FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 19 febbraio 2018, n. 5
APE volontario: la guida della Fondazione studi
Le istruzioni operative per richiedere l’anticipo da parte dei cittadini
La Legge di bilancio del 2017 ha introdotto alcuni importanti strumenti di flessibilità al fine di anticipare l’accesso al pensionamento. Uno di questi, il cd. Ape volontario o di mercato, si è rivelato molto complesso da realizzare: l’anticipo pensionistico a garanzia finanziaria (disciplinato dall’art. 1, co. 166-178, 193 della L. 232/2016) consiste in una somma mensile percepita senza alcuna imposizione fiscale da parte del beneficiario; questa indennità fruita per massimo 3 anni e 7 mesi sarà poi recuperata direttamente sulla pensione di vecchiaia del cittadino attraverso un piano di ammortamento ventennale operato dall’Inps. Il primo step attuativo consisteva nella pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista per l’inizio di marzo del 2017. In realtà, questo tassello è stato perfezionato il 4 settembre 2017 con il D.P.C.M. n. 150/2017 (apparso in G.U. il 17/10/2017), lasciando tuttavia incompiuti ancora due elementi fondamentali per il decollo dell’Ape. Da un lato i due accordi quadro in materia finanziaria e assicurativa, necessari per calcolare il costo complessivo dell’indennità, dall’altro la circolare regolatoria Inps. A seguito della firma degli accordi quadro da parte del Ministro Padoan in data 12 gennaio 2018 e dell’ufficializzazione del tasso di interesse del finanziamento, l’Inps ha diramato la circolare n. 28/2018 del 13 febbraio che rende così possibile la richiesta da parte dei cittadini dell’anticipo pensionistico a finanziamento privato.
- I destinatari dell’Ape
L’Ape privato potrà essere richiesto da coloro che risponderanno a sei requisiti:
– Almeno 63 anni di età compiuti al momento della richiesta dell’Ape;
– Età che consenta l’accesso della pensione di vecchiaia (secondo i requisiti previsti ex art. 24 L. 214/2011) dopo un minimo di 6 mesi dalla decorrenza dell’Ape, ma entro la finestra temporale massima di 3 anni e 7 mesi dalla partenza della indennità al netto di eventuali scostamenti generati da adeguamenti a speranza di vita;
– Almeno 20 anni di contributi utili al conseguimento della pensione di vecchiaia in una sola delle Gestioni Inps (Fondo Lavoratori Dipendenti o exInpdap, Enpals o Ipost, Gestione Artigiani e Commercianti, Gestione Separata etc.);
– Solo per assicurati con il primo accredito contributivo posteriore al 31.12.1995:
un trattamento pensionistico già maturato al momento della domanda di certificazione il cui importo lordo sia pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (valore soglia di 679,5 euro per il 2018);
– Per tutti gli assicurati: l’importo di pensione maturato dovrà essere pari a 1,4 volte il trattamento minimo vigente alla domanda di certificazione del diritto ad Ape (per il 2018 pari a euro 710,39) al netto del prelievo mensile subito a causa delle rate di ammortamento del piano di recupero dell’Ape.
La circolare specifica anche che l’Ape sarà precluso a quei dipendenti che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo ex art. 1 c. 23 L. 335/1995 (rinunciando così al calcolo pro quota con il sistema retributivo) se alla data del 31.12.2011 avevano già maturato i requisiti loro riservati per l’accesso a pensione di vecchiaia (o i requisiti per la facoltà di esercizio dell’opzione stessa) (NOTA 1).
I lavoratori in possesso di certificazione del diritto a pensione secondo i requisiti – già maturati – previgenti al regime introdotto dalla L. 214/2011 art. 24, come disciplinata dal messaggio Inps n. 24126 del 20 dicembre 2011, dovranno – prima della domanda di Ape – rinunciare a tale certificazione per accedere all’anticipo.
