AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 ottobre 2018, n. 41
Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante (di seguito anche Banca) è un istituto di credito residente in Svizzera, che non ha una stabile organizzazione in Italia.
Tra le diverse attività svolte dallo stesso, si annovera l’erogazione di finanziamenti in favore di soggetti residenti in Italia.
In particolare, la Banca eroga finanziamenti in favore dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
– soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che operano come sostituti d’imposta (in seguito “Imprenditori”) e
– persone fisiche.
Con riferimento ai finanziamenti erogati agli “Imprenditori”, gli interessi corrisposti alla Banca nei periodi d’imposta dal 2011 al 2017 sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre nessuna ritenuta è stata applicata agli interessi sui finanziamenti erogati alle persone fisiche.
Inizialmente, l’istante, ritenendo erroneamente che tali redditi non dovessero essere soggetti a tassazione in Italia, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta dal 2011 al 2015.
Successivamente, preso atto dell’erronea interpretazione, la Banca ha spontaneamente provveduto, nel corso del 2017, alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta dal 2011 al 2015, oltre a quella relativa al periodo d’imposta 2016 ed al versamento delle imposte e, ove dovuti, degli interessi e delle sanzioni.
Ciò premesso, relativamente al periodo d’imposta 2017, l’istante chiede chiarimenti in merito al comportamento corretto da tenere con riferimento agli interessi percepiti dalle persone fisiche.
In particolare, la Banca chiede conferma che:
– l’aliquota del 12,50 per cento prevista dall’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera possa trovare applicazione anche con riferimento agli interessi corrisposti dalle persone fisiche;
– l’aliquota convenzionale possa essere direttamente applicata dalla Banca in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che gli interessi percepiti dalle persone fisiche siano da assoggettare all’aliquota convenzionale del 12,50 per cento e che la stessa possa essere applicata in sede di presentazione della dichiarazione dei propri redditi.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 151, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato”. Il successivo comma 2 precisa che ai fini dell’individuazione dei redditi che si intendono prodotti nel territorio dello Stato occorre fare riferimento all’articolo 23 del medesimo TUIR.
Tale ultima norma, al comma 1, lettera b), considera prodotti in Italia i redditi di capitale, tra cui sono inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
Dall’applicazione delle norme domestiche, consegue, pertanto, l’assoggettamento a imposizione in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato alla Banca.
In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tuttavia, laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.
La disciplina domestica deve essere armonizzata con le disposizioni di eventuali accordi internazionali conclusi dall’Italia.
La Repubblica Italiana ha concluso con la Confederazione Svizzera una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito, “Convenzione”).
L’articolo 11, primo paragrafo, della Convenzione stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Il successivo secondo paragrafo prevede che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
La disposizione convenzionale, nell’introdurre una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte, si riferisce all’imposta da quest’ultimo applicata, limitandola al 12,5 per cento, senza circoscrivere l’aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto d’imposta.
Alla luce della Convenzione, quindi, si ritiene che l’istante possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Pertanto, in relazione agli interessi percepiti nel periodo d’imposta 2017 a fronte dei finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, l’istante può applicare l’aliquota convenzionale direttamente nel Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2 l’aliquota del 12,50 per cento.
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