AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 589 del 15 dicembre 2022

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Applicazione dell’articolo 173, comma 4, del Tuir, in relazione alla ripartizione della posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra-contabile dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento e altre attività immateriali, oggetto di opzione per l’affrancamento ai sensi dell’articolo 15, comma 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante ALFA chiede di conoscere la corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 173, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione al trattamento nell’ambito di un’operazione di scissione di una posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra­contabile dei maggiori valori impliciti di una partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento e altre attività immateriali, oggetto di opzione per l’affrancamento, ai sensi dell’art. 15, comma 10-­ter del decreto legge n. 185 del 2008 (di seguito ”Affrancamento”).

ALFA, costituita nel …, è una società residente in Italia e fa parte del gruppo … facente capo alla società BETA. ALFA è attiva nel ….

In data …, ALFA ha acquisito una quota di partecipazione rappresentativa del 70 per cento del capitale sociale di GAMMA, società specializzata …. L’acquisizione ha interessato anche le seguenti società, già interamente detenute da GAMMA:

-­ DELTA, …;

-­ EPSILON, ….

A tale transazione ha fatto seguito l’acquisizione del controllo totalitario di GAMMA per il tramite di un’operazione ”carta contro carta” in cui BETA, controllante diretta di ALFA, ha deliberato un aumento di capitale riservato ai soci di minoranza di GAMMA, che questi ultimi hanno liberato mediante conferimento a BETA dell’intera partecipazione in KAPPA, società a sua volta titolare del 30 per cento di GAMMA.

L’acquisto del 70 per cento di GAMMA da parte di ALFA e il successivo conferimento di KAPPA in BETA costituisce un”’aggregazione aziendale” nell’accezione prevista dal principio contabile IFRS 3. In accordo a quanto prescritto da tale standard contabile, nel bilancio consolidato di BETA il corrispettivo dell’acquisizione è stato allocato alle attività e passività di GAMMA valorizzate al fair value. Il descritto processo di allocazione del prezzo dell’acquisizione (denominato in ambito IAS/IFRS come Purchase Price Allocation ­ ”PPA”) ha determinato la rilevazione nel bilancio consolidato di BETA di asset immateriali precedentemente non iscritti nel bilancio separato di GAMMA: avviamento e altre attività immateriali (software e lista clienti ­ ”Intangibili Identificati”).

I maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo iscritta da ALFA nel proprio bilancio individuale, imputati ad Avviamento e Intangibili Identificati di GAMMA nel bilancio consolidato di BETA, hanno formato oggetto dell’opzione per il regime di Affrancamento di cui all’articolo 15, comma 10­-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Per effetto dell’affrancamento, ALFA ha maturato il diritto a dedurre dalla base imponibile IRES e IRAP, in via extra­contabile, il valore dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati in cinque quote annuali, a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Successivamente è intervenuta la Fusione per incorporazione di GAMMA e di alcune sue controllate in ALFA, per effetto della quale dette società sono state fuse per incorporazione in ALFA dal …, con effetti contabili e fiscali retrodatati al ….

Ad esito all’integrazione sopra descritta l’attività di ALFA risulta articolata nelle seguenti aree operative: (a) l’area ”A”, corrispondente al business di ALFA ante fusione, specializzata …; (b) l’area ”B”, che corrisponde al ramo aziendale confluito in ALFA a seguito dell’incorporazione di GAMMA, specializzato …; (c) l’area ”C”, ….

Sotto il profilo contabile, viene evidenziato che l’annullamento della partecipazione in GAMMA, a fronte della rilevazione delle attività e passività iscritte nel bilancio separato della medesima società incorporata, ha dato luogo ad un disavanzo che è stato allocato all’Avviamento e agli Intangibili Identificati per un importo pari a euro …. Viene rappresentato che si tratta dei beni di primo grado il cui valore era implicito nel prezzo di acquisto della partecipazione in GAMMA (bene di secondo grado), autonomamente iscritti nel bilancio consolidato di BETA e oggetto dell’opzione per l’Affrancamento.

In data …, il consiglio di amministrazione di ALFA ha approvato un progetto di scissione parziale proporzionale, finalizzato alla segregazione dell’area ”B” in una società di nuova costituzione interamente controllata da BETA (”LAMBDA”). Il progetto di scissione è stato approvato con delibera datata … e la scissione ha assunto efficacia dal ….