L’Ape privato è compatibile con:
– contemporaneo svolgimento di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato, occasionale, attività d’impresa, rapporti di agenzia etc. Non è infatti richiesta la cessazione dal rapporto di lavoro;
– contemporanea percezione di qualunque prestazione a sostegno del reddito (Naspi, Dis-Coll etc…). Rimane esclusa la compatibilità con qualunque trattamento pensionistico diretto a carico di una delle Gestioni Inps, legittimando quindi la contemporanea percezione di un trattamento a carico di una cassa privata ordinistica;
– contemporanea fruizione di Ape Sociale e anche di Rita.
- Il requisito anagrafico
Per ricevere la certificazione Inps al diritto della percezione dell’Ape il richiedente dovrà aver maturato “alla prima data utile di presentazione della domanda di Ape” (quindi la verifica è svolta solo in relazione alla materiale domanda presentata) un’età anagrafica tale da accedere a pensione di vecchiaia in una finestra temporale compresa fra 6 mesi e 3 anni e 7 mesi. Se la pensione fosse conseguibile, al momento della richiesta dopo 4 mesi o dopo 4 anni, la domanda sarebbe quindi rigettata.
In riferimento al limite massimo di durata dell’Ape, questo è pari a 3 anni e 7 mesi, a partire dall’ultima finestra utile di accesso nel dicembre del 2019. La durata dell’anticipo è determinata dalla decorrenza della pensione di vecchiaia, che – a partire dal 2018 – prevede accessi unificati per sesso e per gestione Inps (Dipendenti afferenti all’AGO e alle forme sostitutive, Autonomi etc.). I requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono tuttavia sempre sottoposti all’adeguamento a speranza di vita ex L. 122/2010 e di seguito riproposti:
Anno di riferimento | Requisito Anagrafico Pensione di Vecchiaia |
2018 | 66 anni e 7 mesi |
2019 | 67 anni |
2020 | 67 anni |
2021 | 67 anni e 3 mesi* |
2022 | 67 anni e 3 mesi* |
* Requisito anagrafico in attesa di consolidamento
L’Inps ha escluso l’applicabilità delle riduzioni dell’età anagrafica richiesta per l’accesso a pensione di vecchiaia per:
– gli invalidi con percentuale accertata dall’Istituto almeno pari all’80% (la cui età è ridotta a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini ex art. 1, c. 8, D.Lgs. 503/1992);
– le lavoratrici madri le cui pensioni sono liquidate con il sistema contributivo (sconto di 4mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12mesi ex art. 1 c. 40, lett. c della L. 335/1995).
- Il Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per accedere ad Ape volontario, la circolare Inps n. 28/2018 ricorda che il requisito di 20 anni di contributi va maturato entro la data di richiesta della certificazione del diritto (e non prospettivamente come nel caso dell’Ape sociale) presso almeno una delle forme assicurative Inps menzionate dall’art. 1 c. 167 della L. 232/2016, quindi:
– l’AGO (assicurazione generale obbligatoria, propria dei lavoratori dipendenti del settore privato);
– forme sostitutive ed esclusive dell’AGO (Gestioni Ex Inpdap, Enpals, Gestione Artigiani e Commercianti etc.);
– gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/1995 per parasubordinati, amministratori, sindaci, lavoratori autonomi (occasionali e/o dotati di p. iva privi di una cassa ordinistica privata di riferimento).
I contributi richiesti dovranno essere maturati in una sola forma assicurativa tenendo conto di ogni forma di contribuzione accantonata nella Gestione stessa valida al diritto della pensione di vecchiaia ex art. 24 L. 214/2011, ivi incluso il riscatto del periodo legale del corso di studi o di periodi lavorati all’estero o per aspettativa ex art. 3 D.Lgs. n. 184/1997, dell’accredito del servizio di leva. Valgono anche i contributi oggetto di ricongiunzione ex L. 29/1979 o L. 45/1990, trasferimento oneroso ex L. 122/2010 o ancora di costituzione di posizione assicurativa a condizione che il trasferimento dei contributi sia completato in tutto o in parte (con facoltà di perfezionare in una soluzione per chi aveva rateizzato l’onere di ricongiunzione). L’Ape volontario non potrà quindi essere oggetto di cumulo contributivo gratuito fra le varie Gestioni Inps (come nel caso del requisito contributivo di 30 o 36 anni dell’Ape sociale).
