La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana con la sentenza n. 1107 del 10.07.2019, interviene in tema di accertamento di maggior reddito per le società di persone ha ribadito il principio di diritto più volte affermato dai giudici di legittimità secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone ed imputato al socio ai fini delle imposte dirette […] in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’art. 46 del D.p.r. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull’elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con l’articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale […]”.
La vicenda ha riguardato una società in accomandita semplice che a seguito di un accertamento veniva rettificato il redditto dichiarata con conseguente attribuzione, pro quota, del maggior reddito ai soci con relativa sanzione per infedele dichiarazione. I soci e la società contribuente avverso tale atto impositivo proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici che, in accoglimento delle doglianze del socio accomandante, stabiliva che “non può ravvisarsi in capo a loro quel momento soggettivo che deve presiedere – per le sanzioni – le infedeltà di dichiarazione che, quindi, dovrebbero gravare solo su chi amministra la società (in concreto al socio accomandatario)”.
Avverso la decisione del giudice di prime cure l’Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello ribaltano la sentenza impugnata ritenendo che la CTP aveva erroneamente, assimilata a quella del socio di puro capitale. Per i giudici della CTR i soci accomandanti, in base all’articolo 2320 del codice civile, hanno il potere e di obblighi di vigilanza e di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, di consultazione dei documenti contabili, nonché titolari del diritto a ottenere il rendiconto dell’attività sociale. Pertanto, proprio per tali diritti, i soci accomandanti non possono essere ritenuti esente dall’applicazione della sanzione di infedele dichiarazione.