AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 settembre 2019, n. 376
Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La BANCA Istante (in seguito Banca) fa presente che, nell’ambito dell’attività relativa alla raccolta diretta, si è avvalsa della facoltà di esercitare l’attività bancaria all’estero, ammessa al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi (e senza stabilimento di succursali all’estero), fornendo servizi transfrontalieri.
Al riguardo la Banca istante evidenzia che, in partnership con la XXX, ha iniziato a collocare sul mercato on line il prodotto denominato “Conto ALFA – Conto deposito per non residenti”, dedicato esclusivamente alla clientela non residente in Italia (ad oggi, solo clientela tedesca).
Nello specifico, l’attività è regolata da un contratto trilaterale che è stato sottoscritto, in data 2017, con la XXX e la YYY.
Sulla base di tale accordo, XXX fornisce la piattaforma Internet “beta”, la quale consente ai clienti residenti in Germania di accedere all’offerta dei conti di deposito di varie banche aderenti (fra le quali l’istante) e svolge altresì l’attività di marketing, collocando sulla piattaforma le diverse offerte.
Con l’accesso al prodotto, il cliente apre un conto corrente di appoggio presso la banca YYY, da e verso la quale saranno effettuate tutte le movimentazioni di denaro a credito e debito del conto deposito aperto presso la banca.
La stessa YYY, in qualità di intermediario, svolge altresì, all’atto di apertura del rapporto di conto corrente, l’attività di istruttoria e gli adempimenti per l’adeguata verifica del cliente, richiesti ai fini della disciplina anti-riciclaggio, le certificazioni ai fini FACTA, ecc..
In concreto, il negozio trilatero prevede:
– l’invio, da parte della YYY, in favore dell’istante, della documentazione concernente l’identità del cliente;
– l’apertura, da parte della banca, del conto deposito per il cliente. La banca conferma poi l’apertura a XXX ed a YYY;
– che dopo la ricezione della conferma, YYY inizia i pagamenti dal conto corrente verso il conto deposito a termine (e tale trasferimento sarà comunicato alla banca);
– che la banca confermi la ricezione del pagamento e le condizioni di deposito a XXX. La banca, inoltre, si attiva per confermare al cliente, per mezzo di XXX, l’apertura del conto deposito.
Sotto il profilo operativo come previsto nel contratto:
– la Banca fornirà l’estratto conto del conto-deposito al cliente, tramite XXX, all’apertura del conto, alla chiusura e al roll-over del conto, e, in ogni caso, almeno una volta all’anno;
– la Banca fornirà al cliente, attraverso XXX, un estratto conto utile ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare, non più tardi della fine di febbraio dell’anno solare consecutivo, mostrando gli interessi;
– XXX inoltrerà al cliente detti documenti emessi dalla Banca in favore del cliente.
Al riguardo, l’istante precisa che, poiché la banca non capitalizza annualmente gli interessi, XXX si è proposta di produrre gli estratti conto autonomamente.
Inoltre, ai fini dichiarativi, YYY Bank produce l’estratto conto riassuntivo di tutti i depositi collocati presso le diverse banche per singolo cliente.
La banca istante precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 64 del 1972, l’imposta è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della Tariffa, allegata al predetto DPR “se formati nello Stato”.
Aggiunge, inoltre, che fra gli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. rientrano:
– gli “estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché” gli “estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali” (cfr. comma 2-bis e nota 3-bis dell’art. 13);
– le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari (cfr. comma 2-ter e nota 3-ter dell’articolo 13).
Per tali ultimi documenti, com’è noto, è prevista un’imposta proporzionale (2 per mille a decorrere dal 2014), applicabile sul “complessivo valore di mercato” e, in mancanza di esso, al “valore nominale o di rimborso” del prodotto finanziario.
L’imposta è applicata sul valore, così come indicato, al termine del periodo di rendicontazione.
Per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, in particolare, la normativa fiscale, prevede comunque una presunzione annuale di invio della comunicazione, anche in assenza dell’effettiva trasmissione dello stesso rendiconto.
