Apprendistato
Il contratto di apprendistato è regolata dal D.Lgs. n. 81 del 2015 e dal D.Lgs. n. 150 del 2015.
L’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo rientra nel cosiddetto regime “de minimis” come previsto dalla Comunità Europea e, di conseguenza per poter fruire del beneficio previdenziale le aziende devono autocertificare all’INPS il possesso dei requisiti necessari compilando il modulo per la relativa dichiarazione predisposta dall’INPS con la circolare n.128 del 2 novembre 2012 e modificata dalla circolare n. 102/2014.
Il Ministero del Lavoro, nel 2008, affermò che nel rapporto di apprendistato si riferisce ad una “contribuzione propria” e non agevolata e questo ha notevoli riflessi in quanto non trattandosi di uno “sgravio” non trova applicazione sia l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che il comma 1175 dell’art. 1, della legge n. 296/2006.
Nella dichiarazione il datore di lavoro deve attestare che:
- nel triennio relativo all’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei 2 esercizi finanziari precedenti (= triennio mobile) non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali (fiscali e previdenziali) eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”
- nella quantificazione degli incentivi “de minimis” fruiti nel triennio alla data della richiesta è compreso anche lo sgravio contributivo del 100% a carico dell’azienda per l’assunzione dell’apprendista
- In particolare, per lo sgravio triennale dell’apprendistato, i dati da indicare sono i seguenti:
- ENTE EROGATORE: INPS
- Normativa di riferimento: art. 22 Legge n. 183/11
- Importo dell’agevolazione: Stima dello sgravio per l’intero triennio
- Data: data di assunzione dell’apprendista
In base al Regolamento CE n. 1998/2006 l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari. Infine per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari.
Inoltre la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” va inoltrata all’Inps:
- nel più breve tempo possibile dall’assunzione dell’apprendista
- per ogni nuova assunzione comportante il diritto all’agevolazione, anche per l’assunzione di un altro apprendista
- ogni volta che si fruisce di un qualsiasi ulteriore beneficio soggetto al regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente
- per comunicare eventuali variazioni degli importi dichiarati relativi all’agevolazione dell’apprendista, in quanto l’importo dell’agevolazione dichiarata rappresenta una stima dell’aiuto di Stato (ad esempio per variazioni retributive delle tabelle contrattali applicate, concessione di aumenti retributivi individuali, purchè di importo significante)
- ogni volta che si ottiene l’autorizzazione relativa a domande di accesso presentate per altri aiuti “de minimis”
- quando l’azienda utilizza un lavoratore apprendista in somministrazione
Ogni volta che la dichiarazione deve essere presentata il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dello sgravio fruibile considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo.
Contribuzione
A partire dal 1° gennaio 2007 per i contratti di apprendistato i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla quale va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84% (art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003).
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a 9 l’aliquota complessiva, sui contratti di apprendistato, a loro carico è ridotta al 3,11% nel primo anno e 4,61% nel secondo anno fermo restando l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari al 5,84%.
Per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, per effetto delle modifiche della legge Fornero, l’aliquota contributiva a loro carico è pari all’11,61% per tutti i rapporti di apprendistato instaurati da datori di lavoro con un organico superiore alle nove unità.
Contribuzione | Aliquota contributiva |
Ivs | 9,01% |
Cuaf | 0,11% |
Malattia | 0,53% |
Maternità | 0,05% |
Inail | 0,30% |
Aspi | 1,61% |
Totale | 11,61% |
L’INPS con il messaggio n.2499/2017 ha ribadito che, fino al 31 dicembre 2017, i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di primo livello avranno riconosciuti un’aliquota ridotta pari al 5% e l’esonero dal versamento del ticket di licenziamento, come previsto nell’articolo 52 del D.lgs. 150/2015.
La Legge di Bilancio (Legge n.205/2017) ha confermato, per il 2018, un particolare regime agevolativo per l’apprendistato cd. “duale”. L’incentivo consiste in un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.
L’esonero spetta, nello specifico, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a tutele crescenti – di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il titolo di studio deve esser stato acquisito da non più di sei mesi.
Il D.Lgs 81/2015 prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione. L’INPS ha chiarito con il messaggio n.2243/2017 che in questi casi il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
Clausola di stabilizzazione
Per le aziende sino a 9 unità vale la clausola di stabilizzazione contrattuale, mentre in quelle più grandi si applica solo quella legale del 30% (anche in presenza di un Ccnl che ha regolamentato in materia) e si passerà alla percentuale piena (50%) a decorrere dal 18 luglio 2015.