A differenza della 2ª fase di monitoraggio dell’Ape Sociale del 2017, non saranno valutati i contributi versati in stati UE o SEE o in Paesi legati all’Italia da accordi internazionale in materia di sicurezza sociale (i.e. USA etc.).
L’Istituto ricorda anche che, per i cd. ‘nuovi iscritti’, il cui primo accredito contributivo è posteriore al 31.12.1995 e sottoposto al massimale contributivo, l’importo di pensione maturata al momento della richiesta dovrà rispettare anche il valore soglia pari a 1,5 volte dell’Assegno sociale. Il valore dell’Assegno sociale è stato per il 2018 provvisoriamente stabilito in € 453 dalla Circolare Inps n. 186/2017, tab. B), con la conseguenza che l’importo soglia è pari a € 679,5.
Per gli stessi soggetti ‘contributivi puri’ valgono anche, in materia di accrediti figurativi specifici, le disposizioni dettate dall’art. 1 c. 40 lett. a e b della L. 335/1995 (NOTA 2).
- Soglia di importo pensionistico (requisito reddituale) e importo dell’Ape
Al momento della richiesta di certificazione del diritto all’Ape, l’assicurato dovrà avere maturato una pensione pari a 710,288 euro (1,4 volte il trattamento minimo pensionistico nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nel 2018 provvisoriamente fissato in euro 507,42), al lordo delle imposte e al netto della rata di recupero dell’Ape.
La quantificazione della pensione accantonata tiene conto delle medie retributive e della contribuzione già versata al momento della richiesta dell’Ape, escludendo l’eventuale montante contributivo versato dal datore di lavoro, ente bilaterale o fondo di solidarietà sotto forma di Ape aziendale. La circolare n. 28/2018 riprende quanto stabilito dal D.P.C.M. 150/2017 sottolineando che la pensione maturata viene stimata, nella sua quota contributiva, con il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età al momento della domanda per i richiedenti privi di anzianità contributiva all’1.1.1996, inclusi i soggetti che abbiano optato per il metodo contributivo (salvo espressa rinuncia dell’opzione nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti); nel caso dei vecchi iscritti, la quota contributiva sarà invece calcolata con i coefficienti corrispondenti all’età richiesta per la pensione di vecchiaia (proiettando così un maggior valore quale base di calcolo dell’Ape).
L’Ape volontario richiedibile sarà inoltre pari a un minimo mensile di euro 150 e l’incidenza della rata di recupero del piano di ammortamento dell’Ape, insieme ad eventuali ulteriori prestiti, non potrà superare il 30% dell’importo della pensione, al netto di imposte (Irpef e addizionali regionali vigenti al momento della richiesta) e rate per debiti erariali, per assegni di mantenimento dei figli, divorzili o di separazione da indicare obbligatoriamente per mezzo di autodichiarazione al momento della richiesta dell’Ape da parte dell’assicurato. Chi richiede l’Ape dovrà quindi assumersi l’onere di autocertificare sotto la propria responsabilità l’esistenza di debiti che potranno sopravvivere all’Ape stesso, gravando così sulla futura pensione di vecchiaia. L’importo massimo dell’anticipo richiedibile sarà rapportato alla durata in mesi dell’anticipo pensionistico, con un rapporto di inversa proporzionalità (al crescere della durata, diminuirà l’importo massimo e viceversa):
Durata fruizione Ape Volontario | Valore massimo Ape (Percentuale dell’assegno pensionistico maturato) |
>36 mesi | 75% |
>24 ≤ 36 mesi | 80% |
≥12 ≤ 24 mesi | 85% |
<12 mesi | 90% |
- Iter di richiesta dell’Ape
La circolare regolatoria Inps descrive dai paragrafi 3 a 6 la procedura di richiesta dell’Anticipo pensionistico volontario che, a differenza dell’Ape sociale, non prevede delle finestre annue, ma osserva delle tempistiche riferite al singolo
provvedimento.
