INPS – Messaggio 07 dicembre 2021, n. 4365
Applicazione della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionalidi cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Determinazione importo della riduzione non inserita nel prospetto contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il primo trimestre 2021
Il decreto del 23 marzo 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha fissato per l’anno 2021 nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Tale riduzione viene applicata dall’Istituto ogni anno sulla base di elenchi di aziende aventi diritto alla riduzione trasmessi dall’INAIL. Sulla base degli elenchi pervenuti dall’INAIL, l’Istituto ha calcolato la contribuzione da versare da parte dei datori di lavoro per il primo trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021 e ha reso disponibile il prospetto di dettaglio della contribuzione da versare nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.
Successivamente, l’INAIL ha comunicato che, a causa di un mero errore di elaborazione, alcune aziende aventi diritto alla riduzione ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della citata legge n. 147/2013 non erano state inserite negli elenchi.
L’Istituto ha provveduto a calcolare la riduzione spettante ai datori di lavoro delle aziende, aventi diritto alla riduzione, non inserite negli elenchi. Pertanto, i datori di lavoro (laddove l’importo della riduzione sia superiore ad un euro) riceveranno una comunicazione tramite news individuale; l’importo della riduzione abbatte la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione della riduzione potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Si evidenzia, inoltre, che per i datori di lavoro che accedono all’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e/o di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze, è stata differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021 (cfr., rispettivamente, il paragrafo 6 della circolare n. 131 dell’8 settembre 2021 e il paragrafo 5 della circolare n. 156 del 21 ottobre 2021) interessata dalla riduzione oggetto del presente messaggio.
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