AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 254
Interpello ex articolo 11, c. 1, let. b), legge 27 luglio 2000, n.212 – Applicazione disciplina CFC – Articoli 167, comma 5, lett b) e 47, comma 4 del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante, Tizio, è una persona fisica proprietaria del xx per cento della società ALAFA (di seguito, “ALFA” o “Partecipata”), costituita il xx xx xxxx in uno Stato Estero ed ivi residente. Il resto del capitale è di proprietà di soggetti appartenenti alla medesima famiglia: la sorella e il nipote dell’interpellante, i quali possiedono ciascuno una quota del xx per cento. Le partecipazioni sono detenute attraverso la società italiana BETA fiduciaria S.p.A. In sostanza, l’istante evidenzia che sommando la propria quota di partecipazione con quella degli altri due soci si determina la condizione di controllo di cui all’articolo 167, comma 1, del TUIR, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429. ALFA è proprietaria di un latifondo della dimensione di XXX ettari, concede in affitto terreni agricoli attrezzati, destinati principalmente alla produzione di soia, concede in locazione silos (per lo stoccaggio della soia) e gestisce un’attività di compravendita di soia. L’interpellante descrive – fornendo copiosa documentazione a corredo dell’istanza – l’attività effettivamente svolta dalla Partecipata, evidenziando come la stessa si caratterizzi per una struttura di ingenti dimensioni e fortemente radicata nel territorio. In relazione alle attività svolte nello Stato Estero, ALFA è soggetta a due imposte: – “Impuesto a la renta actividades comerciales, industriales y de servicios” (di seguito, IRACIS) gravante sull’attività di impresa, cioè sulla compravendita di soia e sulla locazione di silos, con aliquota nominale al 10 per cento; – “Impuesto a la renta de las actividades agropecuniarias” (di seguito, IRAGRO) gravante sull’attività di affitto dei terreni agricoli, con aliquota nominale al 10 per cento. A carico di ALFA, inoltre, è prevista l’applicazione di: – un’addizionale del 5% sul reddito prodotto in caso di distribuzione dell’utile; – una ritenuta, con aliquota del 15%, nell’ipotesi di distribuzione di dividendi a favore di soci non residenti nello Stato Estero, corrisposta dalla Partecipata sui dividendi distribuiti ma gravante sui soci percettori. L’istante dichiara che nessuna forfettizzazione è stata applicata nella determinazione della base imponibile IRACIS e IRAGRO; le due imposte, infatti, sono state calcolate sulla base dei risultati analitici dei bilanci 2016 e 2017 della società partecipata. In ragione di ciò l’istante ritiene che trattasi di imposte pienamente assimilabili all’IRES nazionale. L’istante, inoltre, riferisce che ALFA: 1) non beneficia né ha mai beneficiato nello Stato Estero di regimi fiscali speciali o agevolazioni e riduzioni del carico fiscale;
2) dal 2011 al 2017, ha distribuito circa il 98 per cento degli utili distribuibili soggetti a tassazione in capo ai soci in Italia in conformità alle disposizioni normative pro tempore vigenti. Atteso che in base all’aliquota nominale ordinaria paraguaiana (IRACIS e IRAGRO) la Partecipata si qualifica come entità localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del TUIR, l’istante chiede: 1) la disapplicazione della CFC rule, in quanto ritiene di poter dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente di cui al successivo, comma 5, lettera b) per i periodi d’imposta 2016 e 2017; 2) in forza della citata esimente, chiede di non applicare l’imposizione integrale dei dividendi ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ai fini della disapplicazione dell’articolo 167 del TUIR, mediante la dimostrazione dell’esimente prevista dalla lettera b) del comma 5 di tale disposizione, l’istante intende dimostrare: – la congruità del carico fiscale scontato nello Stato Estero rispetto alla tassazione domestica italiana; – la sistematica distribuzione verso l’Italia dell’utile della CFC. Ai fini del calcolo del tax rate effettivo estero, l’istante ritiene di dover considerare l’ammontare complessivo risultante dalla somma delle imposte versate da ALFA sui redditi prodotti (IRACIS e IRAGRO) e delle imposte pagate sugli utili distribuiti ai soci (addizionale IRACIS del 5 per cento e ritenuta del 15 per cento). Considerando il rapporto tra utile ante-imposte ed il totale delle imposte pagate (comprensivo dell’IRAGRO e dell’IRACIS, nonché dell’addizionale e delle imposte pagate sugli utili distribuiti ai soci non residenti), l’istante ha calcolato un tasso effettivo di imposizione pari al 20,9 per cento per il 2016 e al 20,47 per cento per il 2017. Ad abundantiam, l’interpellante ha redatto un “bilancio virtuale italiano” ed ha calcolato IRES ed IRAP virtuali, ottenendo rispettivamente tassi virtuali domestici pari al 17,69 per cento per il 2016 e al 15,74 per cento il 2017. In occasione della presentazione di documentazione integrativa, inoltre, l’interpellante ha fornito i dati relativi al calcolo del tax rate effettivo estero nettizzandolo del credito di imposta per imposte pagate all’estero, di cui i soci italiani hanno beneficiato in relazione ai medesimi importi. In esito a tali calcoli, l’interpellante ha indicato un tax rate effettivo estero pari al 16,09 per cento per il 2016, e pari al 15,47 per cento per il 2017. Per quanto concerne, invece, il “bilancio virtuale italiano”, calcolato considerando anche il credito di imposta per imposte pagate all’estero, l’interpellante ha indicato tassi virtuali domestici rispettivamente del 16,2 per cento per il 2016 e del 14,39 per cento per il 2017. Per quanto concerne infine i requisiti richiesti per la disapplicazione del regime di integrale tassazione degli utili, l’interpellante ritiene che “l’inizio del possesso delle partecipazioni” vada riferito al 2016, in quanto, fino al 2015, lo Stato Estero non figurava nella black list e, per il 2015, ALFA non beneficiava di alcun regime fiscale speciale.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 167 del TUIR (nella versione in vigore nel periodo di riferimento), la disciplina CFC si applica alle partecipazioni di controllo detenute in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 del medesimo articolo 167 del TUIR. Tale ultima disposizione, nella versione introdotta dall’articolo 1, comma 142, lettera b), n. 2 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.
Il successivo comma 5 dell’articolo 167 stabilisce che le disposizioni dettate in materia di tassazione di imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società partecipata non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, “nel mercato dello stato o territorio di insediamento” [cosiddetta “prima esimente” di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), del TUIR] ovvero che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al citato comma 4 [cosiddetta “seconda esimente” di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), del TUIR].
Inoltre, ai sensi dell’articolo 47, comma 4 del TUIR – nella versione pro tempore vigente – è possibile ottenere la disapplicazione della integrale tassazione in capo al socio residente dei dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, a condizione che quest’ultimo dimostri, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al citato articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la partecipata ALFA è assoggettata ad un regime fiscale che prevede un’aliquota nominale inferiore alla metà del livello nominale d’imposizione vigente in Italia, con la conseguente sussistenza, in capo alla medesima, del presupposto soggettivo di applicabilità della disciplina CFC.
In considerazione di ciò, l’istante chiede, in primis, l’applicazione della seconda esimente della CFC rule relativamente i periodi d’imposta 2016 e 2017 e, in forza di tale riconoscimento, di non applicare l’imposizione integrale dei dividendi ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR.
Al riguardo, si precisa che la richiesta formulata rispetto al periodo d’imposta 2016 è inammissibile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 per assenza del requisito della preventività.
Sono invece da analizzare nel merito la richiesta di applicazione della seconda esimente della CFC rule con riferimento al periodo d’imposta 2017 e la richiesta di disapplicazione dell’articolo 47, comma 4, del TUIR, per i dividendi percepiti nel 2017.
Con riferimento alla prima richiesta si ricorda che, come precisato nella circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, la ricorrenza della seconda esimente può essere soddisfatta anche dimostrando che l’investimento non ha dato origine a un significativo risparmio d’imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della CFC.
Al riguardo, si ritiene che, ai fini del calcolo del tax rate effettivo, occorre considerare il carico impositivo complessivo subito dal reddito della società estera partecipata a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione, nonché tenendo conto del prelievo subito dai diversi soggetti del gruppo societario (cfr. circolare n. 51/E del 2010, paragrafo 4), includendo anche l’imposizione sui dividendi distribuiti ai soci non residenti.
In applicazione di tale regola, l’interpellante ha, correttamente, calcolato il tax rate effettivo per il 2017 includendo anche le ritenute alla fonte sugli utili distribuiti ai soci esteri.
