AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 luglio 2019, n. 290
Applicazione del regime di neutralità indotta ex articolo 177 comma 2 TUIR. Conferimento di partecipazioni in piena proprietà e in nuda proprietà muniti di diritti di voto attribuiti in via convenzionale
Quesito
Gli istanti ALFA, BETA e GAMMA presentano congiuntamente istanza di interpello ordinario lett. a), dell’articolo 11, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione del regime di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR ad un progetto di riorganizzazione societaria che di seguito descrivono.
Gli istanti sono soci della società DELTA S.p.A. (di seguito DELTA Holding), società non quotata, esercente attività di Holding di partecipazioni, controllante di società operanti prevalentemente nel settore della distribuzione di prodotti farmaceutici e medicali. La Società, appartenente alla famiglia degli istanti, ha un capitale sociale di 3.000.000 di euro, ripartito tra le persone fisiche non esercenti attività d’impresa nella misura riportata in una tabella raffigurata nell’istanza. In particolare, i signori ALFA, BETA e GAMMA detengono ognuno:
– la piena proprietà di azioni corrispondenti al 30 per cento del capitale sociale, (per un totale del 90 cento del capitale sociale) aventi un valore fiscale pari a 15.493,71 euro ciascuno;
– la nuda proprietà di azioni corrispondenti rispettivamente al 3,34 per cento del capitale sociale per ALFA ed al 3,33 per cento per BETA e GAMMA (per un totale pari al 10 per cento del capitale sociale).
In relazione a tali ultime azioni, i diritti di usufrutto, aventi un valore fiscale complessivo di euro 5.164,56 sono detenuti in parti uguali (2.582,28 ognuno) dai signori EPSILON e ZETA, genitori degli istanti.
I predetti azionisti della DELTA Holding, sono titolari nelle medesime quote di partecipazione sopra rappresentate (secondo la medesima ripartizione dei diritti pieni e parziari), anche, dell’intero capitale sociale della società DELTA Immobiliare S.p.A. (di seguito, DELTA Immobiliare), società non quotata esercente attività immobiliare di gestione di immobili propri. Nella medesima misura i signori EPSILON e ZETA detengono i diritti di usufrutto.
In riferimento ai diritti di nuda proprietà ed usufrutto detenuti dagli ascendenti e discendenti in DELTA Holding e DELTA Immobiliare, gli istanti precisano che detta ripartizione discende dagli atti di donazione della nuda proprietà posti in essere nel 2006 da EPSILON e ZETA in favore dei figli al fine di avviare il trasferimento dell’asse ereditario sia mobiliare che immobiliare. Attualmente i diritti di voto relativi a tali azioni spettano agli usufruttuari.
Gli istanti stanno valutando la creazione di una struttura societaria a controllo verticale con il fine di collocare la partecipazione di controllo (90 per cento in piena proprietà e 10 per cento in nuda proprietà), detenuta in DELTA Holding, sotto il controllo di DELTA Immobiliare. Tale riorganizzazione consentirebbe di completare il percorso di passaggio generazionale avviato anni prima con gli atti di donazione, ed un più efficace esercizio dell’attività di direzione e coordinamento mediante l’accentramento in un unico organo di gestione e di governance della componente immobiliare e commerciale.
La prospettata riorganizzazione societaria avverrebbe attraverso il conferimento congiunto delle partecipazioni detenute dagli istanti in DELTA Holding (società conferita)- per il 90 per cento in piena proprietà e per il 10 per cento in nuda proprietà -, nella DELTA Immobiliare (società conferitaria).
Nella prospettata operazione si precisa che gli usufruttuari EPSILON e ZETA non effettuerebbero alcun conferimento mantenendo quindi i diritti di usufrutto detenuti in DELTA Holding. Il conferimento avverrebbe in applicazione dell’articolo 177 comma 2 del TUIR e l’aumento di patrimonio netto della società conferitaria avverrebbe per un importo perfettamente coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alle persone fisiche. A seguito del conferimento gli istanti deterrebbero in quote paritetiche il capitale sociale di DELTA Immobiliare, socio di controllo della sub-holding DELTA Holding, mentre gli ascendenti (EPSILON e ZETA), resterebbero usufruttuari per il 10 per cento delle partecipazioni detenute dai figli in DELTA immobiliare.
Ciò posto, gli istanti chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare – sotto il profilo interpretativo – il regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR all’operazione di conferimento a DELTA Immobiliare delle partecipazioni detenute in DELTA Holding così come prospettata.
