AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 191 del 21 luglio 2025

Applicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR ai dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società ALFA S.r.l. (di seguito ”Società” o ”Istante”), fiscalmente residente in Italia, esercita le attività di assunzione di partecipazioni e di finanziamento e di coordinamento tecnico delle società partecipate.

Dal periodo d’imposta , l’Istante detiene una partecipazione di maggioranza nella società BETA LTD (di seguito ”Società partecipata”), iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

La Società partecipata, di diritto __________, costituita il __________ e registrata il __________, sviluppa, opera e gestisce un resort in un’area geografica particolare della Repubblica Zeta.

Secondo quanto riferito in istanza, la Società partecipata prevede di cedere, nel corso del 2025, il complesso aziendale immobiliare ­turistico costituito dal resort, con conseguente realizzo di una plusvalenza.

L’Istante riferisce, inoltre, che l’utile corrispondente a tale plusvalenza sarà successivamente distribuito come dividendo ai soci della Società partecipata, applicando una ritenuta in uscita pari al 10 per cento dell’ammontare erogato.

Nell’esaminare le implicazioni fiscali di tale distribuzione, la Società osserva che l’articolo 89, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito ”TUIR”) stabilisce che, ai fini IRES, gli utili distribuiti dai soggetti non residenti sono esclusi dal reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che gli stessi siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che detti soggetti non siano stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata sulla base dei criteri di cui all’articolo 47­bis, comma 1, del TUIR, ovvero sia dimostrato, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, il rispetto della condizione di cui all’articolo 47­bis, comma 2, lettera b), del TUIR.

Al riguardo, la Società precisa che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 47­bis citato, uno Stato o territorio si considera a fiscalità privilegiata in caso di partecipazioni di controllo ­ come nella specie ­ quando il livello di tassazione effettiva (di seguito ”tax rate effettivo” o ”ETR”) della partecipata è inferiore al 50 per cento di quello a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia (di seguito ”tax rate virtuale” o ”VTR”).

Gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, invece, sono assoggettati a tassazione integrale, salva la possibilità di dimostrare, ai sensi del comma 2, lettera b), dello stesso articolo 47­bis, che, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, da detta partecipazione non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Nel periodo di possesso della partecipazione, l’Istante dichiara che negli anni di gestione operativa la Società partecipata risulta superare l’ETR test di cui all’articolo 47­bis, comma 1, del TUIR mentre, nell’anno di dismissione del complesso aziendale (2025), sebbene i dati non siano consolidati, detto test non risulta superato.

Alla luce del quadro normativo e degli elementi fattuali evidenziati, la Società intende verificare l’applicabilità dell’esimente prevista dall’articolo 47­bis, comma 2, lettera b), del TUIR.

A tal fine, l’Istante richiama la risposta ad interpello 17 luglio 2019, n. 254 nelle parti in cui, in relazione alla verifica dell’esimente prevista dall’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR vigente ratione temporis, viene chiarito che ”ai fini del calcolo del tax rate effettivo, occorre considerare il carico impositivo complessivo subito dal reddito della società estera partecipata a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione, nonché tenendo conto del prelievo subìto dai diversi soggetti del gruppo societario (cfr. circolare n. 51/ E del 2010, paragrafo 4), includendo anche l’imposizione sui dividendi distribuiti ai soci non residenti” e che ”la verifica della condizione della congruità del carico fiscale complessivo deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati”.

Sul punto, la Società evidenzia che, ai fini della dimostrazione dell’esimente in questione, l’inclusione nel calcolo dell’ETR della ritenuta del 10 per cento sugli utili in uscita dalla Repubblica Zeta consentirebbe di superare la soglia del 50 per cento del VTR domestico.

Tuttavia, considerate le modifiche intervenute rispetto al quadro normativo cui faceva riferimento la risposta ad interpello n. 254/E/2019, l’Istante interroga la scrivente sulla valenza attuale dei chiarimenti ivi contenuti.

In particolare, l’Istante chiede se, ai fini della dimostrazione dell’esimente di cui all’articolo 47­bis, comma 2, lettera b) del TUIR, sia possibile includere nel calcolo dell’ETR anche le ritenute in uscita applicate ai dividendi distribuiti dal soggetto non residente, secondo quanto affermato nella risposta ad interpello n. 254/E/2019 in relazione al previgente articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR.

