AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 febbraio 2020, n. 2
Applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) – Articolo 76, comma 1-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato disciplinato il trattamento fiscale delle somme, corrisposte in Italia da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (cd. “secondo pilastro”, di seguito LLP). In particolare, l’articolo 55-quinquies del citato decreto legge n. 50 del 2017, ha inserito nell’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 1-bis, prevedendo che le “somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate” sono assoggettate alla ritenuta unica del 5 per cento, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 76 per le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS). Tale ritenuta è applicata a titolo di imposta, con conseguente esonero Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dagli obblighi di dichiarazione per i soggetti interessati. Il citato comma 1-bis, nonostante il richiamo alla disposizione concernente le rendite AVS, si caratterizza per una diversa formulazione relativamente agli obblighi dei sostituti di imposta, stabilendo che la ritenuta è “applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”. Tale generico riferimento si discosta, infatti, dalla formulazione utilizzata nel comma 1 relativamente alle rendite AVS, secondo cui la ritenuta è operata “da parte degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”. In altri termini, mentre per le rendite AVS, la ritenuta è operata dagli istituti di credito (sostituti di imposta) per il cui tramite sono pagate le pensioni, per le prestazioni LPP, che sono erogate direttamente ai contribuenti mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti accesi in Italia, la ritenuta deve essere effettuata da qualunque intermediario finanziario che intervenga nel pagamento. A tal fine, l’Associazione istante rappresenta che l’esecuzione di un pagamento a favore di un proprio cliente potrebbe non essere individuata come una prestazione LPP e, inoltre, che l’intermediario potrebbe non essere in grado di determinare correttamente la base imponibile su cui applicare la ritenuta per carenza di informazioni. Al fine di garantire uniformità operativa da parte degli intermediari finanziari, coinvolti nel pagamento delle pensioni LPP, l’Associazione istante chiede, quindi, chiarimenti in merito alla applicazione della ritenuta in questione. L’Associazione chiede, inoltre, chiarimenti in merito alle ipotesi in cui le pensioni LPP in argomento transitano nei c.d. “conti correnti dedicati” che i notai sono tenuti ad aprire, per farvi affluire, tra l’altro, le somme dovute a titolo di corrispettivo per i trasferimenti immobiliari. Più precisamente, considerato che frequentemente le somme in oggetto sono utilizzate per l’acquisto di un’abitazione da parte del beneficiario, l’Associazione istante chiede se, nel caso in cui gli enti erogatori procedano a trasferire tali somme direttamente nei suddetti conti intestati ai notai, gli intermediari debbano effettuare la ritenuta nella misura del 5 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che l’articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017 non pone un obbligo di sostituzione di imposta in capo agli intermediari finanziari italiani, chiamati unicamente a svolgere la funzione di “veicolare” i flussi di pagamento relativi alle prestazioni LPP. Relativamente alle modalità di applicazione della ritenuta, l’istante precisa che, non disponendo gli intermediari finanziari di sufficienti informazioni per l’individuazione sia delle somme da assoggettare a ritenuta che della relativa base imponibile, sarebbe utile acquisire le stesse attingendo, alternativamente, dal soggetto erogante, mediante attivazione di un sistema di comunicazioni fra enti previdenziali svizzeri e intermediari italiani, ovvero dal percipiente, mediante una dichiarazione, a carico di quest’ultimo, che contenga tutte le informazioni utili ai fini dell’applicazione della ritenuta da parte degli intermediari. Per quanto concerne, infine, la base imponibile su cui applicare il prelievo alla fonte, l’istante ritiene che l’intermediario debba operare la ritenuta sul valore lordo della prestazione solo nell’ipotesi in cui riesca ad avere informazioni puntuali su detto importo. Qualora, in mancanza di tali informazioni, la ritenuta sia applicata sull’importo al netto di eventuali imposte già applicate nel paese di provenienza, dovranno essere tassate in Italia anche le somme erogate dall’Amministrazione finanziaria svizzera a titolo di restituzione di imposte assolte sui redditi in questione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”. Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.”. In altri termini, con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), c.d. “secondo pilastro” del sistema previdenziale svizzero, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), c.d. “primo pilastro”, in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento. Al riguardo, si precisa che, coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze con la circolare 8 giugno 1993, n. 6, in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi. Per completezza, si rammenta che, prima dell’introduzione del comma 1-bis in commento, la tassazione a titolo definitivo delle prestazioni LPP (con l’aliquota del 5 per cento) era stata prevista dal legislatore ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186. In tale contesto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187), era stabilito che “l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate” fossero assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento. Al di fuori della procedura di collaborazione volontaria, tale modalità di tassazione delle prestazioni LPP a titolo definitivo non era applicabile. Come evidenziato, il comma 1-bis ha equiparato il trattamento fiscale delle prestazioni LPP a quelle AVS prevedendo, anche per le prime, l’applicazione della ritenuta a titolo definitivo nell’ipotesi di accreditamento delle somme su conti intrattenuti con intermediari residenti. Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione di detta ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”. La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni. La circostanza che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che “interviene” nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi). Sarà cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione. In proposito, si precisa che ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare il prelievo alla fonte appare condivisibile la soluzione proposta dall’Associazione istante secondo la quale la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nell’ipotesi in cui le somme LPP transitano direttamente sui c.d. “conti correnti dedicati” che i notai sono tenuti ad aprire ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per depositare, tra l’altro, le somme dovute a titolo di corrispettivo da parte del beneficiario della prestazione in occasione di trasferimenti immobiliari. In tale ipotesi, qualora l’intermediario finanziario sia nelle condizioni sopra illustrate per poter operare il prelievo alla fonte al momento dell’erogazione da parte dell’ente o istituto svizzero di prepensionamento – ossia in presenza di uno specifico incarico da parte dell’ente erogatore o del beneficiario della prestazione – lo stesso è tenuto ad applicare la ritenuta unica sulle prestazioni LPP. In merito agli adempimenti dichiarativi derivanti dall’intervento nella riscossione delle predette prestazioni LPP da parte degli intermediari, si segnala che, come indicato nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei sostituti e degli intermediari, tali soggetti devono indicare, per massa, le ritenute operate nel quadro SG del modello utilizzando l’apposita causale F. Per completezza, si rammenta, infine, che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, gli intermediari bancari e finanziari di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto (tra cui sono compresi anche gli ordini di accreditamento) sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore, tra gli altri soggetti, di persone fisiche.
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