Il compendio di scissione, come dettagliato nel relativo progetto, comprende tutte le attività e passività riconducibili all’area ”B” ivi inclusi l’Avviamento e gli Intangibili Identificati iscritti nel bilancio di ALFA a seguito dell’allocazione del disavanzo di fusione.

Da un punto di vista contabile, l’operazione di scissione determinerà il trasferimento dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati dal bilancio di ALFA a quello della società beneficiaria (LAMBDA) mentre nessun impatto vi sarà nel bilancio consolidato di BETA, nel quale i suddetti asset continueranno a essere iscritti senza soluzione di continuità.

Con riferimento alla posizione soggettiva consistente nel diritto alla deduzione dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati nel caso della scissione di ALFA viene chiesto di conoscere se il diritto alla deduzione dei maggiori valori impliciti della partecipazione di controllo di GAMMA, attribuiti ad Avviamento e Intangibili Identificati nel bilancio consolidato di BETA, costituiscano Posizioni Soggettive Generiche (oggetto di ripartizione proporzionale tra ALFA e LAMBDA) ovvero Posizioni Soggettive Specifiche (da veicolare al ramo aziendale o all’elemento dell’attivo a cui si riferiscono).

Secondo una recente risposta ad interpello dell’Agenza delle Entrate (Risposta n. 635/E del 2020), la soluzione di tale questione è intrecciata con la disciplina della ”recapture” dell’affrancamento, regolata dall’articolo 1, comma 151, della legge 147/2013, in base alla quale gli effetti fiscali prodotti dall’affrancamento vengono revocati in presenza di atti di realizzo posti in essere anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva e relativi a:

(a) le partecipazioni di controllo;

(b) i singoli marchi d’impresa e altre attività immateriali affrancati (esclusi gli avviamenti);

(c) il ramo d’azienda cui si riferiscono i marchi d’impresa e le altre attività immateriali affrancati.

In particolare, in detto documento viene sancito che, ”Con riguardo alla posizione soggettiva de qua …, si rileva che questa si genera per effetto della contestuale iscrizione degli asset (di primo grado) oggetto dell’Affrancamento nel bilancio consolidato e della partecipazione (di controllo) … acquisita nel bilancio individuale della Società, ed è condizionata al mantenimento sia dei primi (gli asset di primo grado) che della seconda (la partecipazione) neirelativi documenti contabili peri tre periodi di imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva. Decorso detto periodo, tale posizione di diritto si consolida. Ne deriva che, sulla base delle considerazioni sopraesposte, per i tre periodi di imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva la posizione soggettiva in esame non possa essere considerata ”generica” ma specificatamente connessa con un elemento patrimoniale che, nel caso di specie, è rappresentato dalla partecipazione”.

Sulla scorta del principio enunciato nella suddetta risposta, il diritto alla deduzione dei maggiori valori impliciti in una partecipazione di controllo oggetto dell’opzione di Affrancamento costituirebbe una posizione soggettiva specifica fintanto che perdura il periodo di sorveglianza. Conseguentemente, nel caso di scissione della partecipazione di controllo all’interno del periodo di sorveglianza, la suddetta posizione soggettiva dovrebbe ”seguire” l’elemento patrimoniale le cui vicende economiche e giuridiche possono incidere sull’efficacia del regime di affrancamento (determinandone la recapture). L’applicazione di tale principio nel caso della scissione di ALFA si profila tuttavia incerta, in ragione del fatto che la partecipazione in GAMMA ­ i cui maggiori valori impliciti attribuiti ad Avviamento ed altri Intangibili Identificati nel bilancio consolidato di BETA hanno formato oggetto di affrancamento ­ è stata annullata per effetto della precedente fusione di GAMMA in ALFA.

Non risulta infatti chiaro se, in una fattispecie come quella dinanzi descritta, le posizioni soggettive relative alla deduzione dei valori oggetto di Affrancamento debbano ”seguire” i beni di primo grado oggetto di affrancamento (Avviamento e gli Intangibili Identificati), simmetricamente iscritti nel bilancio consolidato di BETA e, post­-fusione, nel bilancio separato di ALFA, ovvero restino presso la società scissa come posizioni soggettive specificamente connesse all’imposta sostitutiva a suo tempo versata per l’affrancamento.

Tanto premesso con riferimento all’operazione di scissione prospettata viene chiesto di conoscere la corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 173, comma 4, TUIR in relazione alla posizione soggettiva consistente nel diritto alla deduzione dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati oggetto di Affrancamento.

