestazione professionale | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
Tipologia | |
Modalità di svolgimento | |
Ammontare dell’operazione | |
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale | |
Ragionevolezza | |
Area geografica di destinazione |
Calcolo del rischio specifico
Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e
nella tabella B:
– rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
– rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
– rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci
Con riferimento ad alcune prestazioni professionali . es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità . la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.
Attribuzione del rischio specifico (tab C)
Valori ponderati | Rischio specifico |
Punteggio 1-1.5 | Non significativo |
Punteggio 1.6-2.5 | Poco significativo |
Punteggio 2.6-3.5 | Abbastanza significativo |
Punteggio 3.6-4.0 | Molto significativo |
2.1.3. Determinazione del rischio effettivo
Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il
livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l’utilizzo di una matrice che prende in
considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30%
(rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest’ultimo abbia più rilevanza nel
determinare il livello di rischio effettivo.
RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%) | Molto significativo 4 | 1,90 | 2,60 | 3,30 | 4 |
abbastanza significativo 3 | 1,60 | 2,30 | 3 | 3,70 | |
Poco significativo 2 | 1,30 | 2 | 2,70 | 3,40 | |
Non significativo 1 | 1 | 1,70 | 2,40 | 3,10 | |
1 non significativo | 2 poco significativo | 3 abbastanza significativo | 4 molto significativo | ||
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%) |
Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:
Grado di rischio | Misure di adeguata verifica |
Non significativo | regole di condotta della tabella 1 |
poco significativo | Semplificate |
abbastanza significativo | Ordinarie |
molto significativo | Rafforzate |
2.2. Prestazioni professionali
Con riguardo alle prestazioni professionali l’adeguata verifica deve essere effettuata:
– per le prestazioni professionali continuative, che hanno “una certa durata”, come indicato all’art. 1, co. 2, lett. gg), si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
– per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l’obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.
2.3. Adeguata verifica ordinaria
Delimitazione dell’obbligo di adeguata verifica
Quando l’oggetto della prestazione coinvolge più parti, l’obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l’incarico per l’esecuzione della prestazione professionale e comporta l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e/o dell’esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell’art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.
Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti
Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all’identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.
Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l’adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007. Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:
– acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
– valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall’eventuale confronto con questi;
– esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.
In alternativa all’operativita sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.
2.4. Adeguata verifica semplificata
In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:
– che i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo basso;
– che l’estensione dell’adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato dal professionista sulla base degli indici di cui all’art. 23, co. 1 e 2, del d.lgs. 231/2007;
– che sono identificate nell’ambito degli indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti:
1) le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata traspareza sulla titolarità effettiva;
2) le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell’Unione europea;
3) i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell’art. 23 del decreto stesso;
devono considerarsi altresì a basso rischio di riciclaggio:
4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione seppure non formalizzata . del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.
Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.
Le misure semplificate consistono:
– nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007;
– nell’identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007;
– nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007.
Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2.5. Adeguata verifica rafforzata
Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, previa valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell’elenco di cui all’art. 24 del d.lgs. 231/2007.
Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:
– prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all’identificazione dei titolari effettivi, all’eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all’interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
– adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall’art. 24, co. 2, lett. c);
– verificare l’eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
– verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
– consultare fonti aperte e social media.
Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall’art. 25, co. 1, d.lgs. 231/2007 il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:
– siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
– database di natura commerciale;
– fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).
Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell’UE al seguente link:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf, previa registrazione.
Inoltre per quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo, prontamente consultabili all’indirizzo http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/ che rimanda al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda le designazioni nazionali di cui all’art. 4-bis del d.lgs. n.109/07, il decreto di congelamento, eventualmente adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.
Sotto il profilo operativo l’adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l’adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:
– acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
– verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
– richiesta di un documento che attesti l’esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
– consultazione di banche dati liberamente accessibili;
– verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell’operazione;
– maggiore frequenza del controllo costante.
2.6. Persone politicamente esposte
Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d’affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).
In relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta – PPE, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. dd) del d.lgs. 231/2007, il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.
Ai fini dell’effettuazione dell’adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell’ente pubblico ovvero agisce nell’esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall’atto con cui e designato all’espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell’ente medesimo.
2.7. Titolare effettivo
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio imposta dall’art. 21, co. 7, del d.lgs. 231/2007 e, conseguenzialmente, l’adozione di misure ad essa adeguate.
Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest’ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica.
Ad ogni modo, dall’obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall’art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del principio di affidabilità.
2.8. Esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18, co. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 231/2007 possono essere assolti mediante il ricorso a terzi, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.
A tal fine i professionisti possono richiedere il rilascio dell’attestazione di adempimento dell’adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall’art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.
Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l’attestazione, sottoscrive l’attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell’operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ipotesi di:
a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l’obbligo di adeguata verifica.
L’attestazione in ordine all’assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad uno medesimo cliente.
Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l’uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.
All’attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente:
a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.
Con riferimento alle informazioni di cui al punto c), il professionista avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)
La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
La conservazione può essere sia cartacea che informatica. Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacei ovvero informatici, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.
Nell’ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l’archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.
Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati ed alle informazioni ivi conservati.
L’obbligo di conservazione ha per oggetto:
1) la copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
2) l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.
La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:
nel caso di prestazioni professionali: a) la data del conferimento dell’incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
nel caso di operazioni:
c) la data, l’importo e la causale dell’operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.
Con riferimento alla lettera d), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l’oggetto o la modalità d’esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.
Qualunque sia il sistema di conservazione adottato, occorre individuare uno o più responsabili della conservazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma.
Fermi restando i contenuti dell’obbligo di conservazione, nel declinare l’adempimento secondo i principi generali previsti dall’art. 2 del d.lgs. 231/2007, il professionista adotterà in autonomia misure proporzionate al rischio in relazione al proprio grado di complessità organizzativa.
3.1. Conservazione cartacea
L’istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
Anche nell’ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente puo rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all’interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. Visure estratte da pubblici registri).
Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d.lgs.231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
3.2. Conservazione informatica
Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi: – di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione e realizzato all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici; – di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.
I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all’interno dello studio professionale.
3.3. Conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti
Nell’ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l’incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.
—
Nota:
1) Per professionisti si intendono gli iscritti all’albo (individuali, associazioni, STP) con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto.