L’INPS con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 riguardante le “Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello)” ha illustrato i benefici contributivi per i datori di lavoro che assumano lavoratori, in possesso dei relativi requisiti, con contratto di apprendistato. Si rammenta che il contratto di apprendistato è finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
In dettagli il suddetto messaggio illustra quanto disposto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) – nel rinnovare per l’anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La suddetta agevolazione contributiva non è stata rinnovata per l’anno 2023 e, dunque, non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.
Pertanto per i soli contratti stipulati nel corso dell’anno 2022 viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10%per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. La durata della sopra indicata agevolazione contributiva ha una durata di 3 anni.
Le suddette precisazioni dell’INPS sono riferite al c.d. apprendistato di primo livello.
Agevolazione contributiva per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 1° gennaio 2023
I contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, on numero di addetti pari o inferiore a nove, che stipula contratti di apprendistato, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
contributivi a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”. In altri termini l’obbligo contributivo del datore di lavoro, aventi fino a 9 dipendenti, sarà pari all’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).
Vanno versati i contributi per la CIG (cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984 (cfr. da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022)
Infine l’INPS ha precisato che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
Nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto dopo il termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 può usufruire dell’agevolazione contributiva per altri 12 mesi.
Contributi a carico dell’apprendista
l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (cfr. l’articolo 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Tipologie di apprendistato
Vi sono tre tipi di apprendistato di seguito indicati:
– apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma d’istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore; (c.d. apprendistato di primo livello)
– apprendistato professionalizzante;
– apprendistato di alta formazione e ricerca.
La contribuzione agevolata per l’apprendistato | |||
Azienda fino a 9 addetti | Azienda oltre 9 addetti | Apprendista | |
Primo anno di contratto | 1,50% + CIG | 11,61% + CIG | 5,84% |
Secondo anno di contratto | 3% + CIG | 11,61% + CIG | 5,84% |
Dal terzo anno di contratto | 5% + CIG | 11,61% + CIG | 5,84% |
Un anno dopo stabilizzazione | 5% + CIG | 11,61% + CIG | 5,84% |
Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens
Nel messaggio n. 3618 del 2023 sono contenute anche le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi Uniemens per i dati da comunicare per i contratti di apprendistato.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, si devono utilizzare i codici TipoContribuzione sotto riportati.
Codice | Descrizione |
Y1 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
Y2 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
N1 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
N2 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
J9 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
K9 | Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore “PA”, avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo”.
Gli apprendisti mantenuti in servizio ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015 devono essere esposti con i codici in uso <Qualifica1> “C”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio”, o “D”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 - Rapporti di apprendistato - Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 -…
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