AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 novembre 2019, n. 496
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia”. Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA S.P.A. (in seguito Banca) fa presente di essere una Banca italiana regolarmente autorizzata a svolgere attività bancaria e finanziaria nell’Unione Europea e, dunque, anche fuori dal territorio dello Stato.
Al riguardo la Banca istante rappresenta che ha ritenuto di estendere la propria offerta di conti deposito in Germania, dove è autorizzata a operare in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) e, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, anche in Austria.
Nello specifico, svolge quindi un’attività finanziaria “a distanza”, senza l’utilizzo di succursali o stabili organizzazioni in loco, mediante l’adesione ad una piattaforma informatica (“WeltSparen”) di proprietà di una Società tedesca (in seguito Società).
La predetta piattaforma rappresenta una specie di “vetrina” virtuale: la Società che la gestisce svolge attività di marketing per attirare la clientela retail e consentire di accedere all’offerta dei prodotti – nella specie conti deposito – concessi da varie banche europee, tra cui l’istante, al fine di scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze.
La Banca aggiunge, inoltre, che una banca tedesca cura poi l’identificazione della clientela, la gestione e l’amministrazione dei conti correnti e dei pagamenti relativi ai depositi, nonché la trasmissione della relativa documentazione, con tutte le procedure e le specifiche richieste, secondo un accordo globale di servizi.
Accedono alla piattaforma soltanto clienti residenti in Germania, che una volta scelto il prodotto più vantaggioso o, idoneo, ricevono, tramite la Società che gestisce la piattaforma, tutta la contrattualistica prodotta dal depositario, ai fini del perfezionamento del contratto.
Pertanto, quando viene scelto un certo deposito dell’istante, il cliente sottoscrive e sottopone la proposta di apertura di un conto deposito, da appoggiare a un proprio conto corrente presso la banca tedesca; a sua volta, la banca istante svolge le verifiche sostanziali necessarie e, se l’esito finale è positivo, accetta la proposta, inviando al cliente tedesco un documento debitamente firmato.
Al riguardo, la Banca precisa che, la forma tecnica mediante la quale si perfezionano i contratti di deposito è, lo scambio di corrispondenza, e non potrebbe essere altrimenti, poiché la stessa – così come qualsiasi altro intermediario aderente alla piattaforma – non incontra fisicamente il cliente tedesco, né potrebbe farlo, per motivi logistici e contrattuali.
Premesso quanto sopra, la Banca istante, chiede di conoscere se per il contratto di conto deposito e per le comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi intestati a clienti tedeschi, attraverso la piattaforma informatica della Società tedesca, sia tenuta all’applicazione dell’imposta di bollo, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e articolo 13, comma 2-ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R .n. 642 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Banca interpellante, ritiene che l’imposta di bollo sul contratto di deposito e sulle comunicazioni periodiche alla clientela, rispettivamente prevista dall’articolo 2 e dall’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativamente a conti deposito accesi per il tramite della piattaforma informatica virtuale di una Società tedesca e riservati esclusivamente a clientela residente in Germania, non è dovuta per difetto del presupposto della territorialità.
Infatti, i conti deposito sono stipulati fuori dal territorio dello Stato, nello svolgimento di un’attività bancaria non soggetta alla normativa italiana sulla trasparenza e con una Banca tedesca che non potrebbe applicare tale imposta.
La Banca aggiunge, inoltre, che i contratti in questione, in quanto stipulati per scambio di corrispondenza, si perfezionano quando l’accettazione della proposta giunge all’indirizzo del proponente, che ne prende conoscenza, come previsto dagli artt. 1326 e 1335 del codice civile. La proposta di sottoscrizione del cliente, infatti, è indirizzata alla Banca e contiene la sola firma del cliente, mentre l’accettazione della Banca è indirizzata al cliente, che la riceve e ne prende conoscenza al proprio indirizzo e contiene la sola sottoscrizione della Banca. L’effettivo perfezionamento del contratto,pertanto, avviene all’indirizzo del cliente, quindi in Germania, ossia si forma fuori dal territorio dello Stato italiano.
