AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 marzo 2021, n. 135
Applicazione ritenuta su dividendi corrisposti alla controllante Svizzera
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.a. (di seguito anche la “Società”, “ALFA” o “l’istante”), ha formulato un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 co.1 lettera a) della Legge n. 212 del 27/07/2000, con la quale chiede di potere applicare l’articolo 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera, siglato il 26 ottobre 2004 (di seguito “Accordo”), al fine di non dover assoggettare a ritenuta la distribuzione dei dividendi alla controllante svizzera, BETA SA.
L’istante premette di essere “una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano, interamente posseduta (dal XX dicembre 2002) dalla BETA S.A. (…), società di capitali di diritto svizzero (société anonyme), costituita a YYYYYYY il YY YYYYYY YYYY, residente in Svizzera nel Cantone di ZZZZZZ e quotata in diversi mercati regolamentati”.
Inoltre, ALFA rappresenta che “disponendo di ingenti riserve di utili maturate negli anni, intende distribuire dividendi a favore del socio unico BETA SA, beneficiando delle disposizioni di cui all’articolo 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera siglato il 26 ottobre 2004 (i.e. esenzione da ritenuta alla fonte).
L’articolo 9 del predetto Accordo prevede i seguenti requisiti per la sua applicazione:
a) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e
b) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e
c) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e
d) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.
Con riferimento, in particolare, al requisito dell’assoggettamento a tassazione diretta degli utili, di cui all’articolo 9, lett. d), dell’Accordo, la Società specifica che BETA SA: “è qualificata dal sistema fiscale svizzero come una “holding company”.
Detta qualificazione non è stata ottenuta per via di ruling o altri accordi limitati nel tempo o nello spazio, ma discende dalla natura dell’attività svolta (i.e. possesso prevalente di partecipazioni) e comporta il divieto d’esercizio di qualsiasi attività di natura industriale.
Va detto che il trattamento fiscale derivante dall’inquadramento di BETA SA quale holding company ha subito medio tempore profonde modifiche normative, in particolare con riferimento all’assoggettamento a tassazione degli utili. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere, in relazione a cui si prevedeva che i redditi fossero assoggettati solo alle imposte federali (con eccezione dei dividendi che godono di un regime di partecipation exemption equivalente a quello vigente in Italia), con applicazione di un’imposta cantonale sul capitale con aliquota dello 0,075%.”
Pertanto, l’istante chiede di conoscere se, “in ragione del nuovo quadro normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non vi siano (più) ostacoli per ritenere applicabile l’articolo 9 dell’Accordo, con il portato che ALFA possa correttamente non applicare la ritenuta sulle distribuzioni di dividendi a BETA SA, dal momento che quest’ultima assoggetterà ad imposizione i redditi percepiti senza beneficiare di alcuna esenzione di imposta”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società rappresenta, preliminarmente, di aver sottoposto analoga questione interpretativa all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, prima dell’abrogazione del regime fiscale applicato alle società holding svizzere.
In tale occasione, l’Agenzia aveva ritenuto che “la mancata applicazione dell’imposta sull’utile netto a livello cantonale e municipale, non si traduce, (…) in una mera riduzione del carico impositivo complessivo ai fini delle imposte dirette, ma costituisce un’effettiva esenzione degli utili della società, per espressa rinuncia all’esercizio del potere impositivo a livello cantonale e municipale” e che pertanto “BETA SA non integrasse il requisito di cui all’articolo 9 dell’Accordo secondo cui, al fine di beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui dividendi, le società devono essere ‘assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni’.
L’Agenzia delle entrate aveva fondato le proprie valutazioni sulla base di quanto stabilito nella Risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, all’interno della quale anche in ragione della Decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007 (C (2007) 411 final), era stato evidenziato che “le società elvetiche che vogliono beneficiare del regime madre-figlia (di cui all’articolo 9 dell’Accordo),(…) non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale)”.
A tale riguardo l’istante rappresenta che “a seguito dell’entrata in vigore della Legge federale del 28 settembre 2018 (concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS), con decorrenza 1° gennaio 2020 è stata abrogata la norma di cui all’articolo 28, comma 2, della Legge Federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990, la quale prevedeva che “(…) le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l’imposta sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi (…)”.