Inoltre, stante il dato letterale dell’articolo 89, comma 3, del TUIR ­ secondo cui per beneficiare del regime di esclusione parziale dei dividendi (di seguito ”dividend exemption”) occorre dimostrare il rispetto dell’esimente ”sin dal primo periodo di possesso” ­, l’Istante chiede se, per ciascuna annualità, sia possibile dimostrare, alternativamente: i) il rispetto della condizione di cui all’articolo 167, comma 4, del TUIR, come richiamato dall’articolo 47­bis, comma 1, del TUIR; ii) la congruità della tassazione, conformemente ai chiarimenti della risposta ad interpello n. 254/E/2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante rileva che, coerentemente con la formulazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, ai fini della dividend exemption occorre condurre l’analisi dell’esimente per ciascun periodo di possesso della partecipazione da cui è originato il dividendo.

Al riguardo, con riferimento a ciascuna annualità, l’Istante ritiene che:

a) se la Società partecipata supera l’ETR test di cui all’articolo 167 del TUIR, la congruità della tassazione debba essere presunta in quanto criterio già previsto dal comma 1 dell’articolo 47­bis del TUIR;

b) se, invece, detto test non è superato, la congruità della tassazione possa essere valutata secondo il criterio individuato dalla risposta ad interpello n. 254/E/2019.

Con riferimento all’anno di dismissione del complesso aziendale (2025) in cui l’ETR test non risulta superato, l’Istante sostiene che, atteso che l’inclusione della ritenuta del 10 per cento nel calcolo dell’ETR consente di superare il 50 per cento del VTR domestico, anche per questa annualità sia possibile riscontrare un’adeguata congruità di tassazione.

Ne consegue, a parere della Società, che per tutti i periodi di possesso risultino integrate le condizioni di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR, affinché i dividendi percepiti siano esclusi dal reddito imponibile in Italia per il 95 per cento del loro ammontare.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati in istanza, assunti acriticamente così come prospettati nel presupposto della loro veridicità e completezza.

La fattispecie in esame, inoltre, è prospettata prefigurando l’intenzione della Società partecipata di cedere nel corso del 2025 il complesso aziendale, che comporterà il realizzo della plusvalenza, e poi di distribuire quest’ultima sotto forma di dividendo.

La risposta, pertanto, deve intendersi riferita al caso per come genericamente rappresentato in istanza, nel presupposto che tanto la cessione del complesso aziendale, quanto la distribuzione dei dividendi avvengano nella vigenza degli attuali criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all’articolo 47­bis del TUIR.

La presente risposta, inoltre, presuppone che l’Istante soddisfi le ulteriori condizioni per l’accesso al regime di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR, quale la totale indeducibilità degli utili dal reddito della Società partecipata.

Ciò premesso, le questioni sottoposte alla scrivente vertono sulla corretta modalità di dimostrare l’esimente prevista dall’articolo 47­bis, comma 2, lettera b), del TUIR, al fine di beneficiare della dividend exemption, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, in relazione ai dividendi percepiti da una società residente nella Repubblica Zeta.

Il citato articolo 89, comma 3, del TUIR stabilisce che gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR ­ i.e. società ed enti non residenti ­ scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che:

i) tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che

ii) detti soggetti non siano residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47­bis, comma 1, del TUIR o, se ivi residenti o localizzati, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione sia dimostrato il rispetto della condizione di cui all’articolo 47­bis, comma 2, lettera b), del TUIR.

Sui criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata ai fini della tassazione degli utili in entrata, la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 3.2, ha chiarito che ”la provenienza dell’utile o della plusvalenza sarà (…) determinata con riferimento al momento di percezione, con la conseguenza (…) che:

­ nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis ­al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano ­ come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi saranno assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile, salvo che il contribuente dimostri la ricorrenza, sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione, dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR alla luce dei chiarimenti resi al successivo paragrafo 3.4;

­ nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis­ al momento della percezione o realizzazione in capo al socio italiano ­ come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, potranno beneficiare del regime di parziale esclusione, salvo il riscontro della sussistenza del requisito stesso anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito”. Da quanto precede, nel verificare le condizioni per accedere alla dividend exemption, occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito.