Occorre aggiungere, infine, che successivamente alla presentazione dell’istanza, con nota del …, la scrivente ha richiesto all’Istante alcune delucidazioni relative alle operazioni rappresentate nell’istanza. In data …, l’Istante ha inviato alla scrivente una nota di risposta contenente le ulteriori informazioni richieste (la ”nota integrativa”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell’istante la posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra­contabile dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati iscritti nel bilancio consolidato non dovrebbe essere trasferita per effetto dell’operazione di scissione.

In primo luogo, viene osservato che il principio sancito nella Risposta n. 635/E del 2020, in base al quale viene individuata una connessione specifica tra la partecipazione di controllo i cui maggiori valori sono stati oggetto di affrancamento ed il diritto alla deduzione dei maggiori valori, non dovrebbe applicarsi nel momento in cui la partecipazione di controllo viene annullata per effetto di un’operazione fiscalmente neutrale come la fusione. Se, infatti, la ratio del meccanismo di recapture è quella di mantenere avvinti all’impresa quegli asset di cui è stata agevolata l’acquisizione, è evidente che con l’annullamento della partecipazione verrebbe meno il pericolo di una subitanea dismissione dell’asset agevolato (partecipazione).

All’Istante pare invece più corretta un’interpretazione che faccia dipendere gli effetti dell’Affrancamento e l’eventuale recapture alla perdurante iscrizione dei beni di secondo grado (Avviamento e Intangibili Identificati) nel bilancio consolidato di BETA piuttosto che nel bilancio separato di ALFA, giacché tale circostanza denota l’assenza di transazioni con terze economie inerenti i ”beni” affrancati. Tale eventualità è peraltro ritenuta dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria come condizione per il mantenimento della validità dell’Affrancamento (unitamente all’iscrizione della partecipazione nel bilancio individuale che tuttavia nel caso di specie è venuta meno per effetto di un’operazione non realizzativa quale la fusione).

Pertanto, l’Istante ritiene che solo una transazione che comporti la ”dismissione” di una porzione di Avviamento e Intangibili Identificati e, perciò, la derecognition degli stessi (in tutto o in parte) dal bilancio consolidato possa comportare la recapture dell’Affrancamento. Ne deriva che eventuali operazioni riorganizzative che determinano la circolazione dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati all’interno del gruppo sono del tutto irrilevanti ai fini della recapture (come confermato dalla circolare n. 57 del 2008), di talché la posizione soggettiva acquisita da ALFA con l’Affrancamento non avrebbe alcuna connessione (specifica o per insiemi) con gli elementi del compendio trasferito a LAMBDA.

La siffatta interpretazione, secondo l’Istante, non vale tuttavia a ricondurre la posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo di GAMMA tra le Posizioni Soggettive Generiche, da ripartire proporzionalmente tra scissa e beneficiaria.

Al contrario, viene ravvisata una connessione specifica con la posizione patrimoniale di ALFA, che ha sostenuto l’onere del versamento dell’imposta sostitutiva, rilevandone gli effetti nel proprio bilancio, e che, nell’ipotesi di realizzo con terze economie dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati, subirebbe la revoca del beneficio e lo scomputo dell’imposta sostitutiva inizialmente versata.

A ulteriore chiarimento di siffatta affermazione, l’Istante ha chiarito con la nota integrativa che, seppure sia venuto meno l’asset specifico che aveva consentito ab origine di esercitare l’opzione per l’affrancamento (i.e. la partecipazione in GAMMA annullata nell’ambito della fusione tra la stessa e ALFA), sono identificabili alcuni elementi patrimoniali del bilancio di ALFA con i quali l’opzione di affrancamento di cui all’articolo 15, comma 10­-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 conserva un collegamento, in guisa da caratterizzare il diritto alla deduzione dell’ammortamento dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati come posizione soggettiva specificamente connessa agli elementi del patrimonio rimasti presso la società scissa (ALFA).

Tali elementi del patrimonio di ALFA sono, ad avviso dell’Istante, i seguenti:

– i crediti e debiti tributari, in considerazione del fatto che ALFA ha versato l’imposta sostitutiva per ottenere l’affrancamento e, in ipotesi di recapture (anche se determinata dal realizzo degli asset sottostanti da parte dell’avente causa della scissione), avrebbe titolo per ottenerne il riaccredito (Circolare 8/2009, par. 3.4);

– i crediti per imposte anticipate, che ALFA ha rilevato nell’esercizio in cui è stata data rappresentazione contabile dell’affrancamento (2020) al fine di evidenziare i benefici fiscali conseguibili in futuro a fronte dell’immediato versamento dell’imposta sostitutiva.