Fase A) Richiesta di certificazione
– Il cittadino (anche per il tramite di un intermediario ex L. 152/2001) presenta domanda telematica di certificazione del diritto al Portale Inps APE di prossima predisposizione;
– L’Inps verificherà i requisiti anagrafici, contributivi e della soglia reddituale pensionistica al netto del prelievo di restituzione dell’Ape e risponderà con esito positivo, o negativo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda specificando anche la prima data utile per la successiva presentazione di domanda di Ape. In caso di reiezione, l’assicurato potrà presentare domanda di riesame entro 30 giorni dalla notifica dell’esito negativo della domanda di certificazione.
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Il 13 dicembre l’Inps ha reso accessibile, sul proprio sito, all’interno della sezione ‘Prestazioni e Servizi’ la funzionalità ‘Certificazione dell’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)’, per il cui utilizzo è richiesto un PIN di tipo dispositivo da parte del cittadino.
L’assicurato, una volta autenticatosi, dovrà inserire le proprie informazioni in un modello composto da unica pagina in varie sezioni (Anagrafica, Residenza, Domicilio, Contatti, Documenti di Identità) e specificare la Gestione Inps di richiesta Ape dove è maturato il requisito ventennale, indicandone una sola anche in presenza di più Gestioni di appartenenza:
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Fase B) Richiesta di Ape volontario + Domanda di Pensione di Vecchiaia
– Il cittadino (anche per il tramite di un intermediario ex L. 152/2001) presenterà domanda di Ape Volontario entro il 31.12.2019. La domanda dovrà rispettare i termini illustrati nella certificazione al diritto ottenuta in Fase A e garantire una durata dell’Ape di almeno 6 mesi. Un assicurato a cui mancano 5 mesi all’accesso a pensione di vecchiaia non potrà quindi presentare domanda di Ape. Nella stessa domanda il richiedente dovrà specificare l’IF (Istituto Finanziatore) e CA (Compagnia Assicurativa) aderenti ai due accordi-quadro siglati fra ABI, ANIA e i dicasteri competenti;
– L’assicurato presenterà anche una domanda di pensione irrevocabile che si attiverà alla fine dell’anticipo pensionistico. La circolare specifica però che questa non sarà considerata efficace nel caso di recesso dall’anticipo da parte dell’assicurato o pagamento in unica soluzione del finanziamento, reiezione della domanda di Ape o presentazione di domanda di altro tipo di trattamento diretto anteriore alla pensione di vecchiaia;
– L’Inps verificherà nuovamente alla data della richiesta di Ape i requisiti già accertati controllando la sussistenza della soglia reddituale pensionistica alla luce di eventuali aggiornamenti del TAN applicato dall’istituto finanziatore (con possibile decadenza dal diritto ad Ape nel caso in cui la pensione netta non risponda più alla soglia richiesta per effetto dell’aumento del peso delle rate di restituzione);
– l’IF e la CA comunicheranno l’accettazione (o l’eventuale rigetto) della domanda di Ape (comprensiva del contratto di finanziamento e assicurativo) con evidenza sul Portale Ape che segnalerà il perfezionamento della richiesta e la relativa accettazione (contratto a formazione progressiva).
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Ratei pregressi (opzione)
In applicazione dell’art. 3 c. 3 del D.P.C.M. 150/2017, la circolare specifica che vi sarà la facoltà di richiedere i ratei arretrati di Ape volontario a partire dalla data di maturazione dei requisiti. I destinatari di tale opzione sono coloro che hanno maturato i requisiti fra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017 che dovranno presentare domanda entro il 18 aprile 2018.
Finanziamento supplementare (opzione)
Dal momento che i requisiti della pensione di vecchiaia sono stati fissati esclusivamente fino a dicembre del 2020 in modo certo attraverso decreto del MEF del 5.12.2017, per coloro che aderiscono all’Ape volontario con accesso a pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2021 sarà possibile selezionare l’opzione del cd. ‘finanziamento supplementare’ (art. 7 c. 16 D.P.C.M. 150/2017).
