AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 434119/RU del 1° luglio 2024
Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro proroga termini regime transitorio spettacolo viaggiante – Modifiche a D.D. n. 359807/2023
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 3 della DRASV)
1. All’articolo 3 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;
b. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2025”;
c. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 4 della DRASV)
1. All’articolo 4 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2025”;
b. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 5 della DRASV)
1. All’articolo 5 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2025”;
b. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024″.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 6 della DRASV)
1. All’articolo 6 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 7 della DRASV)
1. All’articolo 7 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2024” e le parole “30 giugno 2024”, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;
b. al comma 3, le parole “1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2024”.
Articolo 6
(Modifiche all’articolo 9 recante “norme transitorie e decorrenza” della DRASV)
1. All’articolo 9 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole “1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2024” e le parole “30 giugno 2024”, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.