La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32552 depositata il 12 dicembre 2019 intervenendo in tema di reverse charge, sanzioni ed operazioni soggettivamente inesistenti ha affermato che “l’art. 6, comma 9 bis. 3, d.lgs. n. 471 del 1997 si applica, nel rispetto del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, sempre che gli atti di recupero non siano ancora definitivi.”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che a seguito di una verifica fiscale gli venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali veniva contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, relative a cessione di rottami, emesse da varie società cartiere. Avverso tali atti impositivi la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze della ricorrente. La contribuente avverso la decisione della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano integralmente la sentenza n impugnata. Avverso la decisione della CTR la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini accolgono solo il quinto motivo di doglianza riaffermando che “in tema d’iva, le operazioni di cessione compiute in regime d’inversione contabile (cd. “reverse charge”), ancorché effettuate sotto l’apparente osservanza dei requisiti formali, sono indetraibili in caso di violazione degli obblighi sostanziali, ove venga meno la corrispondenza, anche soggettiva, dell’operazione fatturata con quella in concreto realizzata, con conseguente inesistenza dell’obbligo di corrispondere l’imposta indicata in fattura.” E che trovano applicazione, in base al principio del favor rei, il sistema sanzionatorio più favorevole, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2018. In base al quale, conformemente alla giurisprudenza comunitaria in materia di reverse charge le violazioni degli obblighi formali non possono escludere di per sé il diritto alla detrazione del contribuente, pena la violazione del principio di neutralità dell’imposta.
Infatti per i giudici di legittimità in base all’art. 3 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, che ha esteso il principio del “favor rei” anche al settore tributario, sancendone l’applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Infine per i giudici del palazzaccio la CTR ha fatto retta applicazione dello ius superveniens più favorevole al contribuente, escludendo la deducibilità dei costi laddove il contribuente non ha provato che il bene acquistato sia stato reimpiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa e che non sia stato utilizzato in concreto per il compimento di un delitto non colposo.
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