Tale opzione permetterà un ‘allungamento automatico’ dell’Ape. Quindi, se rispetto alla previsione stimata in fase di domanda la distanza dalla pensione si allunga durante la fase di erogazione del prestito per effetto della speranza di vita, l’anticipo subirà una parallela ed automatica estensione, impedendo che il richiedente rimanga per alcuni mesi privo dell’Ape. Nel caso in cui il richiedente opzioni il finanziamento ‘salvagente’ e lo stesso si attivi dopo il 2020, il piano di ammortamento e l’entità della rata di recupero sulla pensione saranno automaticamente rideterminati. Nel caso in cui il finanziamento non fosse opzionato, la rideterminazione terrà invece conto degli ulteriori interessi finanziari, premi assicurativi e commissioni al Fondo di Garanzia maturati nel periodo privo di copertura fra la fine dell’Ape e la decorrenza della pensione di vecchiaia.
Fase C) Decorrenza, erogazione e sospensione dell’Ape
L’Ape decorre dal mese successivo alla domanda presentata, con erogazione in 12
rate annue non sottoposte a imposizione fiscale o contributiva. L’IF comincia l’erogazione dell’Ape il primo giorno del secondo mese (o primo giorno bancabile disponibile) successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento dell’Ape.
Nel solo caso di coloro che avevano maturato i requisiti per ottenerlo dal 1° maggio al 18 ottobre 2017, e che richiedono gli arretrati entro il prossimo 18 aprile, la decorrenza dell’accredito degli arretrati risalirà al momento della maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° maggio dello scorso anno.
Il recesso può essere richiesto dall’assicurato entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto attraverso il Portale Ape con apposita comunicazione all’IF.
La sospensione dell’Ape sarà invece determinata nel caso in cui il beneficiario durante la fase erogativa presenti una contemporanea domanda per una pensione diretta (esclusa la pensione ai superstiti) prima del perfezionamento dell’età pensionabile di vecchiaia. In questo caso l’Inps comunicherà in via automatica all’IF la sospensione.
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda della pensione diretta, l’Inps ne dà comunicazione all’IF con proposta di integrazione del contratto di finanziamento. Il piano di ammortamento infatti sarà ridisegnato sulla base delle rate di Ape già fruito e degli interessi maturati, nonché dei premi assicurativi pagati. L’IF, ricevuta tale proposta, entro 15 giorni determina un nuovo piano di ammortamento comunicandone la relativa rata che sarà trattenuta sulla pensione.
Invece, in caso di reiezione della domanda di trattamento diretto ricevuta notifica dall’Inps, riprende la fase erogativa dell’Ape con corresponsione dei ratei sospesi.
La fase erogativa dell’Ape osserverà mensilmente il seguente doppio flusso (per una durata massima di 3 anni e 7 mesi, con possibili prolungamenti a seguito dell’attivazione del finanziamento supplementare).
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Fase D) Restituzione del Prestito
Una volta maturato il requisito della pensione di vecchiaia, l’Inps provvederà contemporaneamente a:
– Corrispondere la pensione accantonata, calcolata secondo i criteri vigenti al momento del perfezionamento del diritto senza necessità di ulteriore domanda, considerando i contributi eventualmente maturati dopo la decorrenza dell’Ape nonché la ‘dote contributiva’ portata dall’eventuale Ape aziendale;
– Per 20 anni in 12 rate annue, trattenere la rata del piano di ammortamento già sottoscritto al momento della richiesta di Ape, aggiornato per effetto dell’eventuale finanziamento supplementare o ulteriori interessi generati per effetto del maggior adeguamento a speranza di vita (post 2020);
– Riconoscere – in 12 mensilità annue nei 20 anni del piano di ammortamento (240 quote ventennali corrisposte mensilmente) – il credito d’imposta ex art. 1 c. 177 della L. 232/2016, non sottoposto ad alcuna imposizione e pari al 50% dei costi finanziari (interessi) e assicurativi (premio dell’assicurazione a rischio premorienza) dell’Ape volontario.
