AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 164 del 26 gennaio 2023
Applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. esterovestizione (art. 73, comma 5-bis, DPR n. 917/1986, ”TUIR”)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (di seguito, anche ”il Contribuente”) è residente in XXX e intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Il Contribuente è socio e amministratore della società ”ALFA” (di seguito, anche solo ”la società” o ”la partecipata”) con sede in XXX.
La sig.ra Y è amministratrice e socia della medesima società, insieme all’Istante.
La società opera nel settore della vendita di prodotti merceologici via internet, possiede beni materiali e immateriali e si avvale della collaborazione di due lavoratori dipendenti.
L’Istante chiede chiarimenti riguardo all’applicazione in capo alla società partecipata della disciplina sulla c.d. esterovestizione di cui all’articolo 73, comma 5bis, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il trasferimento della propria residenza in Italia non attragga la società estera nell’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 73, comma 5bis, del TUIR.
I profitti della partecipata estera dovrebbero essere assoggettati a imposizione solo in XXX, dove la medesima società svolge l’attività di vendita di prodotti via internet.
In altri termini, la società estera partecipata e amministrata dal Contribuente non dovrebbe essere considerata ”esterovestita”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito posto dall’Istante riguarda l’applicazione della presunzione (relativa) contenuta nell’articolo 73, comma 5bis, del TUIR, in capo alla società da lui partecipata e amministrata, costituita in XXX.
La citata disposizione stabilisce che ”salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
La norma in esame, volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette ”esterovestizioni”, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia, ossia partecipazioni nei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR.
Dalle informazioni contenute nell’istanza di interpello, tuttavia, non risulta che la società estera amministrata dal Contribuente detenga, a sua volta, partecipazioni in società italiane. La partecipata estera viene descritta come una società che vende prodotti tramite internet e che svolge la sua attività in XXX.
Nel presupposto della veridicità e correttezza delle informazioni rese dal Contribuente e, in particolare, della circostanza che la società estera non svolga la funzione di holding, la soluzione interpretativa rappresentata dall’Istante appare condivisibile e, dunque, l’articolo 73, comma 5bis, del TUIR non trova applicazione nel caso in esame.
Inoltre, il parere riguarda esclusivamente la presunzione legale relativa di cui al comma 5bis dell’articolo 73 del TUIR (richiamata nell’istanza) e non contiene alcuna valutazione degli elementi idonei a individuare una eventuale residenza fiscale in Italia della società costituita all’estero.
Con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, infatti, potrebbe assumere rilievo il disposto del comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, secondo cui si considera residente la società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato.
Si evidenzia, al riguardo, che tale circostanza non può essere comunque esaminata in questa sede. Infatti, come chiarito nella circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, par. 1.1, il legislatore ha inteso escludere dall’area dell’interpello, coerentemente alla natura, alle finalità dell’istituto e alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, tutte quelle ipotesi (tra cui la residenza fiscale delle società) che sono caratterizzate da una spiccata e ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento.
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