AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 178 del 31 gennaio 2023
Applicazione dell’imposta di bollo sulle domande di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta che sono state introdotte alcune modifiche al regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (”che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”), il cui articolo 11, paragrafo 1, dispone che ”Un’impresa di trasporti (…) è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada” e che ”al termine della procedura attivata con la domanda per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, l’impresa viene iscritta al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto stradale (REN) e di tale iscrizione viene rilasciata certificazione”.
In particolare, a seguito della integrale sostituzione dell’articolo 5 del citato Regolamento, sono state innovate le ”Condizioni relative al requisito di stabilimento” e tali innovazioni hanno reso necessaria la predisposizione di una circolare applicativa emanata il AA/BB/2022.
L’istante riferisce, inoltre, che nella predetta circolare è stato ”previsto l’onere a carico delle imprese di trasporto di richiedere nuovamente l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada con apposita domanda, assolvendo all’imposta di bollo, corredata dall’autocertificazione dell’esistenza di tutte le condizioni previste dalla nuova versione dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1071/2009”.
Ciò posto, l’interpellante, nello specificare ”che la predetta istanza include la richiesta di rilascio del certificato attestante il conseguimento dell’autorizzazione”, chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulla predetta ”domanda” nei termini precisati dalla suddetta circolare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che ”l’adeguamento ai mutati requisiti di cui all’articolo 5 novellato del regolamento CE n. 1071/2009 integra una domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada che, in quanto tale, è assoggettata all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della tariffa annessa al dpr n. 642/1972”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui ”Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa” (cfr. articolo 1).
L’articolo 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le ”Istanze, petizioni, (…)” dirette ”agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo”.
Il successivo articolo 4 della medesima Tariffa dispone, inoltre, l’assoggettamento ad imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, gli ”Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Costituisce, dunque, presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo la presentazione di un’istanza con la quale si chiede l’emanazione di un provvedimento amministrativo nonché il rilascio di quest’ultimo.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie rappresentata, si osserva quanto segue.
L’articolo 1 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, richiamato dall’istante, contiene la disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa.
I ”Requisiti per l’esercizio della professione” sono elencati al successivo articolo 3, come modificato dal Regolamento UE 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (”che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada”) che ha soppresso il paragrafo 2.
Tale disposizione, al paragrafo 1, dispone che ”Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada a) Hanno una sede effettiva e stabile in uno stato membro;
b) Sono onorabili;
c) Possiedono un’adeguata idoneità finanziaria;
d) Possiedono l’idoneità professionale richiesta”.
L’articolo 5 del Regolamento CE n. 1071/2009, anch’esso novellato dal citato Regolamento UE 2020/1055, elenca una serie di condizioni necessarie per soddisfare il ”requisito di stabilimento” tra cui quella in base alla quale l’impresa ”è iscritta nel registro delle società commerciali di tale stato membro o di un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale”.
Il successivo articolo 11 del Regolamento CE n. 1071/2009 al paragrafo 1 dispone che ”Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada”.
Al riguardo, risulta emanato il decreto dirigenziale 8 aprile 2022, prot. 145 recante ”Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti CE n. 1071/2009 e CE 1072/2009 con il regolamento UE 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”, oggetto della circolare n. 3738 del 13 maggio 2022, richiamata all’istante.
L’articolo 1 del predetto decreto dirigenziale stabilisce che ”le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (…) dimostrando il solo requisito dell’onorabilità”.
L’articolo 2 del medesimo decreto dispone che ”Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio di trasportatore su strada con l’iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale le imprese di trasporto su strada devono …”dimostrare di possedere i requisiti in esso elencati.
Inoltre, l’articolo 3 del medesimo decreto stabilisce che:
”ai fini del conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada il possesso del requisito dello stabilimento è dimostrato attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà” (cfr. comma 2);
”Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà” (cfr. comma 3);
la dichiarazione sostitutiva di notorietà ”deve essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione per l’esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (cfr. comma 4).
Con riferimento alle autorizzazioni, inoltre, l’articolo 13 del Regolamento CE n. 1071/2009 disciplina anche la ”Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni” e dispone, tra l’altro, che ”Se constata che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada”.
Con riferimento alla ”domanda di autorizzazione”, nella richiamata circolare n. 3738 del 2022, si precisa che il richiedete deve assolvere l’imposta di bollo.
Al riguardo, in particolare, si precisa che, in linea con la normativa fiscale sopra richiamata, le istanze presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione in argomento sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte prima del citato d.P.R. n. 642 del 1972.
È soggetto all’imposta anche il rilascio del certificato attestante il conseguimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1 della medesima Tariffa, nonché il rilascio della autorizzazione in argomento, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Pertanto, relativamente a quanto affermato nella circolare in esame, dove è chiarito che ”Le imprese che intendono svolgere l’attività di trasportatore su strada in sede di richiesta di iscrizione al REN dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà (…), unitamente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci”, la Scrivente ritiene che, la presentazione di detta domanda dovrà essere effettuata con il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del sopra richiamato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Non rientra, invece, nelle competenze della Scrivente stabilire in quali casi sia necessario rilasciare una nuova autorizzazione o sia possibile dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà secondo quanto previsto dal citato decreto 8 aprile 2022.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
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