In tal modo, il rapporto tra la somma dell’imposta sul reddito d’impresa IRACIS, dell’imposta sul reddito dei terreni IRAGRO, dell’addizionale e della ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi (da un lato) e l’utile ante imposte (dall’altro) ha consentito di determinare un tax rate effettivo estero pari al 20,47 per cento, superiore alla metà dell’aliquota nominale italiana (IRES + IRAP) per il periodo d’imposta 2017, cioè al 13,95 per cento.
Inoltre, in sede di documentazione integrativa, il contribuente ha rideterminato il tax rate effettivo estero, riducendolo dell’importo del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR di cui i soci hanno beneficiato nella propria dichiarazione.
Anche in questa seconda ipotesi, il tax rate effettivo estero, pari al 15,47 per cento, risulta essere superiore alla metà dell’aliquota nominale italiana (13,95 per cento) per il periodo 2017.
Alla luce di tali considerazioni, nel presupposto della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dall’istante e della documentazione esibita, nonché della correttezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo del tax rate effettivo estero, si ritiene di poter riconoscere la sussistenza della seconda esimente ai fini della disapplicazione della disciplina CFC [art. 167, comma 5, lettera b) del TUIR] in capo alla controllata ALFA.
Il consenso alla disapplicazione della disciplina CFC è circoscritto ai redditi conseguiti dalla predetta controllata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e in ciascuno dei periodi d’imposta successivi in cui sussistono i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali il parere dell’Agenzia viene reso.
Con riferimento alla richiesta di disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi in questione, si ricorda come l’articolo 47, comma 4, del TUIR, (nella formulazione pro tempore vigente) preveda – rinviando alle condizioni indicate nel successivo articolo 87, comma 1, lettera c) – che l’integrale imposizione dei dividendi può essere evitata dal percettore residente in Italia purché quest’ultimo dimostri che “dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori (…)” che integrano i criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati.
Riguardo alla dimostrazione della suddetta esimente, è richiesta la retroattività della prova all’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tuttavia, come affermato nella relazione illustrativa aletti al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, la verifica della condizione della congruità del carico fiscale complessivo “deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati”.
Nel caso di specie, si osserva che l’aliquota nominale sul reddito estero pari al 10 per cento (IRACIS ed IRAGRO), qualifica – ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del TUIR – lo Stato Estero come territorio a fiscalità privilegiata a partire dal periodo d’imposta 2016 coincidente con l’anno solare. Fino al 2015, infatti, lo Stato Estero non era un territorio a fiscalità privilegiata (tenuto conto che la partecipata non ha beneficiato nel 2015 di regimi speciali).
Coerentemente, il contribuente ha fornito dimostrazione della congruità del carico fiscale scontato nello Stato Estero rispetto alla tassazione domestica italiana sia con riferimento al periodo d’imposta 2016, che con riferimento al periodo d’imposta 2017.
In particolare, si ritiene che, l’effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata sia da escludere nel caso in esame sulla base dei seguenti elementi:
– calcolo della congruità del livello di tassazione rispetto a quello domestico subita dalla partecipata ALFA, come verificato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR;
– copie dei bilanci della partecipata estera relativi agli esercizi dal 2013 al 2017;
– copia delle revisioni contabili relative agli esercizi 2016-17;
– copia delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRACIS e IRAGRO per gli esercizi in esame;
– copie dei versamenti relativi all’imposta IRAGRO per il 2016-17;
– copia dei versamenti in acconto (poiché la liquidazione termina a credito) relativi all’IRACIS per il 2016-17;
– dichiarazioni relative all’addizionale IRACIS per distribuzioni di dividendi dal 2012;
– copia dei versamenti dell’addizionale dovuta sull’utile prodotto nello Stato Estero dalla controllata estera;
– copia dei versamenti delle ritenute in uscita scontate dai soci in sede di distribuzione dei dividendi;
– copia delle delibere di distribuzione dei dividendi adottate dalla partecipata ALFA per gli esercizi in esame.
Alla luce di quanto precede, nel presupposto della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese nell’istanza e della documentazione esibita, si ritiene di poter riconoscere la disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 47, comma 4, del TUIR con riferimento agli utili provenienti dalla partecipata ALFA. Il consenso alla disapplicazione è circoscritto agli utili percepiti dai soci italiani nel 2017 e in ciascuno dei periodi d’imposta successivi in cui sussistono i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali il presente parere è reso.
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