AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2020, n. 389
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità della disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Articolo 1, commi 185 e ss legge n. 160/2019
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante rappresenta la seguente fattispecie.
L’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ridefinito in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali finalizzate agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
In particolare, la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing prevista fino al 2019 (cd. super ed iper – ammortamento) è stata sostituita con il meccanismo del credito di imposta in misura differenziata in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
In particolare, sulla base di quanto previsto dal comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è previsto che possano accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Ai sensi del successivo comma 187 sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa fatta eccezione per alcune tipologie di beni espressamente menzionati dalla norma.
L’interpellante riferisce che la nuova misura ha preso il posto di superammortamenti ed iper-ammortamenti e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali.
Ciò premesso, il Comune chiede se può godere del predetto credito di imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che andrà ad effettuare nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, attività di impresa non soggetta ad IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR, e rilevante ai fini Iva in quanto commerciale.
Tali investimenti non riguardano beni gratuitamente devolvibili trattandosi di investimenti in beni di proprietà dell’ente.
Si tratta di beni strumentali nuovi oggettivamente agevolabili dal nuovo credito di imposta che il Comune intende acquistare in risposta alla necessità di innovarsi da un punto di vista tecnologico e di garantire una maggiore sostenibilità ambientale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune ritiene di poter beneficiare della disciplina di favore invocata sulla base delle seguenti motivazioni.
In base al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono escluse dalla disciplina del nuovo credito di imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal d.Lgs. n. 14 del 2019 o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Risultano altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.Lgs. n. 231 del 2001.
Pertanto, sulla base della menzionata disciplina, non risulterebbe alcuna altra esclusione di natura soggettiva.
A sostegno di tale soluzione, l’istante richiama la Circolare n. 44/E del 2009 e la Circolare n. 5/E del 2015 relativa alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 18 del d.l. n. 91 del 2014 in base alla quale “inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.
Il Comune esercita nell’ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica un’attività di impresa e un’attività commerciale ai fini Iva adempiendo agli obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972.
Tutto ciò premesso, considerato che i beni strumentali nuovi che si intende acquistare sono oggettivamente agevolabili dal nuovo credito di imposta, che tali investimenti non riguardano beni gratuitamente devolvibili e che l’investimento avviene con riferimento ad una attività di impresa esercitata dal Comune, l’interpellante ritiene di avere diritto di godere dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l’incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi, erogato nella forma del credito di imposta.
In particolare, il comma 185 prevede che “alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.
Inoltre, per definire l’ambito soggettivo, occorre esaminare anche il successivo comma 186, secondo cui “possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.
La citata disposizione, con ampia formulazione letterale, circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito di imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne risultano esclusi.
Inoltre, per quanto di interesse, occorre considerare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini IRES.
Pertanto, nel condividere la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene che anche il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo agevolativo a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019.
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