AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 luglio 2019, n. 319
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Applicazione dell’imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere edilizie in cemento armato – Articoli 2, 3, 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972
Con l’interpello specificato in oggetto, é stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune di XXX -Area Sportello Unico per l’Edilizia- fa presente che ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del d.P.R. n. 642 del 1972, tutte le istanze presentate ad una pubblica amministrazione scontano l’imposta di bollo.
Al riguardo, l’ente istante precisa che relativamente alla denuncia di opere edilizie in cemento armato, richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura di 16.00 euro per i seguenti documenti:
a) deposito della documentazione strutturale;
b) deposito per gli interventi di sopraelevazioni (per i quali è obbligatorio il parere tecnico);
c) deposito delle varianti;
d) deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.
Premesso quanto sopra, il Comune interpellante chiede, quindi, di conoscere se sia corretto richiedere l’assolvimento dell’imposta di bollo per i predetti documenti.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Comune interpellante ritiene che i documenti, oggetto della presente istanza di interpello, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito di cui al punto sub a), concernente l’applicazione dell’imposta di bollo al deposito della documentazione strutturale, si fa presente che il d.P.R. 26 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, all’articolo 65, comma 1, dispone che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale”.
I successivi commi 3 e 4 del predetto articolo 65, prevedono, altresì, che alla denuncia devono essere allegati il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, e che al costruttore, all’atto stesso della presentazione, sia restituita una copia del progetto e della relazione con l’attestazione di avvenuto deposito.
Da quanto sopra rappresentato, occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell’imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico” ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.
A tal proposito, si osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”
In tal senso, l’amministrazione finanziaria si è espressa con la risoluzione del 27 marzo 1984 n. 302570, in cui ha si afferma che la copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio, munita dell’attestazione di avvenuto deposito, rilasciata dal competente ufficio al denunciante è soggetta a bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 6 (ora articolo 4) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Con riferimento agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori, inoltre, con la medesima risoluzione è stato precisato, che gli elaborati tecnici presentati ai competenti uffici a corredo delle predette denunce, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 e dell’articolo 46 (ora articolo 28) dell’allegata tariffa, parte seconda, sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.
In merito al quesito di cui al punto sub b) concernente l’applicazione dell’imposta di bollo al deposito di sopraelevazioni, si rileva che la legge regionale della XXX 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche), all’articolo 8, commi 1-bis ed 2, stabilisce che la realizzazione degli interventi di sopraelevazione degli edifici è subordinata al rilascio da parte dell’autorità competente, del provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
La Delib. G.R. 30 marzo 2016, n. 10/5001 prevede, inoltre, che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 33 del 2015 è presentata prima dell’avvio dei lavori.
Relativamente al trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze, si osserva che l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dispone che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le”…Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
A parere della scrivente nell’ambito applicativo del richiamato articolo 3 della tariffa, parte prima, devono essere ricondotte anche le istanze dirette allo sportello unico dell’edilizia al fine di ottenere l’autorizzazione a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici e, pertanto, scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Per completezza si precisa che anche il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla sopraelevazione deve essere assoggettato all’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Per quanto concerne, invece, il deposito delle varianti di cui al punto sub c) si osserva che l’articolo 65, comma 5, del citato d.P.R. n. 380 del 2001, dispone “Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendono introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico …”.
Relativamente al trattamento ai fini dell’imposta di bollo del deposito delle varianti, si rileva che, se a seguito della presentazione delle stesse lo sportello unico non avvia alcun procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di alcun provvedimento finale, ma si limita esclusivamente ad acquisire detta documentazione agli atti, non possono essere ricondotte nella nozione di istanze e pertanto, non soggettate all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 3 della tariffa allegata al richiamato d.P.R. n 642 del 1972.
Con riferimento, poi ai certificati di fine lavori e collaudo di cui al punto sub d) si osserva che il citato d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 65, comma 6, stabilisce che “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 …”.
Il successivo articolo 67, comma 7 prevede che: “Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestualmente comunicazione allo sportello unico”.
Con riferimento al trattamento da riservare ai fini dell’imposta di bollo, alla relazione da effettuare a struttura ultimata, questa amministrazione ha già avuto modo di chiarire, con la risoluzione del 29 maggio 2009 n.139/E, che la stessa debba qualificarsi come scrittura privata, contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto, soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
Il predetto articolo dispone, infatti, l’applicazione dell’imposta di bollo per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Ad analoghe conclusioni questa amministrazione è giunta con riferimento al certificato di collaudo (cfr. risoluzione del 27/03/2002 n. 97/E).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gare con procedere aperte, contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali - articoli 2 e 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - Risposta 17 maggio 2021, n. 347…
- CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU. - Sentenza 09 giugno 2021, n. 16080 - La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura…
- Imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario Articolo 13, nota 3-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 - Risposta 25 luglio 2019, n. 317 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2020, n. 2632 - La natura della amministrazione separata esclude che per essa possano valere le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e all'art.…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Applicazione dell'imposta di bollo, alla comunicazione di iscrizione d'ufficio dei prodotti esplodenti, nell'allegato A al RETULPS - Articolo 3, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Risposta 15 settembre 2020, n. 355…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…