Antiriciclaggio: segnalazione in caso di omesso versamento IVAL’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con sanzioni di carattere penale chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore ad euro 50.000 per ogni periodo di imposta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, è punito con la reclusione.
Al fine di integrare tale delitto, non essendo previsto dalla norma nessun elemento soggettivo (intenzione di non versare, etc.), è sufficiente che l’importo dell’Iva dovuta nell’anno precedente sia superiore a euro 50.000 e che la stessa entro la data del versamento dell’acconto dell’anno successivo (di regola il 27 dicembre) non venga versata.

Il reato scaturente dalla condotta di omesso versamento dell’IVA costituisca un reato presupposto del riciclaggio previsto dalla normativa penale in quanto per rientrare nel campo di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio i proventi illeciti devono derivare dal compimento di un delitto non colposo e cioè da una condotta illecita che è punita con la reclusione e non con l’arresto.
Risulta superfluo discutere del fatto che, in talune fattispecie si tratti di risparmio d’imposta piuttosto che di ingresso di nuove risorse finanziarie, poiché, risulta consolidato l’orientamento di ritenere anche il semplice risparmio d’imposta derivante da delitto non colposo, un provento illecito.

Analizziamo la normativa antiriciclaggio per i commercialisti e avvocati.

Con il termine di riciclaggio,  come definito dalle norme sull’antiriciclaggio, che risulta decisamente più complessa e articolata di quella prevista nel codice penale, si ricomprende condotte che con il riciclaggio penale non hanno nulla a che fare (autoriciclaggio, favoreggiamento, concorso, detenzione, associazione etc.).
Per la suddetta normativa, la condotta da cui possono provenire denari illeciti, e quindi il reato presupposto, è “semplicemente” un’attività criminosa (che comprende certamente i delitti non colposi ma anche altro…..).

La problematica del mancato versamento IVA per importi superiori ai 50.000,00 euro è di grande attualità, soprattutto perché negli ultimi anni a causa del momento storico di crisi, moltissime imprese, oneste, ma in ristrettezze economiche, talvolta con le poche risorse finanziarie a disposizione preferiscono pagare ad esempio i propri dipendenti o altre scadenze urgenti, rinviando il versamento dell’iva a quando ne avranno la disponibilità.

Su tali circostanze, soprattutto nell’ultimo anno, diverse sentenze emesse dai Tribunali hanno escluso la sussistenza del reato a taluni imprenditori che hanno evidenziato delle gravi situazioni di difficoltà finanziarie, nel corso delle risultanze istruttorie. Va detto che, in ogni caso, la Cassazione sul punto ha un orientamento di segno contrario.

In queste situazioni, e cioè nei casi di gravi difficoltà dell’imprenditore, il professionista potrebbe, in base al proprio patrimonio informativo del cliente, escludere che la condotta di omesso versamento dell’iva, rientri nella definizione di “attività criminosa”, ovviamente avendo escluso altresì la sussistenza di ulteriori elementi di valutazione contenuti negli indicatori di anomalia. In tal modo, con le dovute differenze, il commercialista o l’avvocato, è chiamato ad effettuare la medesima valutazione che ha portato molti Tribunali di merito, ad escludere la punibilità del reato.

Purtroppo, le Autorità Competenti (UIF, MEF e Guardia di Finanza), da quanto emerge in occasione dei momenti di confronto, hanno sempre evidenziato che, il professionista nel caso di omesso versamento dell’iva superiore a euro 50.000 del proprio cliente, è obbligato ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
La Guardia di Finanza infatti, ha espresso in modo chiaro, in una recentissima circolare, il concetto dell’obbligatorietà della segnalazione di operazioni sospette nel caso di omesso versamento iva.

Sul punto, in attesa che vengano diffusi auspicabili chiarimenti operativi, analizzando gli obblighi dei professionisti, emerge con chiarezza che la normativa antiriciclaggio, non obbliga commercialisti e avvocati a segnalare la “notizia criminis” bensì, comportamenti anomali del cliente, che gli indicatori di anomalia ci aiutano a selezionare.
Il professionista pertanto, è chiamato a svolgere una valutazione complessiva della situazione che ha di fronte, in esito alla quale deciderà se tale situazione integra la definizione di riciclaggio prevista dalla legge oppure no, e quindi segnalare l’operazione come sospetta oppure astenersene.
Ovviamente le scelte che dovranno effettuare i professionisti non sono semplici, poiché nel caso di omessa segnalazione di operazione sospetta, è prevista una sanzione che arriva fino al 40% dell’omesso versamento dell’iva.

Nel caso in cui il professionista, alla luce del proprio patrimonio informativo costruito con l’adeguata verifica, ritenga di non essere tenuto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, è assolutamente necessario conservare traccia nel fascicolo del cliente degli elementi di valutazione seguiti e, ad esempio evidenziare l’assenza di indicatori di anomalia e di altre circostanze a lui conosciute, tali da ritenere che l’omesso versamento dell’iva non integri le disposizioni di riciclaggio previste dalla norma.

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