ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 05 febbraio 2019, n. 1148
Art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019
Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l’art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).
Ad integrazione della predetta circolare, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della lett. e) dell’art. 1, comma 445, che testualmente recita: “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, introducendo un’ipotesi di “recidiva”.
Come già evidenziato nella circolare citata, la finalità della norma è da rinvenire nella esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal fine, il legislatore, non solo ha previsto la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, ma ha altresì introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l’espressione “datore di lavoro… destinatario di sanzioni amministrative o penali…”.
In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
– “trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
– “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “datore di lavoro”).
Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della L. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all’art. 8, co. 2 lett. b), della L. n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative “ancorché non definitive”.
La definitività dell’illecito, come noto, consegue:
– allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
– nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
– al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
Ciò stante, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.
Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. – si tratta di “una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione….ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).
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