Incentivo normativo
- il piano formativo individuale obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche;
- la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello formativo (il modello ministeriale, molto semplice, risalente al 2005);
- in caso di imprese multi localizzate la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale.
- sono esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Incentivi di natura retributiva
Il D.Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
In maniera alternativa rispetto al sotto inquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Incentivi di natura fiscale
La trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di mestiere
Nel caso della trasformazione la durata massima complessivamente considerata dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”, può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.
Apprendistato Professionalizzato o contratto di mestiere ( art. 44 D.Lgs. 81 del 2015)
Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante tutti i datori di lavoro con soggetti aventi un età compresa tra i 18 e 29 anni e 364 giorni (per coloro che sono in possesso di una
qualifica professionale l’età minima è di 17 anni).
Il contratto di lavoro per l’apprendista professionalizzante può essere sia a tempo pieno o part time ma è indispensabile che la ridotta articolazione oraria non inficia la finalità formativa. Il contratto deve avere una durata minima 6 mesi, salvo che per i i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, in tali ipotesi i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. In ogni caso la durata massima non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
Incentivi di natura normativi
Recesso libero: al termine del periodo di formazione le parti possono recedere dal contratto con il solo rispetto del periodo di preavviso;
Computo: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999)
Incentivi di natura economici
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Incentivi di naturafiscali
L’intero costo sostenuto dal datore di lavoro è deducibile dalla base imponibile IRAP.
De minimis
lo sgravio del 100% per l’assunzione di apprendisti da parte di aziende che occupano fino a 9 dipendenti è soggetto al regime del “de minimis”.
Modalità operative:
Al fine di beneficiare dello sgravio totale il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” di cui all’allegato 1 della circ. INPS 102/2014. L’invio del modello va inviato mediante il cosiddetto “cassetto previdenziale azienda” attraverso la funzionalità “contatti” selezionando come oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”, quindi “Apprendistato”.
L’INPS provvederà ad attribuire il Codice di Autorizzazione “4R”.
Cumulo:
lo sgravio totale è cumulabile con il bonus occupazione –Garanzia Giovani (nel limite del 50% dei costi salariali)
Art. 22, comma 1 L. 183/2011
D. Lgs. n.81/15
Circ. Inps n.22/2007
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ( art. 43 D.Lgs. 81 del 2015)
La possibilità di stipulare di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La durata minima del contratto è di 6 mesi.
La regolamentazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il datore di lavoro che intende stipulare sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro
A titolo sperimentale e fino al 31/12/2019:
– non trova applicazione il contributo di licenziamento;
– l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%; resta lo sgravio totale per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti per le assunzioni di apprendisti dal 1/01/2013 al 31/12/2019 le aliquote contributive a carico del datore sono: 1,61% per i primi 3 anni, 11,61% per i successivi (2,21% per i primi 3 anni, 12,21% per i successivi in caso di aziende destinatarie solo della Cigs).
Con l’estensione della cassa integrazione all’apprendistato professionalizzante ex art. 2 D. Lgs. 148/2015, le aliquote di cui sopra devono essere incrementate dell’1,70% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti, del 2% per le imprese industriali con oltre 50 dipendenti, del 4,70% per le imprese edili, del 3,30% per le imprese lapidee.
I benefici contributivi non vengono mantenuti per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per le ore di formazione svolte all’esterno dell’azienda non sussiste obbligo retributivo; per quelle all’interno la retribuzione è pari al 10% di quella normalmente prevista.
Apprendistato di alta formazione e ricerca ( art. 45 D.Lgs. 81 del 2015)
Il datore di lavoro, di tutti i settori, che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
Destinatari del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La durata minima del contratto è di 6 mesi.
Anche per questa tipologia di apprendistato la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015
La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
La quota di contribuzione a carico del datore è del 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutta la durata fissata da regolamentazione
Per le ore di formazione svolte all’esterno dell’azienda non sussiste obbligo retributivo; per quelle all’interno la retribuzione è pari al 10% di quella normalmente prevista fino al 31/12/2019
E’ possibile inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Apprendistato Professionalizzato per i beneficiari di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione ( art. 47 D.Lgs. 81 del 2015)
Ogni datore di lavoro, comprese le Cooperative, possono stipulare il contratto di apprendistato professionalizzato con lavoratori, senza alcun limite di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (esclusi i lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione). Tale contratto è finalizzato alla qualificazione o riqualificazione
professionale.
Per i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per 18 mesi (a carico del lavoratore 5,84%). Al termine del periodo agevolato, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Non sono ancora state emanate da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps le disposizioni applicative per quanto riguarda il trattamento contributivo in caso di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
L’agevolazione non è soggetta alla regola del “de minimis”.
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