AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 aprile 2020, n. 119
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – Applicazione del regime cd. Forfetario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Sig.ra TIZIA (in breve “l’istante” o “la contribuente”) dichiara di essere residente in … e di svolgere la professione di avvocato in Italia. In merito a tale ultimo aspetto, l’istante dichiara di non avere dipendenti, di non essere soggetta a regimi fiscali speciali, di non detenere partecipazioni societarie e di avere un reddito complessivo annuo inferiore alla soglia di 65.000 euro.
Inoltre, la medesima dichiara di essere iscritta, dal primo gennaio 2020, all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’Associazione europea di libero scambio (in breve “AELS”).
La Sig.ra TIZIA intende avvalersi del regime agevolativo c.d. forfettario, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27dicembre 2019, n. 160. Tuttavia, la medesima ha un dubbio interpretativo in merito all’applicabilità nei suoi confronti del predetto regime, in quanto soggetto non residente in Italia.
Ciò premesso, la contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità nei suoi confronti della causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera b) della citata Legge n. 190 del 2014.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter accedere al regime forfettario, pur non essendo residente in Italia. A tal fine, la medesima evidenzia che l’articolo 1, comma 57, lettera b) della legge 190 del 2014, istituiva del predetto regime agevolativo, include, tra le cause ostative di accesso al regime, la residenza estera del contribuente. La disposizione, tuttavia, deroga al citato divieto nel caso in cui il soggetto sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e produca redditi nel territorio dello Stato italiano in misura almeno pari al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
La Sig.ra TIZIA sostiene di possedere entrambi i requisiti richiesti per l’accesso dei soggetti non residenti al regime forfettario, ovvero la residenza in uno Stato dello SEE e la produzione del proprio reddito in via prevalente in Italia.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che esula dal presente parere ogni valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti per stabilire la residenza dell’istante. Come chiarito dal paragrafo 1.1 della circolare primo aprile 2016, n. 9/E, tale indagine è preclusa in sede di interpello ordinario, comportando l’esame di elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza, possibile solo in sede di accertamento.
Si assumerà, perciò, acriticamente che l’istante non sia residente ai fini fiscali in Italia, ma ivi consegua redditi di lavoro autonomo in veste di residente ai fini fiscali in ….
Inoltre, dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (cfr. circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi, legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime agevolativo in esame.
Sono state, inoltre, previste alcune cause ostative all’applicazione del regime forfetario: per quanto concerne il quesito posto dall’istante, in particolare, assume rilevanza la disposizione prevista dalla lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della legge sopra richiamata.
In base alla citata lettera b), non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo(c.d. “SEE”), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Con riguardo al primo requisito (i.e. residenza in uno Stato dello SEE), si ricorda che l’acronimo SEE designa l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’omonimo Accordo con l’Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La …, pur appartenendo all’EFTA, diversamente dagli altri Stati membri della predetta Associazione, non fa parte dello SEE, non avendo sottoscritto il relativo accordo.
In conclusione, si ritiene che l’istante non possa applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permane la condizione preliminare rappresentata (i.e. residenza extra UE) e fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto al reddito complessivamente prodotto.
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