AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 settembre 2018, n. 15
Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Quesito
L’istante è un Ufficio italiano dislocato all’estero del Ministero BETA che chiede se sia soggetto alla disciplina sulla scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “split payment”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante nel presupposto che gli Istituti in esame siano soggetti alla disciplina dello split payment prospetta alcune soluzioni operative.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 17-ter, del DPR n. 633 del 1972, dispone, al comma 1, che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui al citato art. 17-ter sopracitato si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato nei confronti di determinati soggetti pubblici.
Il riferimento alla rilevanza territoriale dell’operazione (cessione di beni e prestazioni di servizi) comporta che deve escludersi l’applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni che, secondo le regole di territorialità IVA, di cui dagli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, altresì, applicabile tutte le volte in cui l’operazione, ancorché territorialmente rilevante in Italia, goda di un regime d’imposta (esenzione o non imponibilità) che non prevede l’addebito di alcuna imposta da parte del fornitore italiano. Si pensi a titolo esemplificativo alle operazioni di cessione all’esportazione di cui agli artt. 8 e 8-bis, del DPR n. 633 del 1972 ovvero a quelle operazioni che godono del beneficio della non imponibilità di cui all’articolo 72 del DPR n. 633 del 1972.
Con riferimento alla fattispecie in esame si ritiene che, ai fini della soluzione ai quesiti prospettati, occorre tenere conto della speciale disciplina applicabile agli uffici – dislocati all’estero – del Ministero BETA.
Al riguardo, come evidenziato dall’ istante, i predetti uffici hanno una speciale autonomia gestionale e finanziaria in virtù della quale non sono soggetti alla normativa sulla tesoreria unica. In particolare, gli uffici dislocati all’estero del Ministero BETA soggiacciono a una puntuale normativa, in ragione delle loro peculiarità, che consente loro di costituire conto correnti valuta Tesoro-CCVT, e di usufruire di semplificazioni procedurali e documentali dei rendiconti concernenti le spese ordinate all’estero.
In considerazioni di tali peculiarità, anche per esigenze di semplificazione dell’operatività dei predetti uffici dislocati all’estero, si ritiene di escludere l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli Uffici all’estero del Ministero BETA.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter è, invece, applicabile agli acquisti effettuati dagli uffici dislocati nel territorio italiano. In tali ipotesi, si è dell’avviso che non sussistano cause ostative all’effettuazione del versamento dell’IVA all’Erario, anziché al fornitore italiano, mediante versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203, art. 12, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del DM 23 gennaio 2015.
Alla luce dei chiarimenti sopra forniti, gli specifici quesiti posti dall’interpellante in ordine all’applicazione dello split payment non sono più attuali in quanto assorbiti dalla circostanza che gli Istituti Italiani in esame non sono soggetti alla medesima disciplina.
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