La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36524 del 1° ottobre 2024, intervenendo in tema di detenzione abusiva di armi e di tenuità del fatto, ha ribadito il principio secondo cui “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).”
Per i giudici di legittimità “E’ ben vero che oggi, l’art. 131-bis cod. pen. – nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato (Sez. 1 n. 30515 del 02/05/2023, Muftah Nazir, Rv. 284975) – «costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell’esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell’offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere» (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi Noureddine, Rv. 285360). E’, tuttavia, altrettanto evidente che il Tribunale abbia omesso di indicare le ragioni per le quali ha reputato la mancata collaborazione con gli inquirenti incidente sulla gravità dell’offesa.”
Infatti, per i giudici di piazza Cavour, nella fattispecie esaminata nella sentenza in commento il “Tribunale ha escluso che il fatto potesse «ritenersi di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 131-bis cod. pen., stante la condotta posta in essere dall’imputato, mostratosi in alcun modo collaborativo nei confronti dei militari operanti».
Si tratta di una motivazione evidentemente eccentrica rispetto ai parametri che il Giudice deve valutare ai fine del riconoscimento o meno della causa di esclusione della punibilità di cui si tratta.
Come segnalata dal ricorrente, le modalità della condotta oggetto di valutazione sono quelle del reato (detenzione di munizioni), da valutare unitamente agli altri parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. “
Dopo la riforma Cartabia può essere valutata, dal giudice, la condotta tenuta dal prevenuto dopo la consumazione, ai fini dell’esimente. La condotta che influire sul beneficio di cui articolo 131 bis Cp riguarda, quindi, quella tenuta successivamente alla consumazione del reato e solo quando determina un aggravamento dell’offesa, mentre non rilevano i comportamenti successivi che esprimono soltanto una capacità a delinquere.
Il Supremo consesso, con la sentenza n. 43941 del 2023, aveva affermata che può ottenere la non punibilità per particolare tenuità tra i comportamenti successivi hanno rilevanza soltanto quelli che consentono di apprezzare l’entità del danno o possono fare da “spia” sull’intensità dell’elemento soggettivo del reato