La rateizzazione del debito con Equitalia non pregiudica all’azienda la partecipazione alle gare di appalti pubblici a condizione che al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara la richiesta di pagamento a rate deve essere stata accettata.
Con la sentenza n. 15 del 05 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha statuito che l’imprenditore può concorrere alle gare di appalti pubblici anche se ha un debito con il fisco, qualora abbia ottenuto la rateizzazione. La richiesta di rateizzazione deve però essere stata accolta dall’amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
L’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 esclude dalla possibilità di partecipare all’affidamento di appalti pubblici o di subappalti coloro che hanno commesso violazioni gravi, accertate in via definitiva, in merito al pagamento di imposte e tasse.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’impresa può considerarsi in regola col fisco anche quando – prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara – abbia visto accogliere da Equitalia una propria istanza di rateizzazione o di dilazione del debito tributario ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 29.09.1973.
Sarà quindi in regola con il fisco unicamente il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione. Invece la sola presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione di pagamento non attesta la regolarità fiscale dell’azienda e pertanto non consente di partecipare alle gare d’appalto.
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