L’Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, richiesta da un’associazione operante nel settore dell’informatica e delle telecomunicazione per la pubblica amministrazione secondo il modello “in house providing”, ha espresso, con la Risoluzione Ministeriale n. 69/E del 16 ottobre 2013, il suo parere positivo circa l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
Il quesito proposto dall’istante associazione riguarda l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base all’art. 2, co. 5, D.L. 112/2008.
L’art. 2, co. 5, D.L. 112/2008 sancisce che “le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
L’incertezza sull’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10%, sancita dal n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, scaturisce dalla previsione normativa richiamata che statuisce l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4, L. 847/1964, integrato dall’art. 44 della L. 865/1971”.
Per l’istante la locuzione “ad ogni effetto”, operata dall’art. 2, co. 5, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, fa ritenere che l’inclusione operata dal Legislatore delle infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica tra le opere di urbanizzazione primaria esplichi i propri effetti anche in ambito tributario e, in particolare, ai fini IVA.
Il comportamento dell’ Amministrazione è stato alquanto incerto sull’assimilazione “ad ogni effetto” delle infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria operata dal Legislatore, ha chiesto, al fine di chiarire se tale espressione abbia portata generale e possa pertanto produrre effetti anche ai fini tributari, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia urbanistica ed edilizia, se per l’individuazione delle opere di urbanizzazione debba farsi riferimento al TU dell’edilizia e, inoltre, in quale rapporto si pone tale normativa rispetto a quella speciale che dispone l’assimilazione di altre opere a quelle ivi indicate.
Nella risposta al quesito posto, la direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, sono state richiamate le conclusioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 336/2005 nella quale veniva affermata che “la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica […] al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato […] a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni”.
Pertanto la locuzione “ad ogni effetto” riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, con conseguente applicabilità dell’aliquota Iva agevolata.
L’Amministrazione Finanziaria, conformandosi alla soluzione prospetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ammesso l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 10%alle infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
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