Nella specie, dunque, occorrerà fare riferimento ai criteri di cui all’articolo 47­bis, comma 1, del TUIR vigenti al momento della distribuzione dei dividendi (non specificato in istanza) e al momento di dismissione del complesso aziendale plusvalente (anno 2025).

Il citato articolo 47­bis del TUIR è stato inserito dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 42, emanato in attuazione della direttiva UE n. 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (c.d. ”Direttiva ATAD 1”).

Tale direttiva, successivamente modificata dalla direttiva UE n. 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017 (c.d. ”Direttiva ATAD 2”), fa parte del pacchetto anti­ elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea con lo scopo di introdurre negli Stati membri una serie di misure volte al contrasto dell’elusione fiscale, in virtù delle pertinenti raccomandazioni dell’Action 3 del 2015 rese nell’ambito del progetto BEPS in seno all’OCSE, tese a ostacolare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili da una giurisdizione all’altra.

L’articolo 47­bis del TUIR, al comma 1, stabilisce che il regime fiscale di uno Stato o territorio estero si considera privilegiato:

a) per le partecipazioni di controllo, quando si verifica la condizione di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR (da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, c.d. ”decreto internazionalizzazione”), ossia quando la società non residente è assoggettata a un ETR estero inferiore al 15 per cento. In tal caso, o nel caso in cui l’ETR sia calcolato sulla base di un bilancio non revisionato o certificato, occorre ulteriormente verificare che detto ETR sia inferiore al 50 per cento del VTR italiano;

b) per le partecipazioni non di controllo (fattispecie non rilevante in questa sede), quando il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Il successivo comma 2 dell’articolo 47­bis prevede due circostanze esimenti relative alla disciplina dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata:

-­ l’esimente (che non rileva nel caso in esame), contenuta nella lettera a) del citato comma 2, riguarda la dimostrazione dello svolgimento di un’attività economica effettiva

-­ l’esimente di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 47­bis del TUIR, prevede la dimostrazione che ”dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”.

Con riferimento al caso di specie, l’Istante riferisce che, nell’anno di dismissione del complesso aziendale (2025), l’ETR cui la Società partecipata è soggetta è inferiore al 50 per cento del VTR domestico.

Pertanto, ai fini dell’articolo 89 del TUIR i dividendi percepiti dall’Istante si considerano provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata, con conseguente assoggettamento a tassazione integrale in Italia.

Rimane ferma la possibilità, per la Società, di beneficiare della dividend exemption dimostrando, ai sensi del medesimo articolo 89, comma 3, del TUIR, la ricorrenza della menzionata esimente di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 47­bis del TUIR.

Al riguardo, tenuto conto dell’analogia con la previgente seconda esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, si richiamano i chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi.

In particolare, la circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, paragrafo 4, ha evidenziato che la ”ratio insita nelle disposizioni che regolano la seconda esimente (…) è quella di garantire che i redditi prodotti dalla CFC siano tassati in misura congrua. In particolare, la ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio soddisfatta quando il tax rate effettivo ”complessivamente scontato” sui redditi prodotti dalla CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia”.

Al riguardo, l’Istante riferisce che in ciascuna delle annualità in cui è stata detenuta la partecipazione la Società partecipata ha finora superato l’ETR test, scontando una tassazione effettiva superiore al 50 per cento di quella virtuale domestica, circostanza qui assunta acriticamente.

In tali annualità, quindi, da quanto rappresentato, sulla base dei chiarimenti resi nei precedenti di prassi, non si ravvisa un dubbio interpretativo in merito alla congruità dell’imposizione della Società partecipata.

In merito all’anno in cui è prevista la dismissione della partecipazione, tuttora in corso, rispetto al quale l’Istante prospetta il mancato superamento dell’ETR test, si ritengono applicabili i chiarimenti resi nella citata risposta a interpello n. 254/E/2019 con riferimento al livello di tassazione complessivamente gravante sugli utili distribuiti, che include anche l’imposta applicata ai dividendi distribuiti ai soci non residenti.

La presente risposta, tuttavia, prescinde dal riconoscimento della circostanza esimente, valutabile solamente in sede di controllo o di interpello probatorio.

Il parere prescinde, altresì, da qualunque valutazione circa la correttezza del calcolo dell’ETR estero e del VTR italiano, oltre che degli altri elementi fattuali menzionati nell’istanza, inclusa l’applicazione della ritenuta del 10 per cento al momento della distribuzione dei dividendi.

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