Il netto pensionistico sarà quindi risultante a valle della seguente progressione:
(+) Lordo maturato
(-) Imposizione fiscale (Irpef + addizionali regionali e comunali)
(+) Detrazioni d’imposta (ove spettanti)
(+) Credito d’imposta ex art. 1 c. 177 L. 232/2016*
(-) Trattenuta Ape Volontario*
* Per i 20 anni successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel caso di corresponsione di arretrati di pensione, sugli stessi saranno recuperate le relative rate di ammortamento, entro il limite del quinto complessivo dell’importo di arretrati riconosciuti. L’importo mensile della pensione sarà inoltre corrisposto trattenendo anche ulteriori importi debitori a carattere prioritario entro la misura del quinto e comunque senza ledere la misura del trattamento minimo vigente presso il FPLD nell’anno di erogazione della pensione.
Per i dipendenti del pubblico impiego, l’accesso ad Ape volontario non determinerà l’automatica corresponsione del Trattamento di fine servizio o equipollente, che seguirà le ordinarie tempistiche previste dal D.l. 79/1997.
- Estinzione anticipata
I cittadini potranno estinguere parzialmente o integralmente il prestito in modo anticipato rispetto al piano di ammortamento previsto, o in fase erogativi dell’Ape o in quella di restituzione dopo la decorrenza della pensione di vecchiaia.
Se l’estinzione anticipata sarà totale e avverrà durante la fase erogativa, la domanda di pensione di vecchiaia irrevocabile sarà annullata. Se l’estinzione totale sarà invece attivata durante la fase restitutoria, l’Inps interromperà le trattenute dalla successiva corresponsione dei ratei pensionistici. Nel caso di estinzione parziale, il piano di ammortamento sarà ricalcolato riadeguando l’importo della rata mensile. In ogni caso, le somme trattenute sulla pensione in eccesso saranno rimborsate direttamente dall’IF a seguito del ricalcolo senza un intervento diretto da parte di Inps.
- Il Fondo di Garanzia (art. 1 c. 173 L. 232/2016)
La Legge di bilancio 2017 ha creato un Fondo di Garanzia gestito dall’Inps che provvederà a versare l’80% del debito residuo all’IF nei casi previsti dal D.P.C.M. 150/2017, come la revoca della pensione all’assicurato. Oltre alla dotazione iniziale di 70 milioni di euro, il Fondo sarà alimentato da una commissione di accesso pari all’1,6% del finanziamento richiesto. Il gestore del Fondo (Inps) accantonerà a copertura del rischio una liquidità non inferiore alle commissioni di accesso eventualmente incrementata a seconda delle effettive escussioni dello stesso. Per il funzionamento dello stesso si rimanda alla circolare n. 10/2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
A seguito dell’intervento del Fondo, lo stesso azionerà il recupero con privilegio delle somme attraverso surroga nei diritti dell’Istituto finanziatore, secondo quanto stabilito in convenzione con il MEF. Nei casi in cui l’intervento sia diretto verso l’apista (revoca della pensione o altre cause che portino all’impossibilità di saldare il debito verso l’IF), il recupero dell’80% del debito e dei relativi interessi avviene nei confronti dell’apista o degli eredi in unica soluzione o con piano rateale al massimo triennale (36 rate mensili) con trattenute su pensioni nel caso di rispetto della soglia del trattamento minimo vigente presso il FPLD o attraverso versamenti in denaro. In caso di inadempienza superiore al mancato pagamento di 3 rate anche non sequenziali, l’Inps invierà prima una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, conseguentemente, emetterà un avviso di addebito.
- I costi dell’Ape Volontario
In relazione all’incidenza degli esborsi a carico del contribuente, i costi evidenziabili sono 3:
Il costo finanziario è rappresentato dagli interessi annui. Il primo tasso annuo nominale (Tan) fissato da ABI è pari al 2,838% in fase erogativa (maturato cioè nei mesi in cui si gode dell’Ape), salendo al 2,938% durante il periodo di ammortamento (in cui l’Inps tratterrà le rate sulla pensione di vecchiaia, dunque per 20 anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico). Il corrispondente tasso annuo effettivo globale (Taeg) sarà quindi pari a una forbice prevista fra il 5,89% e il 6,23% in relazione alla durata (da 1 anno a 3 anni e 7 mesi, salvo ulteriori finanziamenti supplementari attivati a fronte di un maggior incremento della speranza di vita).