In particolare chiedono, se:
1) la procedura di scambio di partecipazioni di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR sia applicabile anche al conferimento di azioni in nuda proprietà – in assenza del contestuale conferimento di diritti di usufrutto – nel caso di conferimento congiunto (uno actu) di azioni in piena proprietà (90 per cento) idonee a consentire l’acquisizione del controllo da parte della società conferitaria;
2) la procedura di scambio di partecipazioni di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR si estenda anche alle azioni in nuda proprietà – in assenza del contestuale conferimento di diritti di usufrutto – nel caso di attribuzione ai nudi proprietari dei diritti amministrativi in base a convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 2352 del codice civile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli istanti precisano di avere già presentato un’istanza di interpello (….), nella quale chiedevano se fosse possibile, ai fini dell’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR, il conferimento sia delle quote detenute in piena proprietà che quelle gravate da usufrutto. Nella risposta fornita si era espresso il principio secondo cui il regime di scambio di partecipazioni era applicabile in relazione a tutte le azioni conferite in piena proprietà ed in nuda proprietà, mentre restava escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto il conferimento dei diritti di usufrutto. Restava fermo – con riferimento alle azioni in nuda proprietà – il necessario conferimento di tutti i diritti di usufrutto. Gli istanti ritengono che tale principio debba riferirsi alle situazioni nelle quali il contestuale conferimento dei diritti di usufrutto riguardi azioni determinanti ai fini della verifica del requisito del controllo, non invece a situazioni nelle quali le azioni conferite in piena proprietà da sole già consentano l’acquisizione di tale controllo da parte della società conferitaria. La norma, a parere degli istanti, è volta ad agevolare i riassetti di gruppi familiari; in quanto tale, essa è applicabile alle operazioni contestuali “Uno ACTU” anche di conferimenti di quote minoritarie che sommate tra loro, garantiscono il controllo della conferita in capo alla conferitaria. Nel caso di specie pertanto, l’acquisizione del controllo da parte di DELTA Immobiliare per effetto del conferimento di azioni in piena proprietà pari al 90 per cento del capitale sociale consente a parere degli istanti la fruizione del regime anche ai nudi proprietari conferenti (per il 10 per cento), pur in assenza del contestuale conferimento di diritti di usufrutto.
In relazione al secondo quesito, la cessione da parte degli usufruttuari dei diritti amministrativi ai nudi proprietari in forza di una convenzione è espressamente ammessa dal codice civile in deroga alla regola generale di spettanza del diritto di voto all’usufruttuario. Il conferimento della nuda proprietà, unitamente all’attribuzione della titolarità convenzionale dei diritti amministrativi garantisce alla conferitaria – salvo il rispetto del limite quantitativo – il controllo ai sensi del citato articolo 177 comma 2 del TUIR.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 177, comma 2, del TUIR, prevede che “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Rinviando per i profili applicativi della disposizione in esame alle risposte già rese in sede di presentazione del precedente interpello (….), relativamente al primo quesito posto non si condivide la soluzione avanzata dagli istanti.
Sotto l’aspetto interpretativo, si ribadisce che la fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR è subordinata al ricorrere di due circostanze:
1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
In mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della richiamata disciplina, il conferimento è soggetto alle ordinarie regole impositive di cui all’articolo 9 del TUIR.
In relazione al requisito di cui al punto 2), nei pareri forniti al precedente interpello la scrivente aveva espresso il principio – richiamato anche nella presente istanza – in base al quale la disposizione in commento non prevedeva nulla riguardo alla consistenza delle partecipazioni dei soci della società conferita, motivo per cui il requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile poteva ritenersi validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proveniva da più soci titolari di quote della società conferita. Il principio veniva espresso a condizione che detta acquisizione avvenisse uno actu, ovvero attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.
In relazione al conferimento di diritti parziari sono da ritenersi in ogni caso esclusi dall’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR, tutti i conferimenti di diritti parziari (di usufrutto o di nuda proprietà priva del diritto di voto) su azioni o quote qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell’ambito della medesima operazione, degli specifici complementari diritti (rispettivamente, di nuda proprietà o di usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni.
La verifica della condizione di riunificazione dei diritti parziari, al contrario, non risulta necessaria nel caso in cui si sia in presenza di un conferimento (o di più conferimenti contestuali), aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazioni in nuda proprietà cui siano associati, altresì, i diritto di voto esercitabili in assemblea ordinaria che consentano alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo della società scambiata.
Sulla base di quanto rappresentato, nell’ipotesi in esame il requisito del controllo è carente rispetto alle partecipazioni conferite in nuda proprietà, in assenza del contestuale conferimento (sulle stesse), dei diritti di usufrutto, proprio perché prive del diritto di voto. In mancanza di quest’ultimo diritto, il conferimento di azioni – corrispondenti ad una percentuale pari al 10 per cento del capitale sociale – resta un mero conferimento di nuda proprietà, insuscettibile di incrementare la percentuale di controllo di DELTA Holding in capo alla conferitaria DELTA Immobiliare. In quanto tale, il conferimento in discorso, sia pure di minoranza e sia pure congiunto con un unico atto al conferimento di diritti pieni (in percentuale maggioritaria), non integra il requisito del controllo come richiesto dalla citata disposizione e resta soggetto, pertanto, alle ordinarie regole impositive di cui all’articolo 9 del TUIR.
Diversamente, laddove tale conferimento (nuda proprietà) sia coniugato dal contestuale apporto dei diritti di voto su base convenzionale, la scrivente ritiene ammissibile per i motivi evidenziati l’accesso al regime di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR.
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