AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 556 del 9 novembre 2022
Applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una società di cartolarizzazione ( cd. special purpose vehicle), costituita in data 9 marzo 2020 sulla base delle caratteristiche previste dalla ” Section 110″ dell’ Irish Taxes Consolidation Act (” TCA”) del 1997.
Il consiglio di amministrazione dell’ Istante è costituito da soggetti che hanno maturato una consolidata esperienza nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari a seguito dello svolgimento di attività direttive, manageriali e finanziarie presso diverse società di investimento e fondi di investimento.
Secondo quanto previsto dall’Accordo, denominato ” Amended and Restated Investment Management Agreement” stipulato in data 22 maggio 2020, l’ Istante ha delegato le attività di gestione del portafoglio di investimento, di amministrazione (cd. attività di ” portfolio management”), nonché tutta una serie di attività ausiliari (come ad esempio due diligence connesse a potenziali investimenti, la strutturazione e la negoziazione delle transazioni) alla società Alfa (di seguito ” Delegato”), che è una limited company costituita ai sensi della normativa del Jersey.
Sulla base del predetto Accordo, il Delegato agisce in qualità di rappresentante in nome e per conto dell’ Istante per tutte le attività di ” portfolio management” ivi indicate ed inoltre è responsabile di eventuali danni, azioni, reclami, perdite subite dall’ Istante in relazione agli obblighi contrattuali assunti.
Il Delegato è autorizzato e regolamentato come ” investment manager” di “Fund Services Business” sulla base dell’articolo 9 della Financial Services (Jersey) Law del 1998 e dispone di un certificato di registrazione rilasciato dalla competente autorità di vigilanza ” Jersey Financial Services Commission” (di seguito JFSC), che è l’organismo di regolamentazione dei servizi finanziari del Jersey.
In data 23 novembre 2020, l’ Istante, dopo aver raccolto capitale da investitori istituzionali (principalmente fondi di investimento) istituiti in paesi che garantiscono all’Italia un adeguato scambio di informazioni, ha investito nel mercato italiano attraverso la sottoscrizione di titoli ( Notes) emessi dalla società Beta, società di cartolarizzazione italiana costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
In particolare, le Notes sono state emesse nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione volta a finanziare l’acquisto di alcuni crediti detenuti da banche e altre società finanziarie.
In data 9 aprile 2021, l’ Istante ha stipulato con la società Gamma SGR (di seguito SGR) il ” Notes purchase agreement” , con cui la SGR ha acquistato, per conto di un fondo dalla stessa gestito, il 100% delle Notes.
Per effetto di tale cessione l’ Istante ha realizzato una plusvalenza.
Ciò posto, l’ Istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alla plusvalenza realizzata e, in particolare, se possa usufruire del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che la plusvalenza realizzata dalla cessione delle Notes possa beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 riconosciuto ai soggetti non residenti, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
In particolare, l’Istante ritiene di potersi qualificare come un “investitore istituzionale” stabilito in un Paese White List ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettera b), in ragione:
– della regolamentazione e della vigilanza prudenziale cui è soggetto il Delegato, che risulta essere qualificato come ” investment manager” ai sensi della Legge del Jersey e soggetto a vigilanza prudenziale da parte della JFCS;
– della «specifica competenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari» posseduta dai componenti del consiglio di amministrazione dell’Istante (esperienza maturata negli ultimi 20 anni a seguito di svolgimento di attività direttive, manageriali e finanziarie presso società di investimento e fondi di investimento) nonché dal Delegato.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che « Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [ ndr. ora 67] , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni» .
Il richiamato comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 prevede che « Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.
Il medesimo regime di esenzione si applica, inoltre, ai seguenti soggetti costituiti in Stati e territori white listed:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con riferimento alla nozione di ” investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria” prevista dalla citata lettera b) introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, trattasi di un ” novità di assoluto rilievo” in quanto tali soggetti ” frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell’esonero dall’imposta sostitutiva”.
Tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
In altri termini, tenuto conto che in base al primo periodo dell’articolo 6 rientrano nel regime di esenzione tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, con l’introduzione della disposizione contenuta nella lettera b), sono stati ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti nei predetti Stati e territori, che svolgono l’attività di investitore istituzionale nel senso appena chiarito.
Ai soli fini della normativa in esame, inoltre, si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Tale condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad esempio, esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all’ente o all’organizzazione, esclusione da imposizione tributaria.
In particolare, nel citato documento di prassi, si precisa che rientrano nella definizione di ” investitori istituzionali esteri”, a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori ” qualificati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228 « Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento» (emanato in attuazione dell’articolo 37, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Con riferimento al caso in esame, come riferito in sede di documentazione integrativa, l’ Istante è costituita nella forma di una Designated Activity Company (“DAC”) di diritto irlandese, forma giuridica analoga alle società a responsabilità limitata, al pari delle comuni ” limited companies”, con la differenza principale che queste ultime hanno la possibilità di avere un oggetto sociale molto esteso/differenziato.
A differenza infatti delle tradizionali ” limited companies” una ” DAC” deve invece obbligatoriamente avere come oggetto sociale esclusivamente la realizzazione di una o più operazioni la cui natura deve essere ben specificata all’interno del proprio atto costitutivo. Al riguardo, dal paragrafo 3.1 dell’atto costitutivo, si desume che l’oggetto esclusivo dell’ Istante è quello di operare quale veicolo di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese, acquisendo, gestendo, detenendo, alienando, finanziando e commercializzando attività finanziarie, svolgendo unicamente l’attività di ” qualifying company” ai sensi della Section 110 del TCA irlandese.
In base alla Section 110 del citato TCA è, quindi, soggetta al regime tributario previsto da tale disposizione normativa per le operazioni di cartolarizzazione ( securitisation).
Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che la società di cartolarizzazione istante non appare riconducibile alla categoria degli ” investitori istituzionali esteri” di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996.
Tuttavia, stante quanto dichiarato, la società istante è un soggetto passivo di imposta in Irlanda e, pertanto, rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Conseguentemente, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle Notes beneficerebbe del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997 per effetto del rinvio al citato articolo 6.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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