In definitiva, il presupposto dell’imposta deve comunque essere individuato nelle comunicazioni rese ai clienti (o da intendersi rese), le quali appaiono rilevanti, ai fini dell’imposizione, se hanno ad oggetto l’entità delle operazioni di investimento/disinvestimento in un certo periodo ovvero le consistenze di fine periodo del patrimonio sottostante al rapporto tra cliente e gestore.
Premesso quanto sopra, la Banca istante, chiede di conoscere se per le comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti collocati in Germania, attraverso la rete marketing sopra individuata, sia tenuta all’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Banca interpellante ritiene che sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari in esame l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta per difetto del presupposto della territorialità.
L’istante osserva, infatti, che nel caso di specie le comunicazioni in argomento non debbono “presuntivamente” ritenersi inviate dall’istante, in quanto le stesse sarebbero effettivamente emesse dai soggetti coinvolti nel rapporto trilatero (YYY e XXX) aventi sede all’estero. Qualora le comunicazioni alla clientela acquisiscano più specificamente forma scritta e siano trasmesse alla clientela con cadenza non superiore all’anno occorre comunque fare riferimento al luogo in cui gli stessi materialmente prendano forma, in ossequio al presupposto della territorialità dell’imposta di bollo sopra descritta.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito proposto si osserva, preliminarmente, che per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, il comma 2-ter dell’articolo 13, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che l’imposta di bollo si applica nella misura proporzionale del 2 per mille per le “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati…”.
Inoltre, la nota 3-ter al citato articolo 13 prevede, per quanto di interesse, che “La comunicazione relativa ai prodotti finanziari(…) si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto….”.
In merito alla corretta interpretazione del citato comma 2-ter dell’articolo 13 occorre far riferimento al DM 24 maggio 2012 che all’articolo 1, lettera a), chiarisce che per ente gestore si intende “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria…”. Al riguardo, si rappresenta che la Banca istante è qualificabile quale ente gestore poiché nella fattispecie in esame agisce “secondo le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”, in particolare secondo il relativo articolo 16.
Inoltre, il medesimo articolo 1 del citato decreto ministeriale stabilisce che per cliente si intende “il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011”, ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.
In merito all’applicazione delle richiamate disposizioni, questa Agenzia ha fornito chiarimenti con le circolari n. 48 del 21 dicembre 2012 e n. 15 del 10 maggio 2013.
L’imposta è dovuta, quindi, in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono in ogni caso inviate, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, alla redazione e all’invio di comunicazioni. In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al comma 2-ter predetto trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012).
Circa il caso rappresentato dall’istante, dal rapporto contrattuale trilatero costituito tra la Banca Istante, la XXX e la YYY Bank, si evince che il soggetto gestore del rapporto di conto deposito è la Banca italiana, la quale, tra l’altro, deve comunicare al cliente l’estratto del conto deposito, per rendicontare annualmente il valore del prodotto con gli interessi, anche ai fini reddituali.
Di converso, XXX oltre a fornire la piattaforma Internet “Beta “, la quale consente ai clienti residenti in Germania di accedere all’offerta dei conti di deposito di varie banche aderenti (fra le quali l’istante), provvede altresì ad emettere una comunicazione di riepilogo e svolge inoltre l’attività di marketing, collocando sulla piattaforma le diverse offerte.
La YYY in qualità di intermediario si occupa, invece, oltre che della raccolta della documentazione concernente l’identità del cliente e dell’invio alla Banca italiana della stessa documentazione, anche dell’apertura del conto corrente attivato presso la stessa, con il quale saranno effettuate tutte le movimentazioni di denaro a credito e debito verso il conto deposito a termine, gestito dalla Banca italiana.
Alla luce di quanto premesso, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si rileva che la Banca istante, che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta, tra l’altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare – con cadenza periodica o almeno una volta l’anno – la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario.
Tali comunicazioni, si ritiene, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo.
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