AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 settembre 2020, n. 330
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Applicazione dell’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – fa presente che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione del 18 aprile 2016, n. 25/E, ha chiarito che le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal codice della strada, sono esenti dell’imposta di bollo, in quanto atti ricompresi nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui all’articolo 5, comma 4, della tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Al riguardo il Ministero rappresenta, che alcuni uffici territoriali della Polizia di Stato, hanno chiesto di conoscere se la soluzione adottata con la citata risoluzione n. 25/E, possa essere estesa anche alle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, considerato che anche in tali casi, le sanzioni amministrative sono irrogate nell’esercizio di potestà amministrativa.
Il Ministero interpellante chiede, inoltre, di conoscere se il “codice ente”, al quale va riferito il versamento previsto nel campo 6 del modello F23 utilizzato per il pagamento delle sanzioni, debba essere quello dell’ufficio/ente da cui dipende l’agente accertatore ovvero quello dell’Autorità/ufficio competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Ministero interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si fa presente che la Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante ( Modifiche al sistema penale) ha definito i principi generali e il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle pecuniarie prevedendo una disciplina simile a quella vigente nel diritto penale. In particolare, nella Sezione I del Capo I, dedicato ai principi generali delle sanzioni amministrative l’articolo 12 ( ambito di applicazione) prevede che ” Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”.
Dalla lettura dell’articolo sopra trascritto si evince in modo chiaro che le disposizioni contenute nel Capo I della legge n. 689 del 1981 in materia di procedura sanzionatoria si riferiscono esclusivamente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il successivo articolo 32 della medesima legge n. 689 del 1981 stabilisce che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’articolo 39”.
L’articolo 33 elenca le “contravvenzioni” che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Si tratta, a ben vedere, di contravvenzioni a norme extratributarie a cui conseguono sanzioni irrogate da parte degli organi competenti, nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi.
Fatte tali premesse, relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle quietanze rilasciate per la riscossione di dette sanzioni, occorre richiamare il d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, recante la disciplina dell’imposta di bollo, che all’articolo 1 dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’Allegato B a detto decreto, denominato “Tabella”, contiene l’elencazione di ” Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”.
Al riguardo, l’articolo 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 dispone l’esenzione in modo assoluto, dall’imposta di bollo, per gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Ciò posto, in applicazione dell’articolo 5, comma 4, sopracitato si ritiene che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.
Relativamente al secondo quesito proposto con la presente istanza di interpello, concernente la modalità di compilazione del modello F23 si rappresenta che il campo 6 di tale modello deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ovvero se non ancora istituito codice dell’ufficio del Registro per contratti di locazione, atti giudiziari, dichiarazioni di successione e tassa abilitazione ordine professionale; codice dell’ufficio del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali; codice dell’ufficio competente a rilevare la violazione nel caso di ravvedimento). L’elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Lo spazio “subcodice” è a disposizione dell’ufficio o dell’ente richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).
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