Tale lettura risulterebbe sorretta dal principio desumibile dalla già citata Risposta 635/E del 2020 secondo cui gli atti di trasferimento dei beni di primo grado che avvengono infragruppo, poiché diversi dall’oggetto dell’affrancamento (vale a dire la partecipazione di controllo), non soddisfano il presupposto per la recapture, salvo nel caso in cui conducano alla derecognition dei medesimi beni dal bilancio consolidato.

Conclusivamente, viene affermato che il diritto alla deduzione dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo di GAMMA acquisita da ALFA, attribuiti nel bilancio consolidato di BETA ad Avviamento e Intangibili Identificati, costituisca una Posizione Soggettiva Specifica connessa ad elementi del patrimonio netto che rimarrà alla società scissa (ALFA), la quale conserverà perciò le relative situazioni giuridiche attive e passive connesse al regime di Affrancamento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Occorre premettere che il quesito formulato nell’istanza attiene esclusivamente all’individuazione del corretto criterio di ripartizione, in sede di scissione (da parte della Società istante), della posizione (fiscale) soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra contabile dei maggiori valori impliciti di una partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento ed altre attività immateriali, oggetto di opzione per l’affrancamento ai sensi dell’articolo 15, comma 10­-ter del decreto-legge n. 185/2008. Pertanto, il presente parere prescinde da ogni ulteriore valutazione in merito alla corretta contabilizzazione della rappresentata scissione, della rappresentata fusione e non implica alcun giudizio (i) sulla corretta applicazione del regime del riallineamento di cui al richiamato articolo 15, comma 10­-ter, come ad esempio, (ii) sulla sussistenza e correttezza dei presupposti e delle condizioni per aderire al predetto regime, (iii) sulla natura degli asset iscritti nel bilancio consolidato e sull’ammontare del loro valore nonché sull’importo dell’imposta sostitutiva dovuta e/o versata. Il presente parere prescinde, infine, da ogni valutazione sulla riconducibilità a una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10­-bis della L. n. 212 del 2000 dei fatti, delle operazioni e delle opzioni descritti nell’istanza. Resta, di conseguenza, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto all’esame degli aspetti non richiesti e/o non evidenziati nell’istanza.

Ciò posto, come anticipato il quesito posto verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 173, comma, 4 del TUIR in relazione al trattamento ­ nell’ambito di un’operazione di scissione ­ della suddetta posizione soggettiva.

L’articolo 173, comma 4, del TUIR dispone che: ”Dalla data in cui la scissione ha effetto, […], le posizioni soggettive della società scissa, […] sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

Con la richiamata locuzione generica ”posizioni soggettive”, il legislatore ha inteso ricomprendere nell’ambito oggettivo di applicazione della suddetta disposizione ogni situazione attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo alla scissa, ovverosia tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetti nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi successivi alla scissione.

Il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione, individuato dal richiamato comma 4, è basato sulla regola (generale) di ripartizione proporzionale (ossia, una ripartizione corrispondente alle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione), derogata ­ in via sussidiaria ­ in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi (uno o più) corrispondenti elementi patrimoniali interessati dalla scissione.

La regola della connessione specifica trova applicazione solo quando le posizioni soggettive risultino vincolate agli elementi patrimoniali in maniera diretta e attuale e non soltanto per ragioni di carattere genetico.

Più in generale, la connessione specifica sussiste ogni qualvolta il diritto all’esercizio e al mantenimento della posizione soggettiva sia subordinato al ”possesso” dell’asset che ne ha determinato la genesi e vincolato al mantenimento dello stesso.

Nel caso di specie, ALFA chiede chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione del diritto alla deduzione del valore dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati in cinque quote annuali, da effettuarsi a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

La posizione soggettiva in questione origina dai maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo iscritta da ALFA nel proprio bilancio individuale, imputati ad Avviamento e Intangibili Identificati nel bilancio consolidato di BETA, che hanno formato oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 15, comma 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008.

Tale disposizione ha, infatti, introdotto la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (dell’IRES e dell’IRAP) del 16 per cento, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempreché riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni di cessione d’azienda e di partecipazioni.

