AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 luglio 2020, n. 44/E
Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti in Norvegia
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente quesito
Quesito
L’Ufficio istante chiede se l’accordo sottoscritto il primo agosto 2018 tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, integri i requisiti richiesti dal comma 5 dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. In altri termini, l’Ufficio intende sapere se i soggetti non residenti in Italia, ma stabiliti in Norvegia, possano avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal suddetto articolo al fine di assolvere gli obblighi di imposta nel nostro Paese.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’Ufficio istante, l’accordo sottoscritto tra la Norvegia e l’Unione europea ricalca il contenuto degli strumenti attualmente in vigore all’interno dell’Unione europea volti a garantire l’assistenza in materia di imposta sul valore aggiunto e recupero dei crediti.
Tale accordo, infatti, sotto il profilo delle modalità attraverso le quali si attua la cooperazione amministrativa, dei poteri e degli obblighi riconosciuti alle parti contraenti e degli strumenti che ne garantiscono il rispetto, è del tutto analogo a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea.
L’Ufficio ritiene, pertanto, che tale accordo soddisfi le esigenze sottese alla norma e consenta ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 204 ss. della Direttiva 2006/112/CE (articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito il “decreto IVA”), rubricato “identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente” ed emanato in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della VI Direttiva (come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE), disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.
Secondo la Direttiva sopra citata, ciascun Paese membro deve consentire l’identificazione diretta agli operatori stabiliti in un altro Stato appartenente all’Unione europea per assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel territorio di tale Stato.
Pertanto, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato hanno facoltà di identificarsi direttamente con le modalità indicate nel citato articolo 35-ter del d.PR 633/72.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 35-ter prevede che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.
Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE (cfr. risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E).
Come già evidenziato, il 1° agosto 2018, il Regno di Norvegia ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi. Tale accordo ha “l’obiettivo di porre in essere il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’Unione e la Norvegia onde consentire alle autorità incaricate dell’applicazione della legislazione sull’IVA, di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA” (cfr. articolo 1).
Al riguardo, si concorda con l’Ufficio istante sul fatto che tale accordo sia del tutto analogo a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea in materia di IVA e, dunque, rispetti i requisiti posti dal citato articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.
In conclusione, si ritiene che l’accordo in esame consenta ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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