Inoltre, l’attività di raccolta svolta dall’istante in Germania, con l’ausilio della piattaforma informatica e della banca tedesca, non è assoggettata alla normativa di cui agli artt. 115 e ss. del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) sulla «trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», con riferimento ad «operazioni e servizi finanziari». Proprio l’articolo 115 del Testo unico bancario, infatti, dispone espressamente che dette norme«si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari», mentre nel caso in esame le attività oggetto della presente istanza sono svolte inequivocabilmente fuori dal territorio della Repubblica
Infine, l’articolo 2 del d.P.R. n 642 del 1972 stabilisce che «l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato», e, coerentemente, il decreto ministeriale 24 maggio 2012, chiarisce che l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela, di cui all’articolo 13, comma 2-ter citato, è applicata dal «soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del TUB e del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma».
Come già evidenziato, l’istante, con i depositi in questione, esercita attività bancaria fuori del territorio della Repubblica, dunque non può essere chiamata ad applicare detta imposta di bollo.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, il comma 2-ter dell’articolo 13, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che l’imposta di bollo si applica nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per l’anno 2013, e del 2 per mille, a decorrere dall’anno 2014 per le “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati…”.
Inoltre, la nota 3-ter al citato articolo 13 prevede, per quanto di interesse che “
La comunicazione relativa ai prodotti finanziari(…) si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio odi redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto”.
In merito alla corretta interpretazione del citato comma 2-ter dell’articolo 13 occorre far riferimento al DM 24 maggio 2012 che all’articolo 1, lettera a), chiarisce che per ente gestore si intende “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del TUB”. Al riguardo, si rappresenta che la Banca istante è qualificabile quale ente gestore poiché nella fattispecie in esame agisce “secondo le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”, in particolare secondo il relativo articolo 16.
Inoltre, il medesimo articolo 1 del TUB stabilisce che per cliente si intende “il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011”, ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.
In merito all’applicazione delle richiamate disposizioni, questa Agenzia ha fornito chiarimenti con le circolari n. 48/E del 21 dicembre 2012 e n. 15/E del 10 maggio 2013.
L’imposta è dovuta, quindi, in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono, in ogni caso inviate anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione ai prodotti finanziari intrattenuti dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni. In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al comma 2-ter predetto trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari intrattenuti con un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012).
Circa il caso rappresentato, secondo quanto riferito dall’istante a seguito di un accordo di servizio tra ALFA, la Società tedesca proprietaria della piattaforma informatica e la Banca tedesca, si rileva che il soggetto gestore del rapporto di conto deposito è la Banca italiana, la quale, tra l’altro, si occupa di inviare le comunicazioni di rendicontazione ai fini reddituali ai clienti.
Di converso, la società tedesca (Raisin GMHB) fornisce la piattaforma informatica, la quale consente ai clienti residenti in Germania di accedere all’offerta dei conti di deposito di varie banche aderenti (fra le quali l’istante), svolge altresì l’attività di marketing, collocando sulla piattaforma le diverse offerte.
La Banca tedesca (MHB) in qualità di intermediario si occupa, invece, oltre che all’identificazione del cliente, anche della gestione e amministrazione dei conti correnti e dei pagamenti relativi al conto deposito, nonché della trasmissione della relativa documentazione.
Alla luce di quanto premesso, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si rileva che la Banca istante, che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta, tra l’altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare – con cadenza periodica o almeno una volta l’anno – la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario.
Tali comunicazioni, dunque, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13,comma 2-ter della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo.
Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, del contratto di conto deposito, si rileva che in linea generale lo stesso è riconducibile alla previsione di cui alla nota 2-bis in calce all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui scontano l’imposta nella misura di euro 16,00,per ogni contratto indipendentemente dal numero degli esemplari o delle copie, i “Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415”.
Tuttavia, come precisato dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 24 maggio 2012,l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13,commi 1 e 2, e 14 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di contocorrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela (cfr. circolare n. 48 del 2012).
Da quanto sopra precisato, deve ritenersi, pertanto, che i contratti di conto deposito, stipulati con la clientela tedesca, non sono soggetti autonomamente all’imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR. n. 642 del 1972.
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