AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 maggio 2022, n. 266
Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell’ambito di convegni. Art. 23 comma 2 e art. 23 comma 2 lett) c del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa organizza nell’ambito della sua attività, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all’estero.
L’ Istante rappresenta che, a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia da COVID 19, sempre più spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l’intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.
Pertanto, potrebbe verificarsi che alcuni relatori, sia titolari che non di partita IVA, non residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o collegandosi da un Paese terzo e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle ” slide” o note e lavori simili che saranno oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo.
Ciò posto, l’ Istante chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e, in tal caso, debba applicare la ritenuta ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’ Istante ritiene che occorra verificare il luogo fisico nel quale il professionista svolge materialmente la prestazione. Pertanto, la Società ritiene che se quest’ultimo svolge il suo lavoro dall’estero e si collega all’evento a mezzo internet, a prescindere dal luogo in cui tali eventi si svolgono, ovvero Italia o estero, la ritenuta nella misura del 30 per cento non vada applicata.
In merito al secondo quesito l’ Istante ritiene, invece, che le ” slide” (note e lavori simili) siano da intendere come prestazioni di tipo intellettuale che non rientrano nel concetto di ” opere di ingegno” né tanto meno di « di processi, formule e informazioni relativi ad esperienza acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico» in quanto in questi casi si tratterebbe di beni immateriali ” giuridicamente tutelabili” e, quindi, soggetti a tutela normativa previa registrazione, brevettazione e simili.
Pertanto, a parere dell’ Istante anche su tali compensi non troverebbe applicazione la ritenuta del 30 per cento.
In definitiva, l’ Istante ritiene che la predetta ritenuta, invece, sarà applicata solo nel caso in cui l’attività di relazione e la cessione delle ” slide” avverrà sul territorio italiano.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Tuir la base imponibile dell’Irpef per i soggetti non residenti è costituita « esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato».
Per quanto di interesse, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, « i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato» e della lettera f), « i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato», nonché, ai sensi del comma 2, lettera c), indipendentemente dalla condizione che derivino da attività siano esercitate nel territorio dello Stato « i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico».
Ai fini dell’applicazione della ritenuta da parte dei sostituti d’imposta che corrispondono tali compensi, l’articolo 25, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che « i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati (…) anche per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero (…) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto di imposta (…) con l’obbligo di rivalsa». Il successivo comma 2 dispone che « se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d’imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero (…)».
Dunque, il compenso per una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30 percento applicata dal sostituto d’imposta solo se svolta sul territorio dello Stato.
Nel caso di specie, l’ Istante riferisce di erogare compensi a soggetti non residenti esteri per prestazioni relative a convegni a cui gli stessi partecipano ” in video conferenza restando fisicamente sul loro territorio di residenza o in un altro territorio terzo” relazionando in alcuni casi anche con l’ausilio di slide a supporto.
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati forniti alcuni esempi di contratti stipulati dall’ Istante con soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L’analisi dei suddetti contratti ha evidenziato che l’obbligo per tutti i relatori che intervengono nei convegni è quello di collaborare con l’ Istante allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello nelle giornate in cui essi si svolgono e, di preparare contestualmente del materiale didattico che rispecchi i messaggi educativi chiave contenuti negli obiettivi di apprendimento per cui lo stesso è stato indetto.
In particolare come già anticipato, i relatori sono chiamati a esporre il loro materiale (studi, casi clinici, articoli, etc.) attraverso interventi di video lettura in cui commentano quanto elaborato oppure esponendo la propria relazione.
A fronte del loro intervento, gli stessi percepiscono un compenso onnicomprensivo accreditato direttamente sul loro conto corrente come testimoniato da alcuni esempi di fatture prodotte; inoltre, può succedere come prospettato che per gli eventi organizzati in Italia in sede fissa, sia previsto l’intervento in presenza sul territorio italiano del relatore e la proiezione delle proprie slide (già acquistate in precedenza dall’ Istante).
In appendice ad ogni contratto, è previsto espressamente che i relatori sottoscrivano un modulo in cui dichiarano di cedere i loro elaborati/ slide alla Società istante e che la stessa possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.
Il dubbio interpretativo prospettato dall’ Istante riguarda la possibilità che il materiale prodotto dal relatore possa assumere rilevanza in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir.
Al riguardo, si rappresenta che nel commentario OCSE con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico (know how) viene chiarito che rientrano tutte quelle informazioni che non necessariamente devono essere oggetto di categoria intellettuale protetta (quindi teoricamente anche le informazioni rese dai medici all’istante).
Tuttavia nel medesimo commentario è chiarito che le informazioni cedute devono essere suscettibili di uno “sfruttamento economico” da parte di chi li utilizza.
A fronte dello sfruttamento delle informazioni l’utilizzatore deve, dunque, poterne ricavare un beneficio, a fronte del quale corrisponde una royalty.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto quanto piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti.
Ciò posto, si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.
Il presente parere viene reso esclusivamente in relazione al quesito formulato, sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili solo in eventuale sede di accertamento.
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