Il premio assicurativo è al massimo pari al 35% del capitale assicurato, definito quale somma del finanziamento (composto da rate di Ape, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) e dei relativi interessi più il debito residuo (restituito durante il piano di ammortamento ventennale).
Infine, fra le voci di costo restituite attraverso il piano di ammortamento ventennale va considerata anche la summenzionata commissione di accesso pari all’1,6% del finanziamento da riconoscere al Fondo di Garanzia gestito dall’Inps. A temperare i soli costi finanziari e assicurativi, entrerà in gioco il credito d’imposta ex art. 1 c. 177 della L. 232/2016 che sarà riconosciuto direttamente dall’Inps durante i 20 anni del piano di ammortamento restituito all’Istituto finanziatore attraverso le trattenute operate dall’Istituto direttamente sulla pensione di vecchiaia e che sarà pari al 50% degli interessi e del premio assicurativo, garantendo così una parziale neutralizzazione dei recuperi che ridimensioneranno il netto pensionistico.
Simulazioni
Attraverso il simulatore informatico messo a disposizione dei cittadini nella giornata del 13 febbraio sul sito web dell’Istituto è possibile proiettare attraverso i propri dati (data di nascita, Gestione assicurativa di riferimento, e lordo pensionistico) la durata, il valore e i costi dell’Ape, ivi inclusi il piano di ammortamento e il valore del credito d’imposta riconosciuto da Inps.
Il simulatore web dell’Inps richiede nella sua prima schermata la sola data di nascita, il sesso, la Gestione Inps e l’ammontare della pensione lorda accantonata dallo stesso assicurato. Quest’ultimo dato – più complesso da rinvenire – potrà essere prelevato dall’applicativo informatico ‘LaMiaPensione’ presente sul sito Inps o, nel caso di un assicurato fuori dal perimetro di operatività dell’applicativo, attraverso simulazioni dell’importo pensionistico accantonato.
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Una volta specificate queste informazioni, il simulatore avrà bisogno dei dati di residenza per potere calcolare l’incidenza fiscale dell’addizionale regionale, nonché eventuali prestiti, pignoramenti o trattenute che opereranno sulla pensione in modo da determinare la cifra della pensione netta corrispondente a quella accantonata al momento della domanda. Si segnala tuttavia che il netto pensionistico non viene mostrato dalla procedura. L’assicurato dovrà anche indicare la data di richiesta dell’Ape (che dovrà essere compreso fra 6 mesi e 3 anni e 7 mesi massimo per accedere a pensione di vecchiaia).
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Il Sistema ipotizzerà a quel punto un minimo importo di Ape e un massimo (compreso fra il 75 e il 90% della pensione netta già maturata), lasciando al contribuente la possibilità di selezionare l’importo desiderato in questo range che gli sarà corrisposto per tutta la durata dell’Ape.
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Nell’ultima finestra interattiva, il simulatore mostrerà il valore dell’Ape per tutto il periodo di fruizione, gli interessi maturati e il valore della rata mensile che sarà trattenuta sulla pensione di vecchiaia dall’Inps per 20 anni dall’inizio della percezione della stessa. Sarà possibile visionare il piano delle rate e degli interessi sia durante la fase erogativa (6 mesi – 3 anni 7 mesi), sia durante i 240 mesi di restituzione. Il simulatore approssima applicando il TAN reso recentemente noto da ABI, ma oggetto di futuro aggiornamento, senza esplicitare il valore del premio assicurativo. Viene anche mostrata l’incidenza del credito d’imposta corrisposto dall’Inps che ‘attutisce’ il peso delle rate sul netto pensionistico.
Il simulatore non consente al momento alcuna considerazione in tema di Ape aziendale e di versamento contributivo da parte del datore di lavoro.