La decorrenza degli effetti fiscali del ”riallineamento” è stata fissata a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva; la norma, tuttavia, prevede la revoca dei predetti effetti fiscali in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d’impresa, le altre attività immateriali e/o l’azienda cui si riferisce l’avviamento ”affrancato” anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva, nonché la preclusione della possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori (già) oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-­bis, 173, comma 15-­bis, e 176, comma 2­-ter, del Tuir, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del D.L. n. 185 del 2008, e viceversa.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2014, prot. n. 2014/77035, sono state adottate le misure applicative della disciplina in esame, tra cui quella dell’articolo 4, comma 2, che, nel dare attuazione alla previsione normativa della recapture in presenza di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi di impresa e le altre attività immateriali, conferma il periodo di sorveglianza costituito dai tre periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Con riguardo alla posizione soggettiva de qua (ovvero il diritto alle deduzioni fiscali relative ai valori ”affrancati” degli asset iscritti nel bilancio consolidato), si rileva che questa si genera per effetto della contestuale iscrizione degli asset (di primo grado) oggetto dell’Affrancamento nel bilancio consolidato e della partecipazione (di controllo) del soggetto che detiene tali asset nel bilancio individuale della Società che usufruisce dell’affrancamento, e, conseguentemente, è condizionata al mantenimento sia dei primi (gli asset di primo grado) che della seconda (la partecipazione) nei relativi documenti contabili per i tre periodi di imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva.

Nel caso di specie, si osserva che la partecipazione di controllo di GAMMA (asset di secondo grado) è stata annullata per effetto della fusione (la cui efficacia giuridica è datata …), a fronte della rilevazione delle attività e passività iscritte nel bilancio separato della medesima società incorporata, dando luogo ad un disavanzo che è stato allocato all’Avviamento e agli Intangibili Identificati oggetto dell’opzione per l’Affrancamento.

Ne deriva che, per effetto dell’annullamento della partecipazione, per i tre periodi di imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva la posizione soggettiva in esame vada considerata specificamente connessa soltanto con gli elementi patrimoniali, gli asset di primo grado, che sono stati acquisiti al patrimonio della società istante.

Con la successiva operazione straordinaria di scissione, sono state trasferite alla società beneficiaria tutte le attività e passività riconducibili all’area ”B”, ivi inclusi l’Avviamento e gli Intangibili Identificati iscritti nel bilancio di ALFA che sono stati oggetto dell’opzione per l’Affrancamento.

Ciò detto, posto che, nel caso in esame, non è più rinvenibile una relazione tra la posizione soggettiva in esame e l’elemento patrimoniale rappresentato dalla partecipazione in GAMMA, in quanto questa è stata annullata per effetto della fusione, rimane tuttavia in essere la connessione con gli asset (di primo grado) ”affrancati” in quanto le vicende economiche e giuridiche di tali asset sono anch’esse in grado di incidere sugli effetti fiscali dell’affrancamento, sino alla scadenza del periodo di sorveglianza.

In particolare, per effetto dell’operazione di scissione la quale, secondo quanto chiarito nella circolare 57/E del 25 settembre 2008, al pari di tutti i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali, non rileva ai fini della recapture, si è creato un divaricamento tra il soggetto che ha esercitato l’opzione per l’affrancamento de qua e il soggetto che ha acquisito la titolarità dei beni affrancati. Assieme alla titolarità dei beni, la beneficiaria ha assunto la responsabilità di eventuali vicende economiche e giuridiche che possono incidere sull’efficacia del regime di affrancamento (determinandone la recapture). Infatti, la responsabilità di una eventuale revoca degli effetti fiscali prodottisi in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime dell’imposta sostitutiva in argomento, in conseguenza di eventuali atti di realizzo che riguardassero i beni ”affrancati”, dipende, in mancanza dell’elemento patrimoniale rappresentato dalla partecipazione, esclusivamente dal soggetto che è titolare di detti beni.

Pertanto, per i tre periodi d’imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva, la posizione soggettiva in esame deve considerarsi specificamente connessa con l’elemento patrimoniale rappresentato dagli asset di primo grado affrancati, ossia Avviamento e Intangibili Identificati.

Conseguentemente, nel caso di specie, la posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione dei maggiori valori attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento ed altre attività materiali va trasferita alla società beneficiaria della scissione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.