Pertanto, prosegue la Società, “a decorrere dal 1° gennaio 2020 le società holding svizzere non godono più del regime agevolativo previsto dalla normativa fiscale svizzera”.
Sulla base di quanto precede, ALFA ritiene quindi che “la società svizzera, BETA SA, si qualifichi ora, senza più alcun dubbio, per l’applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera e che, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ALFA possa effettuare le previste distribuzioni di dividendi senza applicazione della ritenuta di cui all’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973”.
Infine, a supporto della propria tesi, ALFA rappresenta che l’Amministrazione finanziaria, con la Risposta n.57 del 15 febbraio 2019, ha dato parere positivo all’esenzione delle ritenute relativamente alla distribuzione di dividendi da parte di una società controllata italiana verso una holding svizzera che ha formalmente rinunciato alle agevolazioni fiscali previste dal sistema svizzero.
Nello specifico, la controllante ha presentato una comunicazione all’Amministrazione fiscale elvetica, la quale ha rilasciato apposita certificazione, attestando che la società non gode di alcuna agevolazione fiscale quale holding ed è soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il quesito interpretativo sottoposto dall’istante attiene all’applicabilità dell’esenzione della ritenuta sui dividendi che ALFA intende corrispondere al socio unico svizzero BETA SA, come previsto dall’articolo 9 del citato Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera.
Nello specifico, il dubbio interpretativo sollevato è riferito ad una delle condizioni individuate al paragrafo 1 dell’articolo 9 del suddetto Accordo al fine di esentare da ritenuta i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri nello Stato d’origine e, segnatamente, alla condizione secondo cui “entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni…”.
Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al requisito di assoggettamento all’imposta diretta sugli utili che le società svizzere, fra l’altro, devono integrare al fine di beneficiare dell’agevolazione de qua.
Con il citato documento di prassi è stato chiarito, infatti, che il requisito in parola non può ritenersi integrato nell’ipotesi di società elvetiche che “anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito” per effetto di specifiche “disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi”.
Tale conclusione interpretativa si basa sull’analisi condotta dalla Commissione europea su alcuni regimi agevolati di tassazione diretta sul reddito delle società riconosciuti dal sistema fiscale elvetico.
In proposito, la Commissione europea, nella Decisione del 13 febbraio 2007, ha ritenuto che alcuni regimi di tassazione delle società elvetiche costituiscono aiuti di stato, in contrasto con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
Infatti, tali agevolazioni non rappresentano un incentivo legittimo di sviluppo economico e commerciale per determinati settori economici, bensì, incidendo direttamente sui prezzi nei rapporti commerciali con l’Unione europea, indirizzano le imprese ad insediarsi nel territorio svizzero.
In conclusione, la Commissione ha affermato che i regimi di tassazione, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e pertanto incompatibili col citato Accordo del 1972.
Pertanto, come precisato nella risoluzione n. 93 del 2007, le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 dell’Accordo, non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).
Nel caso in esame, l’istante rappresenta che il regime di favore per le holding svizzere dal 1° gennaio 2020 è stato abrogato, pertanto, a partire dalla suddetta data, il reddito della controllante, BETA SA, è assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione sui redditi attualmente vigenti in Svizzera.
Nel presupposto della correttezza e veridicità delle informazioni fornite dalla società istante, alla luce dell’abrogazione dell’articolo 28, comma 2, della Legge Federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 avvenuta ad opera della Legge federale del 28 settembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2020, nonché in conformità con quanto stabilito nella risposta dell’Amministrazione finanziaria n. 57 del 15/02/2019, si può, in questa sede, ritenere applicabile l’articolo 9 dell’Accordo ai dividendi che ALFA distribuirà alla controllante svizzera BETA SA nel 2020, ferma restando, ovviamente, la sussistenza di tutte le altre condizioni previste.
Si precisa che la presente risposta non riguarda eventuali profili di abuso del diritto degli istituti trattati, di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e viene resa sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Con particolare riferimento alla fattispecie prospettata, peraltro, è opportuno evidenziare come l’articolo 15 dell’Accordo preveda che è “fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali”.
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