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Ipotizzando un contribuente di sesso maschile, residente a Roma, nato il 1° giugno del 1952 (pensione di vecchiaia decorrente dal 1/07/2019), che presenti 25 anni di contribuzione in AGO e che abbia maturato, alla data di richiesta, una pensione di 1500 euro lordi, l’Ape volontario richiesto per un periodo di 12 mesi avrà un valore economico pari al massimo all’85% della pensione accantonata (al netto di Irpef, addizionale regionale, detrazione da redditi di pensione) con i seguenti valori:
Esempio 1: Ape di 12 mesi
Pensione Lorda Mensile | 1500 euro (x 13) |
Durata Ape Volontario Richiesto | 12 mesi |
Valore Ape netto mensile massimo richiesto | 1023,19 euro (x 12) |
Tot. Costo Complessivo (Ape + interessi + premio ass.vo + Comm.ne Fondo Inps) | 21.904 euro |
Credito d’imposta riconosciuto | 4.682 euro |
Rata Mensile Restituzione Netta | 71,76 euro (per 12 mesi per 20 anni) |
Totale Ape Goduto (in 12 mesi) | 12.278 euro |
Totale Costi Netti Sostenuti | 17.222 euro |
Nel caso di un assicurato con analoga contribuzione e lordo pensionistico maturato, che sia però nato il 1° maggio 1953, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al luglio del 2020. La durata dell’Ape sarà quindi pari a 25 mesi, con valore massimo fissato all’85% della pensione netta:
Esempio 2: Ape di 25 mesi (2 anni e 1 mese)
Pensione Lorda Mensile | 1500 euro (x 13) |
Durata Ape Volontario Richiesto | 25 mesi |
Valore Ape netto mensile massimo richiesto | 963 (x 25) |
Tot. Costo Complessivo (Ape + interessi + premio ass.vo + Comm.ne Fondo Inps) | 43.838 euro |
Credito d’imposta riconosciuto | 9.624euro |
Rata Mensile Restituzione Netta | 142,56 euro (per 12 mesi per 20 anni) |
Totale Ape Goduto (in 12 mesi) | 24.075 euro |
Totale Costi Netti Sostenuti | 34.214,4 euro |
Il terzo e ultimo caso riguarda un assicurato con analoga posizione assicurativa maturata presso l’AGO, con data di nascita dell’1 giugno 1954 e conseguente decorrenza della pensione assicurativa nell’ottobre del 2021 (ipotizzando un adeguamento a speranza di vita di 3 mesi nel biennio 2021-2022 e la richiesta del finanziamento supplementare a copertura integrale del periodo prepensionistico).
In questo caso la durata dell’Ape con decorrenza 1 giugno 2018, sarà pari a 39 mesi (3 anni e 3 mesi) con valore dell’anticipo mensile pari al 75% della pensione netta maturata al momento della domanda:
Esempio 3: Ape di 39 mesi (3 anni e 3 mesi)
Pensione Lorda Mensile | 1500 euro (x 13) |
Durata Ape Volontario Richiesto | 39 mesi |
Valore Ape netto mensile massimo richiesto | 902,81 (x 40) |
Tot. Costo Complessivo (Ape + interessi + premio ass.vo + Comm.ne Fondo Inps) | 66.158,4 euro |
Credito d’imposta riconosciuto | 15.088,8 euro |
Rata Mensile Restituzione | Netta 212,79 euro (per 12 mesi per 20 anni) |
Totale Ape Goduto (in 12 mesi) | 35.209 euro |
Totale Costi Netti Sostenuti | 51.069,6 euro |
I calcoli derivano dalle simulazioni disponibili sull’applicativo Inps ‘Simulatore dell’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
—
Note:
1) 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini insieme al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, con esclusione dei contributi versati volontariamente e valorizzazione con il coefficiente di 1,5 dei contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età; 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Sistema a sommatoria riepilogato dalla Circolare n. 60 del 2008).
2) Cfr. Circolare Inps n. 220/1996, secondo la quale si riconosce l’accredito figurativo dei seguenti periodi:
a) assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ogni figlio;
b) assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal 6° anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, alle condizioni previste dall’art. 3 della L. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 2 anni.
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