Il decreto della Banca d’Italia prevede obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzata
Per la Banca d’Italia, le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari e che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a più alto rischio di riciclaggio, in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono a loro legate (ad esempio in virtù di rapporti d’affari).
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall’autonoma valutazione del destinatario. Le misure rafforzate si applicano anche quando c’è una qualificazione di persona politicamente esposta e questa assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.
Ogni intermediario deve definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; la misura dell’intensità e dell’estensione delle verifiche vanno confrontate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, in virtù del principio di proporzionalità. Per individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta, i destinatari degli obblighi, oltre a ottenere le relative informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall’autonoma valutazione del destinatario. Le misure rafforzate si applicano anche quando c’è una qualificazione di persona politicamente esposta e questa assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.
Ogni intermediario deve definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; la misura dell’intensità e dell’estensione delle verifiche vanno confrontate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, in virtù del principio di proporzionalità. Per individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta, i destinatari degli obblighi, oltre a ottenere le relative informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.
Nel caso in cui il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di persona politicamente esposta, l’inizio o la prosecuzione del rapporto continuativo vanno autorizzati dal Direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero da persona appartenente all’alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o servizio bancario richiesto). I soggetti cui è demandata l’autorizzazione all’instaurazione dei rapporti decidono in merito all’eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte, i destinatari adottano misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione. A tal fine, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono una specifica attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte, i destinatari adottano misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione. A tal fine, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono una specifica attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.
Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l’attendibilità degli stessi, non dà corso all’operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.
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